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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08558/2026

Testo disponibile della fonte

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ncesco Malatesta, giusta procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraa margine del controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 541/2021, depositatain data 27 settembre 2021;r.g. n. 09363/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste hariformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede cheaveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui la ricorrente intratteneva un rapporto diconto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importopari ad € 4.100,00 disposto a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma ineffetti incassato da ignoti presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.3.

Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto: a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a unadelegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandatosotteso a quello di conto corrente, ma che non consente unacompleta assimilazione con la disciplina dei titoli di creditocontenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; b) che,pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale dellamandataria andava esclusa, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggettobeneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizionigenerali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nellaquietanza la carta di identità e il certificato di attribuzione delcodice fiscale del soggetto presentatosi all’incasso, su cui nonrisultavano anomalie, verificato la concordanza dei dati anagraficicontenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sulr.g. n. 09363/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026documento di riconoscimento presentato e acquisito dalbeneficiario del codice fiscale la password e verificato la suacoincidenza con i dati presenti nel flusso del mandato elettronico,in assenza di altri elementi identificativi forniti dal disponente ilbonifico).4.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo «1.

Violazione e falsa applicazione dell'art.43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (LeggeAssegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensidell’art. 360, I comma n. 1. c.p.c.», deducendo la pienasussumibilità del c.d.

“bonifico domiciliato” nell’alveo della LeggeAssegni.b.

Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione di normedi diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., intema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra leparti e in tema di regime della prova liberatoriadell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al gradodi diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilitàdella prestazione.

Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ai sensidell’art. 360, I comma n. 4 cod. proc. civ., errore di percezionerelativamente alla lettura e leggibilità della firma apposta sullaquietanza di pagamento.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].p.a., assumendo che la sua condotta sarebbe stata diligente.r.g. n. 09363/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026Terzo motivo: «Ulteriore valenza del tema della mancataproduzione, da parte della Banca, dell’elemento probatorio(fotocopia dei documenti di identità) a dimostrazionedell’adempimento dell’obbligo di pagare al legittimato.

Omessoesame, a’ sensi dell’art. 360, I comma, n. 5 cod. proc. civ., circaun fatto decisivo per il giudizio (la mancata produzione, da partedella Banca negoziatrice, di una copia del documento di identitàpresentato dal falso prenditore al momento della riscossione) cheè stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenzaper omessa pronuncia sull’eccezione dedotta dalla parte, a’ sensidell’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.».Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile econsolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghicontenziosi (Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 2025; Sez. 1,Ordinanza n. 26960 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n.12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024;Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si èevidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sedeespressamente si richiamano e che devono essere considerateparte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delletre censure, laddove sottendono accertamenti in fatto nondeducibili in questa sede, e la loro infondatezza, risultandol’attività posta in essere nella fattispecie da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativisociali della diligenza professionale dell’argentarius in tema diidentificazione dei beneficiari del pagamento di un bonificor.g. n. 09363/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026bancario domiciliato.

La doglianza inerente all’errore dipercezione, se riguardata sotto il profilo di un errore revocatorio,resta affidata a diverso mezzo di impugnazione, laddove seriguardata come riferibile al travisamento della prova non puòtrovare accoglimento, alla luce dei principi affermati da Sez.

U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, laddove l’argomentazionedella ricorrente, esplicitata nella memoria conclusiva, secondo cuiil documento non sarebbe stato acquisito e concretamenteverificato è questione di fatto, su cui il giudice di appello haspecificamente dato risposta (pag. 16), avendo valutato che taleomissione non valeva a mutare le conclusioni raggiunte in temadi obbligo di diligenza nel caso di specie, non apparendo talecircostanza, in uno con le altre parimenti valutate, dirimente alfine di dimostrare il dedotto inadempimento.2.

Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere aPoste [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unr.g. n. 09363/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 09363/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncesco Malatesta, giusta procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraa margine del controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 541/2021, depositatain data 27 settembre 2021;r.g. n. 09363/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste hariformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede cheaveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui la ricorrente intratteneva un rapporto diconto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importopari ad € 4.100,00 disposto a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma ineffetti incassato da ignoti presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.3. Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto: a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a unadelegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandatosotteso a quello di conto corrente, ma che non consente unacompleta assimilazione con la disciplina dei titoli di creditocontenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; b) che,pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale dellamandataria andava esclusa, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggettobeneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizionigenerali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nellaquietanza la carta di identità e il certificato di attribuzione delcodice fiscale del soggetto presentatosi all’incasso, su cui nonrisultavano anomalie, verificato la concordanza dei dati anagraficicontenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sulr.g. n. 09363/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026documento di riconoscimento presentato e acquisito dalbeneficiario del codice fiscale la password e verificato la suacoincidenza con i dati presenti nel flusso del mandato elettronico,in assenza di altri elementi identificativi forniti dal disponente ilbonifico).4. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «1. Violazione e falsa applicazione dell'art.43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (LeggeAssegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensidell’art. 360, I comma n. 1. c.p.c.», deducendo la pienasussumibilità del c.d. “bonifico domiciliato” nell’alveo della LeggeAssegni.b. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione di normedi diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., intema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra leparti e in tema di regime della prova liberatoriadell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al gradodi diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilitàdella prestazione. Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ai sensidell’art. 360, I comma n. 4 cod. proc. civ., errore di percezionerelativamente alla lettura e leggibilità della firma apposta sullaquietanza di pagamento.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].p.a., assumendo che la sua condotta sarebbe stata diligente.r.g. n. 09363/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026Terzo motivo: «Ulteriore valenza del tema della mancataproduzione, da parte della Banca, dell’elemento probatorio(fotocopia dei documenti di identità) a dimostrazionedell’adempimento dell’obbligo di pagare al legittimato. Omessoesame, a’ sensi dell’art. 360, I comma, n. 5 cod. proc. civ., circaun fatto decisivo per il giudizio (la mancata produzione, da partedella Banca negoziatrice, di una copia del documento di identitàpresentato dal falso prenditore al momento della riscossione) cheè stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenzaper omessa pronuncia sull’eccezione dedotta dalla parte, a’ sensidell’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.».Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile econsolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghicontenziosi (Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 2025; Sez. 1,Ordinanza n. 26960 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n.12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024;Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si èevidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sedeespressamente si richiamano e che devono essere considerateparte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delletre censure, laddove sottendono accertamenti in fatto nondeducibili in questa sede, e la loro infondatezza, risultandol’attività posta in essere nella fattispecie da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativisociali della diligenza professionale dell’argentarius in tema diidentificazione dei beneficiari del pagamento di un bonificor.g. n. 09363/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026bancario domiciliato. La doglianza inerente all’errore dipercezione, se riguardata sotto il profilo di un errore revocatorio,resta affidata a diverso mezzo di impugnazione, laddove seriguardata come riferibile al travisamento della prova non puòtrovare accoglimento, alla luce dei principi affermati da Sez. U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, laddove l’argomentazionedella ricorrente, esplicitata nella memoria conclusiva, secondo cuiil documento non sarebbe stato acquisito e concretamenteverificato è questione di fatto, su cui il giudice di appello haspecificamente dato risposta (pag. 16), avendo valutato che taleomissione non valeva a mutare le conclusioni raggiunte in temadi obbligo di diligenza nel caso di specie, non apparendo talecircostanza, in uno con le altre parimenti valutate, dirimente alfine di dimostrare il dedotto inadempimento.2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere aPoste [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unr.g. n. 09363/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9363/2022Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 8558/2026Data pubblicazione 06/04/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 09363/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]