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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25501/2026

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o di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza del 14 ottobre 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata l’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA], che, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuantigeneriche ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante, con ladiminuente del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei direclusione ed euro 1.000,00 di multa.2.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cuiall’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perchéillecitamente deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipohashish avente il peso lordo di grammi 85,5 e sostanza stupefacente del tipocrack avente il peso lordo di grammi 13 (sostanza suddivisa in 17 involucri), fattiche per le modalità dell'azione e per il quantitativo complessivamente detenuto,dovevano ritenersi di lieve entità; con l'aggravante dell'essere la condotta nonoccasionale.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’erroremateriale della sentenza del giudice di primo grado consistito nella applicazionedi una non contestata recidiva.Rappresenta il ricorrente che il Tribunale aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua (sia pur parziale)confessione e della sua giovane età, e che aveva poi erroneamente operato ungiudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze attenuantigeneriche e una recidiva mai contestata, siccome si evinceva sia dal capo diimputazione sia dalle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero; sicché la penainflitta era priva della diminuzione ex art. 62 bis cod. pen. conseguenteall’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si duole, altresì, che la Corte di appello, investita della doglianza, avevarespinto l’unico motivo di gravame ritenendo che il giudice di primo grado nonfosse incorso in un errore materiale, ma in un “mero errore formale” che avevaprodotto una “incomprensione” nell’applicazione del giudizio di bilanciamento.Sostiene che, nella sentenza di primo grado, il giudice aveva ritenuto il fattocontestato come “di non particolare offensività, che rientra nel c.d. spaccio distrada” e, nella motivazione, non viene mai neanche menzionata l’aggravantedella non occasionalità.

Sostiene, inoltre, che la pena inflitta sarebbe del tuttoincompatibile con la cornice edittale prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, ultima parte relativa alla aggravante della non occasionalità.4.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha affermato che « […] il primo giudice, riferendosiall'istituto della recidiva (effettivamente non contestata nel capo di imputazione),voleva in realtà intendere la circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta, prevista dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (questa sì contestatadal Pubblico Ministero come da imputazione)» (pag. 4 della sentenza impugnata).Il motivo non si confronta neppure con il dispositivo della sentenza delTribunale in cui le circostanze attenuanti generiche sono riconosciute all’imputatoin regime di equivalenza alla “contestata aggravante”.3.

Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.Il motivo si fonda su una lettura parcellizzata della sentenza di primo gradoin cui, tra l’altro, si afferma che «Non sussistono i presupposti per l'esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., inconsiderazione della natura e delle specifiche modalità di realizzazione del fattocontestato, unitamente alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi, recentie specifici carichi pendenti: egli risulta essere stato condannato in primo gradoper tre volte nell'ultimo anno sempre per reati in materia di stupefacenti eha compiuto il fatto in valutazione in costanza di applicazione della misuracautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nell'ambito di altro procedimento(n. 18426/24 R.G.N.R.).

Dai suddetti elementi emerge dunque, inequivocabilmente,una spiccata dedizione di [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento dell’attività illecita di spaccio»(pagg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale).Peraltro, anche la Corte di appello ha considerato sussistente la circostanzaaggravante della non occasionalità della condotta «considerando la situazione nelsuo complesso, in particolare la ripetizione degli episodi specifici di detenzione aifini di spaccio, recenti e concentrati in un breve lasso di tempo, e le modalitàdell'azione.

Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente detenuto illecitamente, direcente e nel corso dello stesso anno, sostanze stupefacenti come risulta daicarichi pendenti e dal casellario giudiziale» (pag. 4 della sentenza impugnata).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza del 14 ottobre 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata l’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA], che, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuantigeneriche ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante, con ladiminuente del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei direclusione ed euro 1.000,00 di multa.2. Il Tribunale di Torino ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cuiall’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perchéillecitamente deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipohashish avente il peso lordo di grammi 85,5 e sostanza stupefacente del tipocrack avente il peso lordo di grammi 13 (sostanza suddivisa in 17 involucri), fattiche per le modalità dell'azione e per il quantitativo complessivamente detenuto,dovevano ritenersi di lieve entità; con l'aggravante dell'essere la condotta nonoccasionale.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’erroremateriale della sentenza del giudice di primo grado consistito nella applicazionedi una non contestata recidiva.Rappresenta il ricorrente che il Tribunale aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua (sia pur parziale)confessione e della sua giovane età, e che aveva poi erroneamente operato ungiudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze attenuantigeneriche e una recidiva mai contestata, siccome si evinceva sia dal capo diimputazione sia dalle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero; sicché la penainflitta era priva della diminuzione ex art. 62 bis cod. pen. conseguenteall’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si duole, altresì, che la Corte di appello, investita della doglianza, avevarespinto l’unico motivo di gravame ritenendo che il giudice di primo grado nonfosse incorso in un errore materiale, ma in un “mero errore formale” che avevaprodotto una “incomprensione” nell’applicazione del giudizio di bilanciamento.Sostiene che, nella sentenza di primo grado, il giudice aveva ritenuto il fattocontestato come “di non particolare offensività, che rientra nel c.d. spaccio distrada” e, nella motivazione, non viene mai neanche menzionata l’aggravantedella non occasionalità. Sostiene, inoltre, che la pena inflitta sarebbe del tuttoincompatibile con la cornice edittale prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, ultima parte relativa alla aggravante della non occasionalità.4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha affermato che « […] il primo giudice, riferendosiall'istituto della recidiva (effettivamente non contestata nel capo di imputazione),voleva in realtà intendere la circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta, prevista dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (questa sì contestatadal Pubblico Ministero come da imputazione)» (pag. 4 della sentenza impugnata).Il motivo non si confronta neppure con il dispositivo della sentenza delTribunale in cui le circostanze attenuanti generiche sono riconosciute all’imputatoin regime di equivalenza alla “contestata aggravante”.3. Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.Il motivo si fonda su una lettura parcellizzata della sentenza di primo gradoin cui, tra l’altro, si afferma che «Non sussistono i presupposti per l'esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., inconsiderazione della natura e delle specifiche modalità di realizzazione del fattocontestato, unitamente alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi, recentie specifici carichi pendenti: egli risulta essere stato condannato in primo gradoper tre volte nell'ultimo anno sempre per reati in materia di stupefacenti eha compiuto il fatto in valutazione in costanza di applicazione della misuracautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nell'ambito di altro procedimento(n. 18426/24 R.G.N.R.). Dai suddetti elementi emerge dunque, inequivocabilmente,una spiccata dedizione di [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento dell’attività illecita di spaccio»(pagg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale).Peraltro, anche la Corte di appello ha considerato sussistente la circostanzaaggravante della non occasionalità della condotta «considerando la situazione nelsuo complesso, in particolare la ripetizione degli episodi specifici di detenzione aifini di spaccio, recenti e concentrati in un breve lasso di tempo, e le modalitàdell'azione. Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente detenuto illecitamente, direcente e nel corso dello stesso anno, sostanze stupefacenti come risulta daicarichi pendenti e dal casellario giudiziale» (pag. 4 della sentenza impugnata).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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