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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30196/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.pen. per carenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che rispetto al secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, il ricorrente non ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare la censura, stante che tale circostanza aggravante, ritenuta sub-valente rispetto alle circostanze di opposto segno, non ha comportato alcun aumento della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.pen. per carenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che rispetto al secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, il ricorrente non ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare la censura, stante che tale circostanza aggravante, ritenuta sub-valente rispetto alle circostanze di opposto segno, non ha comportato alcun aumento della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30196/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris