CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 235 cod. pen., per avere fatto rientro in Italia dopo essere stato espulso dal Tribunale di sorveglianza di Milano; esaminato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con il quale, con l'unico motivo di doglianza, la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto contestato; ritenuto che le argomentazioni difensive abbiano carattere sostanzialmente rivalutativo del compendio probatorio e non abbiano aggredito, se non con modalità sostanzialmente confutative, la congrua e logica motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato, in maniera puntuale, gli elementi di fatto dai quali è stata inferita la sussistenza di una piena consapevolezza dell'avvenuta adozione del provvedimento espulsivo (ovvero che la sua adozione risalisse già alla prima sentenza di condanna, l'uso di un passaporto riportante generalità diverse da quelle in precedenza utilizzate); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso