Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:664
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
3 settembre 2020 (
*
)
«Rettifica di ordinanza»
Nella causa C‑723/19 REC,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell’11 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2019, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] UC,
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd
contro
Agenzia delle Entrate,
nei confronti di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Federalberghi),
[OSCURATO:SOCIETA].,
Coordinamento delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons),
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Il 30 giugno 2020 la Corte (Nona Sezione) ha emesso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509).
2
Tale ordinanza contiene, nella parte introduttiva, un’omissione che occorre rettificare, su domanda del governo dei [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
Nella parte introduttiva dell’ordinanza del 30 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (C
‑
723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509), dopo la menzione del cancelliere, devono essere inserite le menzioni seguenti:
«vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’[OSCURATO:PERSONA] UC e l’[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, da M. Clarich, A.R. Cassano, S. Borocci, G.M. Roberti, I. Perego e D. [OSCURATO:PERSONA], avvocati;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e R. Guizzi, avvocati dello Stato;
–
per la Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Federalberghi)
,
da E. Gambaro, A. [OSCURATO:PERSONA] e A. Manzi, avvocati;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, da L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per il governo francese, da P. Dodeller ed E. de Moustier, in qualità di agenti;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;
–
per il governo austriaco, da J. Schmoll e C. Drexel, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da P. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari, M. [OSCURATO:PERSONA] e N. Gossement, in qualità di agenti,».
2)
L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine di quest’ultima è fatta menzione dell’ordinanza di rettifica.
Lussemburgo, 3 settembre 2020
Il cancelliere
Il presidente della Nona Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
S. Rodin
*
Lingua processuale: l’italiano.