CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 24796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20504‒2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - Oggetto:TRIBUTIavverso la sentenza n. 119 / 02 / 20 1 9 della Commissione tributaria regionale delMOLISE, depositata il 30/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avent e ad oggetto l’impugnazione del provvedimento n. 3023 del 14/02/2014 con cui l’Agenzia delle entrate invitava la società contribuente, che aveva avanzato richiesta di rimborso del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2012 e che aveva già prestato garanzia ex art. 38-bis, comma 5,del d.P.R. n. 633 del 1972, a prestare ulteriore garanzia fideiussoria per la sussistenza di carichi pendenti, contestualmente disponendo la sospensione del procedimento di rimborso, la CTR del Molise rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. 2. I giudici di appello, in via preliminare, rilevavano la tempestività del ricorso della società contribuente atteso che l’unica notifica valida del provvedimento impugnato era quella effettuata dall’Agenzia delle entrate a mezzo posta, pervenuta alla società contribuente in data 20 febbraio 2014, ritenendo invalida quella effettuata a mezzo PEC in data 14 febbraio 2014 in quanto l’Agenzia delle entrate era stata abilitata a tale modalità di notifica soltanto dal 1° luglio 2017, ex art. 7-quater, commi 6 e 7, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. Nel merito riteneva che la parte contribuente non fosse tenuta a prestare alcuna ulteriore garanzia oltre a quella già prestata ai sensi del comma 5, dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 atteso che, per stessa ammissione dell’amministrazione finanziaria, «nei confronti della società (ricorrente) non risultano violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse». 3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui non replica l’intimata .Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 6, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005 e 112 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto invalida la notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato e, conseguentemente, tempestiva la sua impugnazione. 1.1. L’art. 6 del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005) , nella versione vigente ratione temporis, ovvero anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 217 del 2017 (con efficacia dal 28/01/2018), prevedeva che «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1», ovvero quelle telematiche, «con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata». 1.2. Orbene, il motivo di ricorso in esame è inammissibile in quanto privo di specificità con riferimento alla circostanza della preventiva dichiarazione resa dalla società contribuente circa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere al CTR ritenuto che la società contribuente non dovesse prestare alcuna garanzia per carichi pendenti (due avvisi di accertamento ed una cartella di pagamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, impugnati dalla società contribuente) in quanto non “definitivamente”accertati. 2.1. Il motivo è fondato e va accolto. 2.2. E’ orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui tra i diversi casi in cui è prevista la sospensione del rimborso del credito IVA e della conseguente decorrenza degli interessi moratori vi è que lla della sussistenza di carichi pendent i, che, secondo Cass. n. 17828 del 2021 «va ricondotta, da un lato, ai principi generali in materia di obbligazioni (e, in ispecie, all'eccezione di compensazione, che può sempre essere opposta) e, dall'altro, sul piano formale, all'istituto del cd. fermo amministrativo, regolato dall'art. 69, quinto comma, r.d. n. 2240 del 1923. 2.3. Orbene, è evidente che l’esecuzione del rimborso in tale caso è subordinata alla prestazione, da parte del creditore richiedente, di una garanzia fideiussoria che, diversamente da quanto previsto dal comma 5 dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, estenda i suoi effetti fino alla definitività degli accertamenti relativi a detti carichi. 2.4. Ne consegue che la tesi sostenuta dai giudici di appello, secondo cui la società contribuente non era tenuta a prestare garanzia per i carichi pendenti in quanto non definitivi, è logicamente errata posto che le violazioni, ove definitivamente accertate, avrebbero determinato l’insorgenza di un debito in capo alla società contribuente che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto scomputa re dal credito chiesto a rimborso, operando la dovuta compensazione, sicché la richiesta di una garanzia fideiussoria sarebbe stata priva di causa ed anche quelle eventualmente già prestate sarebbero cessate. 3. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivodi ricorso, rigettato il primo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche