CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame.; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Varese per ZAI [OSCURATO:PERSONA], la quale, concordando con le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato ZAI [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 189 comma 6 codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni alle persone, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Nell'occorso, secondo quanto riportato nella sentenza censurata, è incontestato che l'imputato avesse causato l'incidente nel quale riportavano lesioni le persone offese, a bordo delle due autovetture con le quali egli era entrato in collisione, una delle due persone avendo riportato ferite visibili al volto per la rottura dei cristalli. È controverso, invece, che egli non si sia volutamente fermato dopo l'incidente. La Corte ha ritenuto provato l'elemento oggettivo della condotta alla stregua delle risultanze testimoniali: l'imputato, subito dopo l'impatto, si era fermato per pochi secondi, per poi ripartire e fermarsi a distanza, al solo scopo di sostituire lo pneumatico danneggiatosi nell'urto. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, la Corte ha valorizzato l'evidenza delle ferite riportate al volto da uno dei due automobilisti coinvolti nel sinistro. Sul piano sanzionatorio, infine, ha ritenuto congrua la pena principale, non accedendo alla richiesta di contenimento di quella accessoria, ritenuta commisurata alla gravità della violazione, all'entità del danno cagionato e alla condotta processuale dell'imputato, il quale non aveva dimostrato alcun segno di resipiscenza. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, rilevando che la prova testimoniale aveva quantomeno introdotto un dubbio sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, anche nella forma del dolo eventuale, non avendo la Corte tenuto conto di comprovate circostanze: l'auto dell'imputato era in fase di accelerazione e, nell'urto, una ruota del mezzo si era squarciata, cosicché l'arresto del veicolo doveva avvenire in idoneo spazio che, nella specie, si sarebbe trovato a distanza di circa 800 metri dal luogo dell'impatto; l'imputato, inoltre, è persona anziana che, nell'occorso, aveva anche riportato uno shock, tenuto conto che sul luogo .dell'incidente erano presenti tutti i conducenti dei veicoli coinvolti. Ciò smentirebbe, secondo la difesa, la prova che l'imputato abbia inteso sottrarsi alla identificazione, essendosi egli premurato di sostituire lo pneumatico per ritornare a casa.Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla dosimetria della sanzione accessoria, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto alla pena principale, potendo i parametri utilizzati per determinare quest'ultima valere anche per la quantificazione della prima. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. La prima censura sconta il difetto di un effettivo confronto con il ragionamento sottoposto a critica, sostenendo la difesa che il comportamento dell'imputato subito dopo l'impatto non fosse interpretabile come fuga, ma ispirato alla necessità di approntare una manovra di arresto in tutta sicurezza, stanti le condizioni di una ruota del mezzo: tale ricostruzione, non solo non è supportata da elementi fattuali indicati nella sentenza, ma è anzi smentita, come puntualmente rilevato dai giudici del gravame, dalla circostanza accertata che lo ZAI, dopo l'urto„ si era brevemente fermato, salvo poi allontanarsi. Sul punto, pertanto, deve rilevarsi che le argomentazioni difensive sono con tutta evidenza meramente ripropositive dei motivi debitamente scrutinati dalla Corte territoriale, non si sono tradotte in una effettiva critica al ragionamento svolto e con esse la difesa si è limitata a prospettare una diversa chiave di lettura di quanto accertato, smentita dal compendio fattuale riportato nella sentenza (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Peraltro, la decisione si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale. Quanto all'insorgenza dell'obbligo di fermarsi, in particolare, questa Sezione ha più volte precisato che esso, al pari di quello di prestare assistenza alle persone ferite, non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo è riferito (sez. 4, n. 33761 del 17/5/2017; sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020, Righetti, RV. 280153). Quanto alla prova della consapevolezza, poi, a fronte della motivazione censurata, parte ricorrente si è limitata a opporre, sollo genericamente, senza cioè alcun corredo fattuale a supporto della propria, alternativa lettura degli atti, uno stato di shock dell'imputato e la sua età avanzata per affermare l'assenza del dolo del reato, anche in forma eventuale, ancora una volta omettendo ogni confronto con la decisione, nella quale si è in più passaggi stigmatizzata l'evidenza delle lesioni riportate da uno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Infine, quanto alla misura della sanzione accessoria, va intanto ricordato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, codice strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; n. 55130 del 9/11/201, Fiorini, Rv. 271661). 3. Alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende„ non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il PrlesicJente [OSCURATO:PERSONA]