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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41093/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7 dicembre 2021, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 febbraio 2023, ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato il Romano (sempre alla pena di mesi sei di reclusione) per il reato di cui agli artt. 612, comma 2, e 61 n. 10, cod. pen., così diversamente qualificando l'originaria imputazione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, articolato in due cesure, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Con la prima censura, sostiene che la pena inflitta dalla Corte di appello - uguale a quella che era stata inflitta dal giudice di primo grado - risulterebbe sproporzionata a seguito della riqualificazione giuridica del fatto.

Con la seconda censura, sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in errore nel calcolo della pena.

Invero, pur essendo partita dalla pena base di mesi quattro di reclusione, avrebbe poi determinato l'aumento per l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., in misura pari a mesi due di reclusione e, dunque, in misura superiore ad un terzo.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto.

3. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

3.1. Il primo motivo di ricorso, limitatamente alla prima censura, è fondato, mentre è inammissibile nel resto.

Il motivo, nella parte in cui si limita a una generica censura circa la presunta sproporzione della pena rispetto al reato di minaccia, è inammissibile, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851).

Il primo motivo risulta, invece, fondato nella seconda censura.

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. è una circostanza comune, che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, cod. pen., determina un aumento fino a un terzo della pena base.

La Corte di appello, pertanto, avendo determinato la pena base in mesi quattro di reclusione, avrebbe potuto determinare l'aumento per la circostanza aggravante nel limite massimo di un terzo, pari a quaranta giorni di reclusione.

La sentenza impugnata, pertanto, sul punto, deve essere annullata.

Alla rideterminazione della pena, tuttavia, sulla base delle statuizioni della Corte di appello - che chiaramente intendeva determinare l'aumento per l'aggravante nel massimo possibile -, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen.

Essendo stata inflitta la pena base di mesi quattro di reclusione, l'aumento per l'aggravante deve essere determinato in un mese e dieci giorni di reclusione, con rideterminazione della pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).

4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e la pena, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen., deve essere rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 dicembre 2021, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 febbraio 2023, ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato il Romano (sempre alla pena di mesi sei di reclusione) per il reato di cui agli artt. 612, comma 2, e 61 n. 10, cod. pen., così diversamente qualificando l'originaria imputazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato in due cesure, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Con la prima censura, sostiene che la pena inflitta dalla Corte di appello - uguale a quella che era stata inflitta dal giudice di primo grado - risulterebbe sproporzionata a seguito della riqualificazione giuridica del fatto. Con la seconda censura, sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in errore nel calcolo della pena. Invero, pur essendo partita dalla pena base di mesi quattro di reclusione, avrebbe poi determinato l'aumento per l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., in misura pari a mesi due di reclusione e, dunque, in misura superiore ad un terzo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. 3. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 3.1. Il primo motivo di ricorso, limitatamente alla prima censura, è fondato, mentre è inammissibile nel resto. Il motivo, nella parte in cui si limita a una generica censura circa la presunta sproporzione della pena rispetto al reato di minaccia, è inammissibile, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). Il primo motivo risulta, invece, fondato nella seconda censura. L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. è una circostanza comune, che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, cod. pen., determina un aumento fino a un terzo della pena base. La Corte di appello, pertanto, avendo determinato la pena base in mesi quattro di reclusione, avrebbe potuto determinare l'aumento per la circostanza aggravante nel limite massimo di un terzo, pari a quaranta giorni di reclusione. La sentenza impugnata, pertanto, sul punto, deve essere annullata. Alla rideterminazione della pena, tuttavia, sulla base delle statuizioni della Corte di appello - che chiaramente intendeva determinare l'aumento per l'aggravante nel massimo possibile -, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Essendo stata inflitta la pena base di mesi quattro di reclusione, l'aumento per l'aggravante deve essere determinato in un mese e dieci giorni di reclusione, con rideterminazione della pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). 4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e la pena, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., deve essere rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il
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