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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22277/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso, con richiesta di liquidazione delle parcelle in favore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 31/03/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12/09/2019 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore unico dal 19/01/2009 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 16/04/2015, del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena principale e alle pene accessorie di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 148 cod. pen. e inosservanza di norme processuale, in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, che, nella procura rilasciata in calce all'atto di appello, aveva eletto domicilio presso l'abitazione familiare in Aprilia, [OSCURATO:PERSONA], n. 24, laddove l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia non risulta affatto rinvenibile nel caso di specie, sicché si è verificata una nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione di citazione per il giudizio di appello.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale, in relazione alla non configurabilità del trasferimento d'azienda e alla mancata spiegazione delle ragioni per cui i documenti dovrebbero risultare consegnati, laddove è evidente che il cessionario Balbini aveva interesse a omettere la consegna, mentre gli altri debiti esistenti al momento della cessione non erano identificabili; la responsabilità dell'imputato per omessa consegna delle scritture è esclusa dall'invalidità del negozio, che impedisce l'attribuzione all'imputato della titolarità di titolare dell'azienda.

2.3. Il terzo motivo lamenta mancata assunzione delle prove decise rappresentate dall'esame ex art. 507 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA].

Casalati ha disconosciuto la propria firma sul documento in cui si dà atto della consegna allo stesso delle scritture, laddove il mancato incontro tra Casalati e la curatrice impedì al primo di sapere cosa la seconda intendesse chiedergli.

Erroneamente la Corte di appello afferma che la costituzione della ditta individuale da parte di Casalati non prova la volontà di avvalersi della fallita nel settore edile, in quanto la volontà di accollarsi il peso di una società ormai decotta è una mera ipotesi di lavoro, laddove la mail del commercialista Mamone richiamata dalla sentenza impugnata non fa riferimento al ricorrente.2.4.

Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con richiesta di liquidazione delle parcelle in favore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo non è fondato.

2.1. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e da quelli allegati al ricorso risulta quanto segue.

Nella procura alle liti in data 16/04/2019 e depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (puntualmente richiamata nell'intestazione della sentenza di primo grado), l'imputato — diversamente da quanto sostenuto dal ricorso - eleggeva domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La nota della Casa circondariale di Rebibbia del 18/08/2019 dava atto che all'atto della scarcerazione Casalati aveva eletto domicilio in Aprilia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6.

Anche nella successiva nomina allegata all'atto di appello datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato dichiarava (non eleggeva, come sostenuto dal ricorso) domicilio in Aprilia, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, indirizzo che il ricorso e la nomina ad esso allegata indicano come coincidente con la residenza dell'imputato.

Ora, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, Rv. 234905).

2.2. Il principio di diritto appena richiamato deve essere considerato alla luce dell'ulteriore principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, laddove la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; la sentenza Palumbo ha poi precisato che diversa da quest'ultima ipotesi è quella in cui «la nullità della notificazione si accompagna alla mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato»: in questa ipotesi, infatti, «essendone mancata la conoscenza, la citazione deve considerarsi omessa (anche se la notificazione non è inesistente ma solo nulla) e quindi ci si trova in presenza di una nullità assoluta, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.».

Nella prospettiva tracciata da Sez.

U, Palumbo, più di recente le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto in forza del quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

Ora, nel caso di specie, il ricorso neppure deduce che l'imputato non abbia avuto - a seguito della citazione presso lo studio del difensore di fiducia - conoscenza del giudizio, mentre la continuità dell'assistenza fiduciaria prestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (già domiciliatario e confermato nell'incarico fiduciario anche per il ricorso per cassazione) depone nel senso dell'effettività e della costanza del rapporto professionale tra legale e imputato e, quindi, della messa a conoscenza da parte del primo a favore del secondo della citazione per il giudizio di appello (arg., a contrario, Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, Rv. 277749, relativa a un caso di imputato assistito da difensore d'ufficio).

Se la mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non sana la nullità a regime intermedio - così espressamente qualificata da Sez.

U, Tuppi - conseguente alla citazione dell'imputato presso il difensore - corrispondente, ai fini della vocatio ius, alla notificazione ex art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.- deve però ribadirsi che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002).

