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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 17325/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG36545 del 20 18 promosso da : VERTUANI Sandro e CARMECI Stefania, rappresentat i e difes i dall’Av- vocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Av- vocato [OSCURATO:PERSONA], Lungotevere dei Mellini, n. 7; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – perla cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata in cancelleriail 25 maggio 2018, pronunciata nel procedimento iscritto al n.

R.G. 15665/2017.

R.G. 36545/2018 Cron.

Rep.

C.C. 31/05/2023 compensi avvocati -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., depositato il 12 ottobre 2017, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanoal Tribunale di Bologna la condanna de l sig nor [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 16.575, oltre interessi, a titolo di compensoper l’attività di assistenza legale da essi svolta in sede giu- diziale e stragiudiziale.

I ricorrenti riferivano di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], nel maggio 2014, l’incarico di assisterlo in sede giudiziale nella causa intentata dal fratello in relazione alla divisione di vari cespiti immobiliari e che, all’esito di una trattativa instaurata fra le parti, assistite dai rispettivi difensori, dopo la prima udienza la controversia era stata transatta me- diante un accordo formalizzato con rogito del 17 ottobre 2016.

Si costituiva il signor [OSCURATO:PERSONA], resistendo.Il convenuto contestava la debenza dei compensi espiegava domanda riconvenzionale di risar- cimentodel danno per negligenza degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza depositata il 25 maggio 2018, il Tribunale di Bolo- gna, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, liquidava e ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore dei professionisti in solido , di euro 6.907,75 e , dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di euro 500 , disponendo, in particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 6,del d.m. 55 del 2014, in tema di aumento del compenso per l’ipotesi di conciliazione giudiziale o tran- sazione della controversia, la liquidazione di un importo pari ad euro 1.907,75.

2. –Con ordinanza depositata il 18 luglio 2018 , il Tribunale di Bo- logna rigettava il ricorso per correzione di errore materiale proposto -3 - dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Carmeci, accogliendo,per converso, l’istanza di correzione presentata dal signorVigorelli al fine di ottenere la retti- fica del provvedimento a fronte dell’errore di calcolo occorso.

Nello specifico, il Tribunale escludeva che l’ordinanza decisoria fosse affetta da un errore materiale nella parte in cui aveva liquidato, per l’attività prestata in occasione ed ai fini della transazione della causa, l’importo di euro 1907,75.

3. - Per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Bologna, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Carmeci hannointerposto ricorso, con atto notifi- cato il 10 dicembre 2018, sulla base di un unico motivo.

Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA].

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio il controricorrente ha depo- sitato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l’unico motivo di ricorso , viene censurato il vizio di viola- zione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4, comma 6,del d.m. n. 55 del 2014.

In particolare, i ricorrenti si dolgono dell’illogicità e dell’incoerenza dell’interpretazione della normaseguita dal Tribunale : l’ordinanza im- pugnata, infatti– anziché i ncrementare, in ragione del raggiungimento di un accordo transattivo grazie all’ausilio degli avvocati, il corrispettivo totale dovuto a questi ultimi di un quarto del compenso liquidabile per la fase decisoria– avrebbe semplice mente riconosciuto una somma ul- teriore e separata, parial 25 per cento dell’importo da liquidarsi nella fase conclusiva del giudizio. -4 - L’erroneità dell’esegesi del comma 6 della disposizione si ricave- rebbe da una pluralità di elementi: le tariffe forensi ormai abrogate, che prevedevano, per l’opera prestata per la conciliazione, un com- penso intorno al 40 per cento del corrispettivo per la redazione delle difese conclusive; il d.m. n. 140 del 2012, le cui disposizioni conduce- vano, in caso di conciliazione, al riconoscimento di un compenso pari, di fatto, al 50 per cento della parcella prevista per la fase decisoria; la relazione illustrativa del d.m. n. 55 del 2014, che valorizza la portata premiale e deflattivadella disposizione.

Ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’interpretazioneseguita dal Tribunale di Bologna sarebbe suggerita dalla stessa interpretazione let- terale dell’art. 4 del d.m. 55 del 2014, il quale avrebberecato, in caso contrario, una formulazione testuale differente.

