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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 29001/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 7/02/2025 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata dal medesimoTribunale in data 7 febbraio 2025, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

2. Il Pubblico Ministero, con un unico motivo - in realtà plurimo - ha dedotto le seguenti questioni.

2.1. In primo luogo, ha chiesto sollevarsi, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) legge 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di impugnare con l'appello le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

La disposizione censurata sarebbe lesiva: - del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto, consentire all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento significa porre l'imputato in posizione di favore nei confronti degli altri componenti la collettività, tra cui la persona offesa; - del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in quanto non consente alla collettività, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di tutelare i suoi diritti, anche quando l'assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche; - del principio di parità delle armi presidiato dall' art. 111 Cost., in quanto non permette all'accusa di far valere le sue ragioni secondo modalità e con poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 1, legge 20 febbraio 2026, n. 46, nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova fosse decisiva) ha affermato che, se è vero che il principio di parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità fra poteri processuali del Pubblico Ministero e dell'imputato, per le fisiologiche differenze che connotano le loro posizioni, è tuttavia necessario che alterazioni di simmetria trovino adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale.

Di contro, la menomazione del potere di impugnazione della pubblica accusa introdotta dalla riforma Nordio non appare al Pubblico Ministero 2appellante sorretta da una valida ratio perché ha carattere generalizzato ed unilaterale.

L'inibizione del potere di appello del solo pubblico ministero viene difatti ad operare, per effetto del novum normativo, in relazione ad un numero di reati elevatissimo, anche severamente puniti e posti a presidio di rilevanti interessi collettivi, sicché, piuttosto che costituire una eccezione ragionevole, finisce col diventare una regola generale e pertanto irragionevole, in presenza di un potere di impugnazione dell'imputato che, di contro, non patisce limitazione alcuna.

2.2. In secondo luogo, il Pubblico Ministero impugnante si duole della ricostruzione probatoria e della illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla assoluzione del ricorrente dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la dinamica descritta dal brigadiere Amoroso, la condotta dell'imputato, oppositiva all'identificazione e alla effettuazione dell'alcoltest, si concretizzò in "due o tre spintoni", i quali, agli effetti del reato di cui all'art. 337 cod. pen., integrano il requisito della violenza, intesa come energia fisica volontariamente esercitata per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale.

3. La Corte di appello di Torino, con ordinanza in data 18 marzo 2026, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02).

4. Il Procuratore generale, rimettendosi alla valutazione di questa Corte sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, ha concluso: a) per l'ammissibilità del gravame; b) per l'annullamento della sentenza in relazione al dedotto vizio motivazionale con rinvio innanzi al Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il gravame è fondato limitatamente al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

32. In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la espressa valutazione di manifesta infondatezza.

La Corte di merito ha richiamato i principi affermati, in tema di parità delle armi, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, ripresi dalla sentenza n. 320 del 2007 (in tema di non appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, prevista dalla legge n. 46 del 2006, "Pecorella") e, con esiti di infondatezza, dalla sentenza n. 208 del 2008 (in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, prevista dalla legge n. 46 cit.), nonché dalla sentenza n. 34 del 2020, con riguardo alla disposizione introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo di reato o escludono una circostanza ad effetto speciale o stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato).

Ribadito che il principio di parità non deve comportare una assoluta omologazione di poteri e facoltà, si è condivisibilmente osservato: - che la preclusione al potere di appello del pubblico ministero introdotta dalla riforma Nordio non può dirsi generalizzata, essendo limitata ai soli reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. e dunque riferita ad un "sottosistema" che si connota per un più snello iter procedimentale di passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

Si tratta di una categoria di reati legislativamente considerata di minore gravità, pur se estesa, per istanze di più agevole accertamento processuale, fino ad includere i reati puniti con pena detentiva superiore a quattro anni di cui al secondo comma dell'art. 550 cit. (v.

Sez.

U n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 - 01, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova); - che la compressione dei poteri processuali non è unilaterale, in quanto trova "contropartita" nel fatto che l'imputato, per gli stessi reati, è privato del controllo di un giudice sull'esercizio dell'azione penale, che viene promossa ad iniziativa discrezionale del pubblico ministero; né alcuna parificazione del "sottosistema" dei reati a citazione diretta con il modello procedimentale ordinario è conseguita alla previsione del filtro valutativo della udienza di comparizione predibattinnentale, in quanto affidato ad un giudice incardinato nello stesso ufficio deputato a svolgere il giudizio dibattimentale.

L'esclusione del potere, per il pubblico ministero, di promuovere un secondo giudizio di merito in caso di epilogo assolutorio vale a riequilibrare tale condizione di svantaggio processuale per l'imputato. 4A fronte di un modello procedimentale che si caratterizza per una semplificazione complessiva, riducendo i tempi del processo, la censurata dissimmetria tra parte pubblica e parte privata appare, dunque, sorretta da ragionevole giustificazione in termini di adeguatezza e proporzionalità e non collide con l'art. 111 Cost.

Infine, si è ritenuta parimenti non configurabile la ipotizzata violazione dell'art. 24 Cost., là dove sancisce il diritto delle persone ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, quale diritto inviolabile, in quanto non riferibile in alcun modo all'azione penale esercitata nel processo dalla parte pubblica.

Richiamando anche l'orientamento già espresso da questa Sezione (Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289854 - 01), la questione deve essere ritenuta manifestamente infondata.

3. Tanto premesso, il ricorso è ammissibile.

Dalla inappellabilità della sentenza discende la non proponibilità del ricorso diretto, ostandovi il disposto dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., là dove stabilisce una stretta interrelazione tra diritto al ricorso diretto per cassazione e diritto all'appello.

Tuttavia, è ammissibile il ricorso per cassazione ordinario, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., che non pone limiti ai vizi deducibili, come questa Corte ha, del resto, già affermato.

Ed invero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt, Rv. 288029 - 01).

Ciò perché, avendola novella inciso sulla appellabilità, non ha introdotto limitazioni di sorta al potere di ricorrere per cassazione del Pubblico Ministero.

4. Tanto premesso, non risulta giuridicamente corretta, né logicamente congrua, la motivazione del proscioglimento del ricorrente, che si incentra sul numero degli strattonamenti, sull'assenza di espressioni insultanti e sull'atteggiamento collaborativo assunto ad un certo punto della vicenda, nonché sulla circostanza che l'arresto fu operato per un fatto diverso dalla resistenza opposta al pubblico ufficiale.

Nella specie, la condotta si è tradotta in strattonamenti e deve tenersi conto del principio per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il 5proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non dà dunque idoneamente conto del valore attribuibile alla violenza di tipo oppositivo espressa dall'imputato, non essendo pertinente il riferimento alla resistenza passiva, la quale presuppone una condotta non indirizzata a colpire il pubblico ufficiale.

5. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, da operare nel rispetto delle indicate coordinate interpretative.

Il rinvio va disposto al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, come previsto dall'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in diversa composizione soggettiva.

