CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di primo grado per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/90. La difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito sostenendo che agli atti non vi è prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; si duole della mancata esclusione della contestata recidiva. \ 2. 1ono generici e riproduttivi di profili di censurkgià adeguatamente vagliatidalla Corte di merito e disattesìcon corrette argomentazioni giuridiche. La motivazione, anche in riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2