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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11285/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa 1'8 giugno 2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta del predetto, sottoposto alla misura degli arresti donniciliari presso la casa familiare della ex moglie in Roma, di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa come addetto alla manutenzione in un'azienda sita a 26 km dalla abitazione familiare con orario lavorativo dalle 9 alle

17. Con il provvedimento impugnato il tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'impugnazione difensiva, osservando che non sussiste il requisito della assoluta indigenza richiesto dall'art. 284 comma 3 cod. proc.pen. per autorizzare l'imputato ad assentarsi dal proprio domicilio.

In ogni caso non ricorre il secondo requisito richiesto dalla norma e cioè la compatibilità della attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poiché il Profiti dovrebbe trascorrere un significativo lasso di tempo fuori dalla abitazione dalle nove alle 17 di ciascun giorno in luogo distante dalla abitazione, sicché le esigenze cautelari non potrebbero essere tutelate. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre Profiti, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1vizio di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive poiché il tribunale ha respinto l'appello proposto dall'indagato ritenendo insussistente il requisito di assoluta indigenza e osservando che nel nucleo familiare sono presenti altre tre persone, oltre alla primogenita che lavora, in grado di poter contribuire alle necessità economiche del nucleo.

Trattasi di affermazione manifestamente illogica, a giudizio del ricorrente, poiché la valutazione dell'assoluta indigenza deve essere riferita alle condizioni personali dell'indagato, senza tener conto di quelle del nucleo familiare convivente poiché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva.

Il ricorrente sottolinea che gli altri familiari conviventi non sono in grado di contribuire economicamente al superamento dello stato di indigenza del ricorrente che vive nell'abitazione della moglie per ragioni di mera ospitalità, in quanto nelle more è intervenuta sentenza di divorzio che pone a carico dell'imputato il contributo al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari poiché l'imputato è stato tratto in arresto nel dicembre 2019, risiede agli arresti domiciliari dal gennaio 2020 e in questo periodo ha rispettato le prescrizioni, sicché si impone una rivalutazione delle esigenze cautelari Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile.

Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti. (Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018 Cc. (dep. 05/06/2018 ) Rv. 273205 - 01) Rv248228 Nel provvedimento impugnato il tribunale ha correttamente richiamato i numerosi arresti giurisprudenziali in tema di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e ha sottolineato che, nel caso in esame, non sussiste il requisito della assoluta indigenza.

Il ricorrente invoca un vizio di motivazione, ma in realtà chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di fatto e in particolare delle capacità lavorative dei membri della famiglia, sottolineando che l'imputato è divorziato dalla moglie convivente e i tre figli non sono tenuti al suo mantenimento.

Si tratta di affermazione erronea in punto di diritto, poiché i figli sono tutti maggiorenni e sono per legge tenuti a un obbligo alimentare, avente ad oggetto i mezzi necessari per la sua sussistenza, in favore del genitore.

Il ricorrente peraltro non ha neppure dedotto che due dei tre figli maggiorenni hanno cercato un'attività lavorativa, senza riuscire a reperirla.

Il secondo motivo di ricorso è eccentrico rispetto alla richiesta di autorizzazione al lavoro, poiché invoca una diversa valutazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi di novità dirimenti e di una pregressa richiesta di rivalutazione del quadro cautelare avanzata al GIP competente.

Il tribunale, peraltro, ha motivatamente escluso che l'orario di lavoro così prolungato e la distanza dall'abitazione siano compatibili con le esigenze cautelari poste a base della misura e già ravvisate dal gip, evidenziando la peculiare pericolosità del Profiti, sottoposto alla misura cautelare per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e finalizzata alla commissione di truffe e falsi in danno di istituti di credito.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri più volte dettati da questa giurisprudenza di legittimità in tema.