Nella specie, la somma correttamente liquidabile per l’assistenza prestata nella fase della transazione sarebbe, secon do i ricorrenti, di euro 9.538,75, risultante dal compenso liquidabile per la fase decisoria – euro 7.631 – aumentato fino a un quarto, laddove il Tribunale ha liquidato il minor importo di euro 1907,75.

2. –Prima di esaminare il fondo della censura, devono essere scru- tinate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa del controricorrente.

2.1. –Privo di fondamento è il rilievo secondo cui il motivo di ricorso atterrebbe esclusivamente “all’ordinanza pronunciata ex art. 287 cod. proc. civ. in data 12 luglio 2018 (depositata in data 18 luglio 2018) con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale”.

Infatti, dal testo del ricorso per cassazione è chiaramente desumi- bile che esso si rivolge contro l’“ordinanza decisoria pronunciata dal Tribunale di Bologna, sezione seconda, depositata il 25 maggio 2018” (così a pag. 1), pronunciata a seguito di ricorso proposto exart. 702- -5 - biscod. proc. civ., trattato con il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

L’indicazione è ribadita a pag. 4, nella quale si individua il punto in contestazione della pronuncia impugnata, là dove essa, in relazione al compenso per l’intervenuta transazione, calcola “l’aumento di un quarto del valore liquidabile per la fase decisoria”.

E la censura articolata è coerente con il capo decisoriocosì individuato, perché essa tende a vedere affermato il principio, diverso da quello che sostiene la statuizione impugnata, secondo cui il compenso dell’avvocato, per l’at- tività prestata per la transazione della causa, deve essere calcolato prendendo come base il compenso previsto per la fase decisoria ed aumentando quest’ultimo di regola fino ad un massimo di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

2.2. –Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, inol- tre, il ricorso descrive in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, dedicando all’esposizione dello svolgimento del processo la parte intro- duttiva e consentendo alla Corte di comprendere correttamente il si- gnificato e la portata della censura rivolta al provvedimento impugnato.

2.3. – È infine da escludere che il ricorso abbia violato la regola della chiarezza per avere, nella rubrica del motivo, cumulato l’ipotesi della “violazione di norme di diritto” e quella di “falsa applicazione di norme di diritto”.

Non è riscontrabile nessuna indebita mescolanza o sovrapposizione di profili eterogenei: la questione di diritto è delineata nitidamente attraverso la deduzione del vizio rientrante nel paradigma dell’art. 360 cod. proc. civ. e mediante l’illustrazione della critica rivolta al provvedimento impugnato.

3. -Nel merito, la censura è fondata.

L’art. 4 del d.m.n. 55 del 2014, recante il regolamento sulla deter- minazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la profes- sione forense, prevede, nel testo ratione temporis applicabile, che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto -6 - rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.

La questione che pone il ricorso è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso (di conciliazione o) di transazione della causa, oltre al com- penso per le fasi già svolte, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale, oppure se all’avvocato spetti un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%.

Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha scelto la prima strada: ha calcolato e liquidato il compenso per la transazione raggiunta aggiungendo al quantum derivante dall’attività fino a quel momento svolta un importo nella misura del 25% rispetto a quello che sarebbe spettato ai difensori per la fase decisionale, ove l’attività in quest’ultima fasefo s se stata prestata.

Il giudice a quo ha pertanto liquidato, per la transazione raggiunta, un quarto del com- penso previsto per la fase decisoria.

L’interpretazione della norma regolamentare che ha informato la statuizione delTribunale non appare a questa Corte di legittimità con- divisibile.

L’art. 4 del d.m.n. 55 del 2014 ha introdotto nella determinazione del compenso dell’avvocato un incentivo deflattivo: la conclusione delle liti giudiziali è incentivata con la previsione di un “aumento” del com- penso dovuto all’avvocato che raggiunga la “conciliazione giudiziale” o la “transazione” della controversiarispetto a quello altrimenti liquida- bile.

Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controver- sia, infatti, è previsto che la liquidazione del compenso è di regola au- mentata fino a un quartorispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta. -7 - La norma non si limita a prevedere una voce del compenso, ma fissaanche una liquidazione in aumento rispetto a quella altrimenti li- quidabile per la fase decisionale.

Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all’opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della contro- versia alternativa alla decisione dell’autorità giudiziaria.

