CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta per il capo A dell'imputazione ridotta ad anni uno e mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in mesi otto di reclusioni per [OSCURATO:PERSONA], concedendo al primo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati, rispettivamente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 582 comma 1 e 2 e 583 n. 1 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Esso inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che hanno tra l'altro argomentato anche le ragioni per le quali è stata esclusa l'ipotesi della legittima difesa, cfr. in particolare pagg. 6 e 7). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i