CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 48 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (unica doglianza è la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 m. i,' o 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersi li se [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, --------------- O 3