CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 29419/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all'unico motivo diricorso, con le quali si contesta la responsabilità del ricorrente per il delitto dirapina aggravata, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quantocon esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio,non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità,di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di provavalutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. VI,22/01/2014, n. 10289);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]