Di contro le argomentazioni formulate dal ricorrente, relative al decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare e alla intervenuta esclusione della ritenuta aggravante del metodo mafioso in sede di riesame, non risultano idonee ad inficiare la persistenza delle esigenze cautelari già ravvisate, su cui si è formato il giudicato cautelare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/2/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa 1'8 giugno 2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta del predetto, sottoposto alla misura degli arresti donniciliari presso la casa familiare della ex moglie in Roma, di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa come addetto alla manutenzione in un'azienda sita a 26 km dalla abitazione familiare con orario lavorativo dalle 9 alle 17. Con il provvedimento impugnato il tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'impugnazione difensiva, osservando che non sussiste il requisito della assoluta indigenza richiesto dall'art. 284 comma 3 cod. proc.pen. per autorizzare l'imputato ad assentarsi dal proprio domicilio. In ogni caso non ricorre il secondo requisito richiesto dalla norma e cioè la compatibilità della attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poiché il Profiti dovrebbe trascorrere un significativo lasso di tempo fuori dalla abitazione dalle nove alle 17 di ciascun giorno in luogo distante dalla abitazione, sicché le esigenze cautelari non potrebbero essere tutelate. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre Profiti, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1vizio di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive poiché il tribunale ha respinto l'appello proposto dall'indagato ritenendo insussistente il requisito di assoluta indigenza e osservando che nel nucleo familiare sono presenti altre tre persone, oltre alla primogenita che lavora, in grado di poter contribuire alle necessità economiche del nucleo. Trattasi di affermazione manifestamente illogica, a giudizio del ricorrente, poiché la valutazione dell'assoluta indigenza deve essere riferita alle condizioni personali dell'indagato, senza tener conto di quelle del nucleo familiare convivente poiché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva. Il ricorrente sottolinea che gli altri familiari conviventi non sono in grado di contribuire economicamente al superamento dello stato di indigenza del ricorrente che vive nell'abitazione della moglie per ragioni di mera ospitalità, in quanto nelle more è intervenuta sentenza di divorzio che pone a carico dell'imputato il contributo al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari poiché l'imputato è stato tratto in arresto nel dicembre 2019, risiede agli arresti domiciliari dal gennaio 2020 e in questo periodo ha rispettato le prescrizioni, sicché si impone una rivalutazione delle esigenze cautelari Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti. (Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018 Cc. (dep. 05/06/2018 ) Rv. 273205 - 01) Rv248228 Nel provvedimento impugnato il tribunale ha correttamente richiamato i numerosi arresti giurisprudenziali in tema di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e ha sottolineato che, nel caso in esame, non sussiste il requisito della assoluta indigenza. Il ricorrente invoca un vizio di motivazione, ma in realtà chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di fatto e in particolare delle capacità lavorative dei membri della famiglia, sottolineando che l'imputato è divorziato dalla moglie convivente e i tre figli non sono tenuti al suo mantenimento. Si tratta di affermazione erronea in punto di diritto, poiché i figli sono tutti maggiorenni e sono per legge tenuti a un obbligo alimentare, avente ad oggetto i mezzi necessari per la sua sussistenza, in favore del genitore. Il ricorrente peraltro non ha neppure dedotto che due dei tre figli maggiorenni hanno cercato un'attività lavorativa, senza riuscire a reperirla. Il secondo motivo di ricorso è eccentrico rispetto alla richiesta di autorizzazione al lavoro, poiché invoca una diversa valutazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi di novità dirimenti e di una pregressa richiesta di rivalutazione del quadro cautelare avanzata al GIP competente. Il tribunale, peraltro, ha motivatamente escluso che l'orario di lavoro così prolungato e la distanza dall'abitazione siano compatibili con le esigenze cautelari poste a base della misura e già ravvisate dal gip, evidenziando la peculiare pericolosità del Profiti, sottoposto alla misura cautelare per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e finalizzata alla commissione di truffe e falsi in danno di istituti di credito. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri più volte dettati da questa giurisprudenza di legittimità in tema. Di contro le argomentazioni formulate dal ricorrente, relative al decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare e alla intervenuta esclusione della ritenuta aggravante del metodo mafioso in sede di riesame, non risultano idonee ad inficiare la persistenza delle esigenze cautelari già ravvisate, su cui si è formato il giudicato cautelare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/2/2022 Il
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