CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 06799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7742/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO n. 8609/2015 depositata il16/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, contro il decreto del 16 febbraio 2016 con cui il Tribunale di Bergamo ha respinto la loro opposizione al diniego di ammissione di un proprio credito di 3.278.816,04 € al privilegio e 1.017.889,56 € al chirografo, ovvero in subordine dell’intero al chirografo. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. resiste con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 61 della legge fallimentare, 1203, 1362 e 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 1205, 1941, 1943 e 1949 c.c. nonché degli articoli 61 e 62 della legge fallimentare, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso inammissibile. 4.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che [OSCURATO:PERSONA] ha prestato una duplice garanzia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’una fideiussoria sino alla concorrenza 706.000,00 €, l’altra portata da un «atto di compensazione e ritenzione», a valere su titoli per l’importo di 3.756.000,00 €, per esposizioni debitorie che nei confronti della banca aveva il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Successivamente all’escussione delle garanzie, che aveva condotto la Banca ad incamerare 706.000,00 € grazie alla fideiussione e 3.590.705,60 € dalla vendita dei titoli, una volta fallita la società garantita, gli odierni ricorrenti, aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], si sono insinuati in via di surroga al fallimento per l’importo in precedenza indicato. L’ammissione è stata denegata in applicazione dell’articolo 61 della legge fallimentare, dal momento che la banca non era stata integralmente soddisfatta. Contro l’esclusione dallo stato passivo gli Zambaiti hanno proposto opposizione, che il Tribunale ha rigettato, osservando, in sintesi e per quanto rileva, che entrambe le garanzie avevano natura personale e non reale ed erano perciò soggette all’applicazione del citato articolo 61, e che, comunque, non fosse «possibile separare la posizione fideiussoria da quella descritta degli opponenti come “garanzia di terzi”», per ragioni che qui non mette conto di menzionare. 4.2. ― Ora, col primo mezzo i ricorrenti sostengono che il giudice di merito avrebbe «disapplicato il principio della surroga legale del terzo datore di garanzia reale escussa dalla banca assimilandolo al coobbligato, facendo, così, cattivo governo dell’art. 61 della legge fallimentare in quanto i titoli costituiti in garanzia e le somme equivalenti derivanti dalla vendita non sono state trattenute dall’istituto di credito a parziale estinzione di un’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato, ma a seguito della realizzazione dell’oggetto di una garanzia reale». Il motivo, cioè, non riguarda l’intero credito non ammesso, ma solo quella parte del credito nascente dall’escussione, da parte della banca, della garanzia derivante dall’atto «di compensazione e ritenzione». E, però, l’assunto sviluppato nel motivo muove dalla premessa che il giudice di merito avrebbe errato nell’interpretare l’atto «di compensazione e ritenzione», qualificandolo come volto alla creazione di una garanzia di natura meramente personale- obbligatoria e non reale: val quanto dire che, secondo quanto gli stessi ricorrenti riconoscono, il giudice di merito non ha affatto detto che l’articolo 61 della legge fallimentare trovi applicazione anche nei riguardi del terzo datore di una garanzia reale, ma ha viceversa ritenuto che, trattandosi di garanzia personale- obbligatoria ― così interpretato l’atto in questione ― essa rientrasse pienamente nel campo di applicazione della norma. Ne discende che il Tribunale non può aver violato, nei termini denunciati, l’articolo 61 in questione, giacché la ratio decidendiche il ricorso vorrebbe attribuirgli non appartiene alla decisione impugnata. La censura spiegata, dunque, si risolve nella sola denuncia di violazione delle regole di interpretazione pure richiamate nella rubrica del primo motivo. Ma al riguardo è agevole anzitutto constatare che il motivo accomuna indiscriminatamente regole di interpretazione soggettiva (articoli 1362-1365 c.c) ed oggettiva (articoli 1366-1370 c.c.) che, invece, non possono così e semplicemente convivere, dal momento che, secondo il maggioritario e qui condiviso orientamento di questa Corte, le seconde in tanto possono essere applicate, in quanto le prime non abbiano consentito di attingere un risultato appagante: tra i due gruppi esiste cioè un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti, mentre il canone di cui all’articolo 1371 è doppiamente subordinato ai canoni dettati dai primi due gruppi ed è adottabile soltanto quando questi si siano rivelati insufficienti (Cass. 21luglio 1972, n. 2505; Cass. 14 gennaio 1983, n. 287; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432). Dopodiché, non resta che rammentare il principio largamente consolidato secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125). Nel caso in esame, il ricorso percassazione svolge considerazioni di ordine generale sul perché l’atto «di compensazione e ritenzione» sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] fosse volto alla costituzione di un pegno irregolare (ma nel motivo non si esclude potersi trattare di un pegno invece regolare, anche traendo argomento dalla nozione di rotatività del pegno e dalla disciplina giuridica concernente il pegno non possessorio, od altrimenti di una garanzia reale connotata da atipicità), ma manca totalmente di specificare quali canoni ermeneutici il Tribunale avrebbe violato ed ancor di più il punto ed il modo in cui la violazione si sarebbe consumata. Ne residua, dunque, nient’altro che il tentativo di ribaltare ― non per il tramite della denuncia di violazione di legge ― l’interpretazione chedell’atto negoziale ha dato il giudice di merito, quantunque l’attività di interpretazione del contratto, e cioè la ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, sia, come noto, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo il vizio motivazionale, nella specie non dedotto, o, appunto, la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale normativamente previsti, violazione che, per quanto detto, è estranea al confezionamento del mezzo in esame. E dunque il primo mezzo è inammissibile. 4.3. ― Lo è anche il secondo mezzo. I ricorrenti danno atto che il Tribunale si è conformato ad un orientamento giurisprudenziale da essi conosciuto, ma sostengono trattarsi di orientamento errato, e che cioè quando «il terzo abbia assunto l’obbligazione di adempiere verso il creditore per un ammontare precisamente determinato è esclusivamente in questi termini che sussiste la sua solidarietà con il debitore», di guisa che, con il pagamento nel caso di specie effettuato, il garante avrebbe integralmente estinto l’obbligazione solidale sul medesimo gravante, rendendo inconferente il richiamo all’articolo 61 della legge fallimentare: egli, cioè, in buona sostanza, più non sarebbe un coobbligato. In questo caso l’inammissibilità discende dall’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., dal momento che il giudice di merito ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e che il ricorso non offre argomenti per cambiare indirizzo. È stato difatti già affermato che il coobbligato del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’articolo 61, secondo comma, della legge fallimentare, deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass.17 ottobre 2018, n.26003; Cass. 1° marzo 2012, n. 3216). 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussi stono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 14.200,00 di cui € 200,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versame