CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 43859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato Sandriago ( VI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 25/11/2022 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale è stata applicata, al primo, la pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 3.500,00 di multa ed al secondo la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i delitti di estorsione aggravata ed altro. Deducono con il primo motivo l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nella fattispecie meno grave di cui all'art. 393 c.p.. /1_ Con il secondo motivo lamentano il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza posto che in relazione al capo 10) era stato chiesto l'assorbimento del delitto di tentata violenza privata in quello di estorsione; inoltre, con riferimento alle attenuanti generiche, queste erano state chieste in regime di prevalenza e non di equivalenza sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Va anzitutto ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022,Rv. 283023). Ha precisato la Corte di cassazione che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, c.p.p., deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso ( Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati nel caso di specie, deve escludersi la dedotta illegittimità essendo pacifico che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche Lì morale), mentre, qualora la condotta, come nel caso in esame, sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 c.p. (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268360). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte di un solo aumento di pena per il delitto di estorsione, è implicito che la Corte abbia ritenuto assorbito il reato di tentata violenza privata nella fattispecie estorsiva di cui all'art. 629 c.p., ed è del pari evidente dalla semplice lettura della motivazione che il giudice nel recepire l'accordo ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti addivenendo al quantum di pena richiesto dalle parti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 29/9/2023 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] DEPO