Ora, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, di tale tempestiva eccezione il ricorso non dà conto.

3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono inammissibili.3.1.

Quanto al secondo motivo, il ricorso insiste sull'asserita invalidità del negozio traslativo dell'azienda, ma, sul punto, la Corte distrettuale ha puntualmente rilevato l'assenza di una norma che preveda la nullità del contratto di trasferimento di quote in caso di reticenze - peraltro, può aggiungersi, dedotto dal ricorso in termini, all'evidenza, solo assertivi - circa la situazione debitoria o per la non ottimale composizione del patrimonio sociale, laddove nel contratto in questione non è ricostruita la situazione debitoria della società, ma solo elencati i pesi gravanti sul terreno intestato alla stessa.

Il ricorso, che neppure deduce l'avvio di iniziative legali o giudiziarie per la declaratoria di nullità del contratto, ripropone le censure sul punto, ma esse risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Rilievo, questo, valido anche con riguardo all'ulteriore doglianza relativa all'intervenuta consegna da parte del commercialista Mamone, rispetto alla quale la Corte distrettuale ha diffusamente motivato richiamando non solo la ricevuta sottoscritta da Casalati (con sottoscrizione dallo stesso disconosciuta, in assenza di qualsiasi puntuale allegazione o iniziativa probatoria), ma anche - elementi e argomenti, questi, da soli in grado di sostenere la conclusione del giudice di appello, alla luce del percorso argomentativo dalla sentenza impugnata - la mail inviata da Mamone al curatore con la quale lo informava della restituzione della contabilità all'amministratore della società, nonché la "revoca incarico tenuta contabilità", avente la stessa data della dichiarazione di consegna, che l'imputato ha ammesso di aver sottoscritto, e lo stesso esame di Casalati, che ha riferito di essersi recato nello studio del commercialista con il precedente titolare Balbini per ritirare la contabilità e revocare l'incarico.

Il ricorso reitera doglianze puntualmente disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la sua motivazione, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Meramente assertiva è poi l'affermazione circa la "non individuabilità" degli ulteriori debiti, tanto più che - come osservato dalla sentenza impugnata con rilievo non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso - una volta assunta la carica di amministratore, Casalati si guardò bene dall'istituire nuove scritture in sostituzione di quelle che, a suo dire, sarebbero state sottratte da Baldini e non offrì alcuna collaborazione alla curatela.3.2.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

Le censure relative alla mancata assunzione di prove sono del tutto generiche, non articolando il ricorso alcuna deduzione in ordine alla solo asserita decisività di tali prove (e, invero, neppure sui contenuti del relativo oggetto).

Peraltro, comportando la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la doglianza è manifestamente infondata in quanto il rigetto dell'istanza di detta rinnovazione si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589).

Circa il disconoscimento della firma sulla ricevuta della documentazione, è sufficiente rinviare a quanto già rilevato a proposito del secondo motivo, mentre i riferimenti ai contenuti della mai! di Mamone - che la sentenza impugnata descrive come espressamente attestante la restituzione dei documenti all'amministratore della società - sono del tutto aspecifici e inidonei a scalfire la ricostruzione del giudice di appello.

Le deduzioni relative all'incontro con la curatrice sono anch'esse aspecifiche, trascurando il dato documentale richiamato dal giudice di appello a sostegno dell'affermazione secondo cui Casalati sapeva chi fosse la curatrice e che era tenuto a incontrarla.

Prive di reale attitudine critica sono le doglianze relative alla costituzione di una ditta individuale; la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logico- argomentativa, ha rilevato che, secondo l'imputato, la ditta sarebbe stata creata per far fronte all'indisponibilità della contabilità della fallita, ma che tale ditta iniziò a operare cinque anni dopo l'acquisizione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: dato, questo, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso, anche sotto questo profilo, dunque, inammissibile.

4. Del pari inammissibile è il quarto motivo, in quanto la sentenza impugnata - con motivazione non scalfita dai generici rilievi del ricorrente - ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando, per un verso, le plurime condanne riportate da Casalati e, per altro verso, la gravità della condotta accertata e delle conseguenze che ne sono scaturite per le funzioni degli organi fallimentari.

5. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sull'istanza di liquidazione delle parcelle.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso, con richiesta di liquidazione delle parcelle in favore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 31/03/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12/09/2019 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore unico dal 19/01/2009 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 16/04/2015, del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena principale e alle pene accessorie di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 148 cod. pen. e inosservanza di norme processuale, in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, che, nella procura rilasciata in calce all'atto di appello, aveva eletto domicilio presso l'abitazione familiare in Aprilia, [OSCURATO:PERSONA], n. 24, laddove l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia non risulta affatto rinvenibile nel caso di specie, sicché si è verificata una nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione di citazione per il giudizio di appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale, in relazione alla non configurabilità del trasferimento d'azienda e alla mancata spiegazione delle ragioni per cui i documenti dovrebbero risultare consegnati, laddove è evidente che il cessionario Balbini aveva interesse a omettere la consegna, mentre gli altri debiti esistenti al momento della cessione non erano identificabili; la responsabilità dell'imputato per omessa consegna delle scritture è esclusa dall'invalidità del negozio, che impedisce l'attribuzione all'imputato della titolarità di titolare dell'azienda. 2.3. Il terzo motivo lamenta mancata assunzione delle prove decise rappresentate dall'esame ex art. 507 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA]. Casalati ha disconosciuto la propria firma sul documento in cui si dà atto della consegna allo stesso delle scritture, laddove il mancato incontro tra Casalati e la curatrice impedì al primo di sapere cosa la seconda intendesse chiedergli. Erroneamente la Corte di appello afferma che la costituzione della ditta individuale da parte di Casalati non prova la volontà di avvalersi della fallita nel settore edile, in quanto la volontà di accollarsi il peso di una società ormai decotta è una mera ipotesi di lavoro, laddove la mail del commercialista Mamone richiamata dalla sentenza impugnata non fa riferimento al ricorrente.2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con richiesta di liquidazione delle parcelle in favore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. 2.1. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e da quelli allegati al ricorso risulta quanto segue. Nella procura alle liti in data 16/04/2019 e depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (puntualmente richiamata nell'intestazione della sentenza di primo grado), l'imputato — diversamente da quanto sostenuto dal ricorso - eleggeva domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La nota della Casa circondariale di Rebibbia del 18/08/2019 dava atto che all'atto della scarcerazione Casalati aveva eletto domicilio in Aprilia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6. Anche nella successiva nomina allegata all'atto di appello datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato dichiarava (non eleggeva, come sostenuto dal ricorso) domicilio in Aprilia, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, indirizzo che il ricorso e la nomina ad esso allegata indicano come coincidente con la residenza dell'imputato. Ora, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Rv. 234905). 2.2. Il principio di diritto appena richiamato deve essere considerato alla luce dell'ulteriore principio di diritto affermato da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, laddove la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; la sentenza Palumbo ha poi precisato che diversa da quest'ultima ipotesi è quella in cui «la nullità della notificazione si accompagna alla mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato»: in questa ipotesi, infatti, «essendone mancata la conoscenza, la citazione deve considerarsi omessa (anche se la notificazione non è inesistente ma solo nulla) e quindi ci si trova in presenza di una nullità assoluta, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.». Nella prospettiva tracciata da Sez. U, Palumbo, più di recente le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto in forza del quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ora, nel caso di specie, il ricorso neppure deduce che l'imputato non abbia avuto - a seguito della citazione presso lo studio del difensore di fiducia - conoscenza del giudizio, mentre la continuità dell'assistenza fiduciaria prestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (già domiciliatario e confermato nell'incarico fiduciario anche per il ricorso per cassazione) depone nel senso dell'effettività e della costanza del rapporto professionale tra legale e imputato e, quindi, della messa a conoscenza da parte del primo a favore del secondo della citazione per il giudizio di appello (arg., a contrario, Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, Rv. 277749, relativa a un caso di imputato assistito da difensore d'ufficio). Se la mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non sana la nullità a regime intermedio - così espressamente qualificata da Sez. U, Tuppi - conseguente alla citazione dell'imputato presso il difensore - corrispondente, ai fini della vocatio ius, alla notificazione ex art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.- deve però ribadirsi che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Ora, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, di tale tempestiva eccezione il ricorso non dà conto. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono inammissibili.3.1. Quanto al secondo motivo, il ricorso insiste sull'asserita invalidità del negozio traslativo dell'azienda, ma, sul punto, la Corte distrettuale ha puntualmente rilevato l'assenza di una norma che preveda la nullità del contratto di trasferimento di quote in caso di reticenze - peraltro, può aggiungersi, dedotto dal ricorso in termini, all'evidenza, solo assertivi - circa la situazione debitoria o per la non ottimale composizione del patrimonio sociale, laddove nel contratto in questione non è ricostruita la situazione debitoria della società, ma solo elencati i pesi gravanti sul terreno intestato alla stessa. Il ricorso, che neppure deduce l'avvio di iniziative legali o giudiziarie per la declaratoria di nullità del contratto, ripropone le censure sul punto, ma esse risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Rilievo, questo, valido anche con riguardo all'ulteriore doglianza relativa all'intervenuta consegna da parte del commercialista Mamone, rispetto alla quale la Corte distrettuale ha diffusamente motivato richiamando non solo la ricevuta sottoscritta da Casalati (con sottoscrizione dallo stesso disconosciuta, in assenza di qualsiasi puntuale allegazione o iniziativa probatoria), ma anche - elementi e argomenti, questi, da soli in grado di sostenere la conclusione del giudice di appello, alla luce del percorso argomentativo dalla sentenza impugnata - la mail inviata da Mamone al curatore con la quale lo informava della restituzione della contabilità all'amministratore della società, nonché la "revoca incarico tenuta contabilità", avente la stessa data della dichiarazione di consegna, che l'imputato ha ammesso di aver sottoscritto, e lo stesso esame di Casalati, che ha riferito di essersi recato nello studio del commercialista con il precedente titolare Balbini per ritirare la contabilità e revocare l'incarico. Il ricorso reitera doglianze puntualmente disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la sua motivazione, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Meramente assertiva è poi l'affermazione circa la "non individuabilità" degli ulteriori debiti, tanto più che - come osservato dalla sentenza impugnata con rilievo non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso - una volta assunta la carica di amministratore, Casalati si guardò bene dall'istituire nuove scritture in sostituzione di quelle che, a suo dire, sarebbero state sottratte da Baldini e non offrì alcuna collaborazione alla curatela.3.2. Anche il terzo motivo è inammissibile. Le censure relative alla mancata assunzione di prove sono del tutto generiche, non articolando il ricorso alcuna deduzione in ordine alla solo asserita decisività di tali prove (e, invero, neppure sui contenuti del relativo oggetto). Peraltro, comportando la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la doglianza è manifestamente infondata in quanto il rigetto dell'istanza di detta rinnovazione si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589). Circa il disconoscimento della firma sulla ricevuta della documentazione, è sufficiente rinviare a quanto già rilevato a proposito del secondo motivo, mentre i riferimenti ai contenuti della mai! di Mamone - che la sentenza impugnata descrive come espressamente attestante la restituzione dei documenti all'amministratore della società - sono del tutto aspecifici e inidonei a scalfire la ricostruzione del giudice di appello. Le deduzioni relative all'incontro con la curatrice sono anch'esse aspecifiche, trascurando il dato documentale richiamato dal giudice di appello a sostegno dell'affermazione secondo cui Casalati sapeva chi fosse la curatrice e che era tenuto a incontrarla. Prive di reale attitudine critica sono le doglianze relative alla costituzione di una ditta individuale; la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logico- argomentativa, ha rilevato che, secondo l'imputato, la ditta sarebbe stata creata per far fronte all'indisponibilità della contabilità della fallita, ma che tale ditta iniziò a operare cinque anni dopo l'acquisizione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: dato, questo, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso, anche sotto questo profilo, dunque, inammissibile. 4. Del pari inammissibile è il quarto motivo, in quanto la sentenza impugnata - con motivazione non scalfita dai generici rilievi del ricorrente - ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando, per un verso, le plurime condanne riportate da Casalati e, per altro verso, la gravità della condotta accertata e delle conseguenze che ne sono scaturite per le funzioni degli organi fallimentari. 5. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sull'istanza di liquidazione delle parcelle.
Decreto Cassazione n. 22277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris