CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7858/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2339/2020 depositata il23/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo, a mezzo del quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva domandato il pagamento di € 140.396,45, a titolo di interessi moratori, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Su gravame della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2339, depositata il 23 settembre 2020, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione. Il giudice di secondo grado affermava di aver verificato, attraverso l’apposito programma ministeriale, accedendo direttamente dal fascicolo telematico, che l’identità del firmatario dell’atto di gravame era rimasta sconosciuta. La verifica della validità della firma avrebbe altresì dato esito negativo, anche a seguito della ripetizione sulla copia dell’atto di appello, allegata dal procuratore di [OSCURATO:PERSONA] alla nota depositata l’11 maggio 2020. Da tanto la Corte distrettuale deduceva che la mancanza di una sottoscrizione valida avrebbe integrato l’inesistenza di sottoscrizione dell’atto introduttivo, comportandone la nullità assoluta edinsanabile. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. Si è ritualmente costituita [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 156 c.p.c. nonché 24 commi 3 e 4bisD. Lgs. n. 82/2005, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado considerato invalida la firma apposta in calce alla citazione d’appello. L’assunto sarebbe stato erroneo, giacché contrastante con il principio legale, per cui soltanto l’avvenuta revoca, scadenza e sospensione del certificato di firma avrebbero inficiato la validità della sottoscrizione digitale apposta dal difensore. Pertanto, nessuna delle pretese irregolarità evidenziate dalla Corte d’appello avrebbe integrato alcuna delle condizioni stabilite dalla legge per poter affermare l’invalidità della firma digitale. In particolare, la citazione sarebbe stata perfettamente valida, per non essere scaduto il relativo certificato di firma alla data della sottoscrizione e della successiva notificazione. 2) Mediante la seconda censura, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.125 e 156 c.p.c., per avere la Corte distrettuale escluso che la nullità della citazione in appello fosse sanata per il raggiungimento dello scopo dell’atto. La Corte d’appello non avrebbe considerato che l’eventuale difetto di sottoscrizione sulla copia notificata della citazione sarebbe stato comunque sanato dal deposito dell’atto in cancelleria o dalla sottoscrizione del difensore per autentica della procura ad litem. 3) Il primo motivo è inammissibile. 3.1) La Corte d’appello ha affermato “La mancanza di una firma digitale valida equivale, infatti, anche a mente dell’art. 24 comma 4 bis del d. lgs. 7 marzo 1982 n. 82, ad assenza di firma e secondo la giurisprudenza prevalente la mancanza di sottoscrizione dell’atto introduttivo, prevista come suo elemento essenziale dall’art. 125 c.p.c., poiché incide sulla sua stessa formazione fenomenica e sulla sua riconducibilità a chi lo ha formato, ne comporta la nullità assoluta ed insanabile”. Tali conclusioni sono senz’altro in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez. 6-3, n. 14338 dell’8 giugno 2017; Sez. 3, n. 22781 del 10 novembre 2015), a cui questo Collegio intende dare continuità. 3.2) Né ha pregio l’assunto della ricorrente, secondo cui la firma sarebbe valida, non essendo il relativo certificato né scaduto, né revocato e neppure sospeso. In realtà, infatti, l’accertamento della Corte di merito ha riguardato l’inesistenza del certificato di firma del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] presso l’ente certificatore, come ampiamente documentato (anche visivamente) dalla sentenza impugnata. 3.3) E siccome si tratta indubitabilmente di un accertamento in fatto, il relativo apprezzamento resta riservato al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 4) Il secondo motivo è infondato. 4.1) La sentenza impugnata ha infatti accertato che “il documento depositato come originale nel fascicolo della parte appellante è privo di firma autografa e reca unicamente stampigliati il nome del difensore e la stringa in precedenza riportata. Si tratta, in sostanza, di una semplice copia cartacea di un documento originario informatico privo di una valida sottoscrizione”. Da ciò consegue che, in definitiva, il procuratore della ricorrente ha omesso di sottoscrivere con firma digitale valida sia l’atto introduttivo e la relata di notifica, notificati alla controparte, sia l’atto introduttivo depositato in cancelleria. Essendosi verificata in concreto l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, nessuna sanatoria può essere ipotizzata (Sez. U, n. 37434 del 21 dicembre 2022). 4.2) Né potrebbe supportare la tesi della ricorrente - volta a sanare la dedotta nullità allorquando la provenienza dell’atto da un difensore munito di valido mandato sia desumibile aliunde – la sottoscrizione apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, giacché, come rilevato dalla Corte milanese, “il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha agito in forza della procura rilasciatagli all’epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, né giova all’appellante l’atto depositato telematicamente l’11 maggio 2020, in quanto anch’esso privo di una valida firma digitale”. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sens