PQM Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 7/02/2025 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata dal medesimoTribunale in data 7 febbraio 2025, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. 2. Il Pubblico Ministero, con un unico motivo - in realtà plurimo - ha dedotto le seguenti questioni. 2.1. In primo luogo, ha chiesto sollevarsi, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) legge 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di impugnare con l'appello le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La disposizione censurata sarebbe lesiva: - del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto, consentire all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento significa porre l'imputato in posizione di favore nei confronti degli altri componenti la collettività, tra cui la persona offesa; - del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in quanto non consente alla collettività, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di tutelare i suoi diritti, anche quando l'assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche; - del principio di parità delle armi presidiato dall' art. 111 Cost., in quanto non permette all'accusa di far valere le sue ragioni secondo modalità e con poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 1, legge 20 febbraio 2026, n. 46, nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova fosse decisiva) ha affermato che, se è vero che il principio di parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità fra poteri processuali del Pubblico Ministero e dell'imputato, per le fisiologiche differenze che connotano le loro posizioni, è tuttavia necessario che alterazioni di simmetria trovino adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale. Di contro, la menomazione del potere di impugnazione della pubblica accusa introdotta dalla riforma Nordio non appare al Pubblico Ministero 2appellante sorretta da una valida ratio perché ha carattere generalizzato ed unilaterale. L'inibizione del potere di appello del solo pubblico ministero viene difatti ad operare, per effetto del novum normativo, in relazione ad un numero di reati elevatissimo, anche severamente puniti e posti a presidio di rilevanti interessi collettivi, sicché, piuttosto che costituire una eccezione ragionevole, finisce col diventare una regola generale e pertanto irragionevole, in presenza di un potere di impugnazione dell'imputato che, di contro, non patisce limitazione alcuna. 2.2. In secondo luogo, il Pubblico Ministero impugnante si duole della ricostruzione probatoria e della illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla assoluzione del ricorrente dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la dinamica descritta dal brigadiere Amoroso, la condotta dell'imputato, oppositiva all'identificazione e alla effettuazione dell'alcoltest, si concretizzò in "due o tre spintoni", i quali, agli effetti del reato di cui all'art. 337 cod. pen., integrano il requisito della violenza, intesa come energia fisica volontariamente esercitata per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. 3. La Corte di appello di Torino, con ordinanza in data 18 marzo 2026, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02). 4. Il Procuratore generale, rimettendosi alla valutazione di questa Corte sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, ha concluso: a) per l'ammissibilità del gravame; b) per l'annullamento della sentenza in relazione al dedotto vizio motivazionale con rinvio innanzi al Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il gravame è fondato limitatamente al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. 32. In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la espressa valutazione di manifesta infondatezza. La Corte di merito ha richiamato i principi affermati, in tema di parità delle armi, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, ripresi dalla sentenza n. 320 del 2007 (in tema di non appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, prevista dalla legge n. 46 del 2006, "Pecorella") e, con esiti di infondatezza, dalla sentenza n. 208 del 2008 (in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, prevista dalla legge n. 46 cit.), nonché dalla sentenza n. 34 del 2020, con riguardo alla disposizione introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo di reato o escludono una circostanza ad effetto speciale o stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato). Ribadito che il principio di parità non deve comportare una assoluta omologazione di poteri e facoltà, si è condivisibilmente osservato: - che la preclusione al potere di appello del pubblico ministero introdotta dalla riforma Nordio non può dirsi generalizzata, essendo limitata ai soli reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. e dunque riferita ad un "sottosistema" che si connota per un più snello iter procedimentale di passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio. Si tratta di una categoria di reati legislativamente considerata di minore gravità, pur se estesa, per istanze di più agevole accertamento processuale, fino ad includere i reati puniti con pena detentiva superiore a quattro anni di cui al secondo comma dell'art. 550 cit. (v. Sez. U n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 - 01, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova); - che la compressione dei poteri processuali non è unilaterale, in quanto trova "contropartita" nel fatto che l'imputato, per gli stessi reati, è privato del controllo di un giudice sull'esercizio dell'azione penale, che viene promossa ad iniziativa discrezionale del pubblico ministero; né alcuna parificazione del "sottosistema" dei reati a citazione diretta con il modello procedimentale ordinario è conseguita alla previsione del filtro valutativo della udienza di comparizione predibattinnentale, in quanto affidato ad un giudice incardinato nello stesso ufficio deputato a svolgere il giudizio dibattimentale. L'esclusione del potere, per il pubblico ministero, di promuovere un secondo giudizio di merito in caso di epilogo assolutorio vale a riequilibrare tale condizione di svantaggio processuale per l'imputato. 4A fronte di un modello procedimentale che si caratterizza per una semplificazione complessiva, riducendo i tempi del processo, la censurata dissimmetria tra parte pubblica e parte privata appare, dunque, sorretta da ragionevole giustificazione in termini di adeguatezza e proporzionalità e non collide con l'art. 111 Cost. Infine, si è ritenuta parimenti non configurabile la ipotizzata violazione dell'art. 24 Cost., là dove sancisce il diritto delle persone ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, quale diritto inviolabile, in quanto non riferibile in alcun modo all'azione penale esercitata nel processo dalla parte pubblica. Richiamando anche l'orientamento già espresso da questa Sezione (Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289854 - 01), la questione deve essere ritenuta manifestamente infondata. 3. Tanto premesso, il ricorso è ammissibile. Dalla inappellabilità della sentenza discende la non proponibilità del ricorso diretto, ostandovi il disposto dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., là dove stabilisce una stretta interrelazione tra diritto al ricorso diretto per cassazione e diritto all'appello. Tuttavia, è ammissibile il ricorso per cassazione ordinario, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., che non pone limiti ai vizi deducibili, come questa Corte ha, del resto, già affermato. Ed invero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt, Rv. 288029 - 01). Ciò perché, avendola novella inciso sulla appellabilità, non ha introdotto limitazioni di sorta al potere di ricorrere per cassazione del Pubblico Ministero. 4. Tanto premesso, non risulta giuridicamente corretta, né logicamente congrua, la motivazione del proscioglimento del ricorrente, che si incentra sul numero degli strattonamenti, sull'assenza di espressioni insultanti e sull'atteggiamento collaborativo assunto ad un certo punto della vicenda, nonché sulla circostanza che l'arresto fu operato per un fatto diverso dalla resistenza opposta al pubblico ufficiale. Nella specie, la condotta si è tradotta in strattonamenti e deve tenersi conto del principio per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il 5proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non dà dunque idoneamente conto del valore attribuibile alla violenza di tipo oppositivo espressa dall'imputato, non essendo pertinente il riferimento alla resistenza passiva, la quale presuppone una condotta non indirizzata a colpire il pubblico ufficiale. 5. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, da operare nel rispetto delle indicate coordinate interpretative. Il rinvio va disposto al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, come previsto dall'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in diversa composizione soggettiva. PQM Annulla P.Q.M
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