CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 24 ottobre 2024, con cui la Corte di appello di Palermo - pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava la pena irrogata all'imputato in sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Ritenuto che il ricorso in esame pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame del trattamento sanzionatorio, relativamente al bilanciamento circostanziale tra aggravanti e attenuanti, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Ritenuto che il riesame invocato dalla difesa del ricorrente è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio, della decisione di appello sottostante (tra le altre, Sez.. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01). Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co