La normaregolamentare, interpretata anche alla luce dell’evidente funzione premiale che la connota per l'effetto deflattivo del contenzioso insito nella transazione, esibisce un significato diverso da quello fatto proprio dall’ordinanza impugnata, nel senso che, quando il giudizio venga definito con una transazionee il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell’accordo, all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'at- tività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale,di regola aumentato fino a un quarto.

All’avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero com- penso per la fase decisionale,aumentato fino al 25%.

Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controver- sia, pertanto, all’avvocato, fermo quanto maturato per l’attività prece- dentemente svolta, è sempre dovuto il compenso liquidabile per la fase decisionale, che può essere aumentato fino a un quarto.

Poiché la norma mira ad incentivare le conciliazionie le transazioni attribuendo ai difensori delleparti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se il cor- rispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale.

Inaltri termini, l’interpretazione seguita dal Tribunale di Bologna – secondo cui, nel caso di transazione, l'avvocato avrebbe diritto a ve- dersi riconosciuto un compenso per una porzione di quanto glisarebbe -8 - spettato per la fase decisionale– per un verso non coglie l ’intima ratio incentivante della previsione del decreto ministeriale né il significato dell’aumento, e per altro verso non considera che spesso l'opera pre- stata per giungere ad un accordo transattivo (contatti, trattative, in- contri, stesura degli accordi) impegna il professionista forense ben di più che la predisposizione delle difese conclusive nelle quali essenzial- mente si sostanzia l'attività per la fase decisionale.

L’interpretazione che il Collegio ritiene preferibile non trova osta- colo nella circostanzache con il testo attualmente vigente (con decor- renza dal 23 ottobre 2022)dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014, conseguente alle modifiche apportate dall’art. 2 del d.m. n. 147 del 2022, si prevede, espressamente,che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisio- nale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività pre- cedentemente svolta”.

Invero, la circostanza che il novellato comma 6 abbia reso più espli- cita, superando le iniziali ambiguità di una disposizione polisensa , la previsione dell’aumento del compenso spettante al professionista nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, non significa che, al medesimo esito, non possa giungere l’interprete, chia- mato a confrontarsi con l’esegesi del testo precedente.

La modifica normativa apportata dal d.m. n. 147 del 2022 è, infatti, realmente innovativa nella parte in cui prevede l’aumento, secco, “di un quarto”, l ad dove il testo originario contemplava un aumento , gra- duabile,“fino a un quarto”.

Per il resto– nella parte in cui determina il compenso, nell’ipotesi di conciliazionegiudiziale o transazione della controversia, nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, con un aumento percen- tuale – il testo novellato chiaramente rifugge da un’opzione secondo cui il compenso del professionista che ha ridotto il ricorso al giudice -9 - possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell’autorità giudiziaria, in tal senso dando continuità ad un significato desumibile dal testo originario dell’art. 4, comma 6, del decreto ministeriale.

Ma già la lettera e la ratiodel testo originario, sia pure affidate ad una formulazione incerta e ambigua, consentivano di pervenire al medesimo esito, ora reso sol- tanto più esplicito attraverso una tecnica redazionale più incisiva e pre- gnante.

4. –Il ricorso è accolto.

L’ordinanza impugnata è cassata, in relazione alla censura accolta.

La causa è rinviata al Tribunale di Bologna, che la deciderà in di- versa composizione, attenendosi al principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va ricono- sciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG36545 del 20 18 promosso da : VERTUANI Sandro e CARMECI Stefania, rappresentat i e difes i dall’Av- vocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Av- vocato [OSCURATO:PERSONA], Lungotevere dei Mellini, n. 7; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – perla cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata in cancelleriail 25 maggio 2018, pronunciata nel procedimento iscritto al n. R.G. 15665/2017. R.G. 36545/2018 Cron. Rep. C.C. 31/05/2023 compensi avvocati -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., depositato il 12 ottobre 2017, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanoal Tribunale di Bologna la condanna de l sig nor [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 16.575, oltre interessi, a titolo di compensoper l’attività di assistenza legale da essi svolta in sede giu- diziale e stragiudiziale. I ricorrenti riferivano di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], nel maggio 2014, l’incarico di assisterlo in sede giudiziale nella causa intentata dal fratello in relazione alla divisione di vari cespiti immobiliari e che, all’esito di una trattativa instaurata fra le parti, assistite dai rispettivi difensori, dopo la prima udienza la controversia era stata transatta me- diante un accordo formalizzato con rogito del 17 ottobre 2016. Si costituiva il signor [OSCURATO:PERSONA], resistendo.Il convenuto contestava la debenza dei compensi espiegava domanda riconvenzionale di risar- cimentodel danno per negligenza degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza depositata il 25 maggio 2018, il Tribunale di Bolo- gna, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, liquidava e ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore dei professionisti in solido , di euro 6.907,75 e , dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di euro 500 , disponendo, in particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 6,del d.m. 55 del 2014, in tema di aumento del compenso per l’ipotesi di conciliazione giudiziale o tran- sazione della controversia, la liquidazione di un importo pari ad euro 1.907,75. 2. –Con ordinanza depositata il 18 luglio 2018 , il Tribunale di Bo- logna rigettava il ricorso per correzione di errore materiale proposto -3 - dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Carmeci, accogliendo,per converso, l’istanza di correzione presentata dal signorVigorelli al fine di ottenere la retti- fica del provvedimento a fronte dell’errore di calcolo occorso. Nello specifico, il Tribunale escludeva che l’ordinanza decisoria fosse affetta da un errore materiale nella parte in cui aveva liquidato, per l’attività prestata in occasione ed ai fini della transazione della causa, l’importo di euro 1907,75. 3. - Per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Bologna, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Carmeci hannointerposto ricorso, con atto notifi- cato il 10 dicembre 2018, sulla base di un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio il controricorrente ha depo- sitato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l’unico motivo di ricorso , viene censurato il vizio di viola- zione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4, comma 6,del d.m. n. 55 del 2014. In particolare, i ricorrenti si dolgono dell’illogicità e dell’incoerenza dell’interpretazione della normaseguita dal Tribunale : l’ordinanza im- pugnata, infatti– anziché i ncrementare, in ragione del raggiungimento di un accordo transattivo grazie all’ausilio degli avvocati, il corrispettivo totale dovuto a questi ultimi di un quarto del compenso liquidabile per la fase decisoria– avrebbe semplice mente riconosciuto una somma ul- teriore e separata, parial 25 per cento dell’importo da liquidarsi nella fase conclusiva del giudizio. -4 - L’erroneità dell’esegesi del comma 6 della disposizione si ricave- rebbe da una pluralità di elementi: le tariffe forensi ormai abrogate, che prevedevano, per l’opera prestata per la conciliazione, un com- penso intorno al 40 per cento del corrispettivo per la redazione delle difese conclusive; il d.m. n. 140 del 2012, le cui disposizioni conduce- vano, in caso di conciliazione, al riconoscimento di un compenso pari, di fatto, al 50 per cento della parcella prevista per la fase decisoria; la relazione illustrativa del d.m. n. 55 del 2014, che valorizza la portata premiale e deflattivadella disposizione. Ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’interpretazioneseguita dal Tribunale di Bologna sarebbe suggerita dalla stessa interpretazione let- terale dell’art. 4 del d.m. 55 del 2014, il quale avrebberecato, in caso contrario, una formulazione testuale differente. Nella specie, la somma correttamente liquidabile per l’assistenza prestata nella fase della transazione sarebbe, secon do i ricorrenti, di euro 9.538,75, risultante dal compenso liquidabile per la fase decisoria – euro 7.631 – aumentato fino a un quarto, laddove il Tribunale ha liquidato il minor importo di euro 1907,75. 2. –Prima di esaminare il fondo della censura, devono essere scru- tinate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa del controricorrente. 2.1. –Privo di fondamento è il rilievo secondo cui il motivo di ricorso atterrebbe esclusivamente “all’ordinanza pronunciata ex art. 287 cod. proc. civ. in data 12 luglio 2018 (depositata in data 18 luglio 2018) con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale”. Infatti, dal testo del ricorso per cassazione è chiaramente desumi- bile che esso si rivolge contro l’“ordinanza decisoria pronunciata dal Tribunale di Bologna, sezione seconda, depositata il 25 maggio 2018” (così a pag. 1), pronunciata a seguito di ricorso proposto exart. 702- -5 - biscod. proc. civ., trattato con il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. L’indicazione è ribadita a pag. 4, nella quale si individua il punto in contestazione della pronuncia impugnata, là dove essa, in relazione al compenso per l’intervenuta transazione, calcola “l’aumento di un quarto del valore liquidabile per la fase decisoria”. E la censura articolata è coerente con il capo decisoriocosì individuato, perché essa tende a vedere affermato il principio, diverso da quello che sostiene la statuizione impugnata, secondo cui il compenso dell’avvocato, per l’at- tività prestata per la transazione della causa, deve essere calcolato prendendo come base il compenso previsto per la fase decisoria ed aumentando quest’ultimo di regola fino ad un massimo di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta. 2.2. –Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, inol- tre, il ricorso descrive in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, dedicando all’esposizione dello svolgimento del processo la parte intro- duttiva e consentendo alla Corte di comprendere correttamente il si- gnificato e la portata della censura rivolta al provvedimento impugnato. 2.3. – È infine da escludere che il ricorso abbia violato la regola della chiarezza per avere, nella rubrica del motivo, cumulato l’ipotesi della “violazione di norme di diritto” e quella di “falsa applicazione di norme di diritto”. Non è riscontrabile nessuna indebita mescolanza o sovrapposizione di profili eterogenei: la questione di diritto è delineata nitidamente attraverso la deduzione del vizio rientrante nel paradigma dell’art. 360 cod. proc. civ. e mediante l’illustrazione della critica rivolta al provvedimento impugnato. 3. -Nel merito, la censura è fondata. L’art. 4 del d.m.n. 55 del 2014, recante il regolamento sulla deter- minazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la profes- sione forense, prevede, nel testo ratione temporis applicabile, che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto -6 - rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”. La questione che pone il ricorso è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso (di conciliazione o) di transazione della causa, oltre al com- penso per le fasi già svolte, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale, oppure se all’avvocato spetti un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%. Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha scelto la prima strada: ha calcolato e liquidato il compenso per la transazione raggiunta aggiungendo al quantum derivante dall’attività fino a quel momento svolta un importo nella misura del 25% rispetto a quello che sarebbe spettato ai difensori per la fase decisionale, ove l’attività in quest’ultima fasefo s se stata prestata. Il giudice a quo ha pertanto liquidato, per la transazione raggiunta, un quarto del com- penso previsto per la fase decisoria. L’interpretazione della norma regolamentare che ha informato la statuizione delTribunale non appare a questa Corte di legittimità con- divisibile. L’art. 4 del d.m.n. 55 del 2014 ha introdotto nella determinazione del compenso dell’avvocato un incentivo deflattivo: la conclusione delle liti giudiziali è incentivata con la previsione di un “aumento” del com- penso dovuto all’avvocato che raggiunga la “conciliazione giudiziale” o la “transazione” della controversiarispetto a quello altrimenti liquida- bile. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controver- sia, infatti, è previsto che la liquidazione del compenso è di regola au- mentata fino a un quartorispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta. -7 - La norma non si limita a prevedere una voce del compenso, ma fissaanche una liquidazione in aumento rispetto a quella altrimenti li- quidabile per la fase decisionale. Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all’opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della contro- versia alternativa alla decisione dell’autorità giudiziaria. La normaregolamentare, interpretata anche alla luce dell’evidente funzione premiale che la connota per l'effetto deflattivo del contenzioso insito nella transazione, esibisce un significato diverso da quello fatto proprio dall’ordinanza impugnata, nel senso che, quando il giudizio venga definito con una transazionee il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell’accordo, all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'at- tività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale,di regola aumentato fino a un quarto. All’avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero com- penso per la fase decisionale,aumentato fino al 25%. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controver- sia, pertanto, all’avvocato, fermo quanto maturato per l’attività prece- dentemente svolta, è sempre dovuto il compenso liquidabile per la fase decisionale, che può essere aumentato fino a un quarto. Poiché la norma mira ad incentivare le conciliazionie le transazioni attribuendo ai difensori delleparti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se il cor- rispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale. Inaltri termini, l’interpretazione seguita dal Tribunale di Bologna – secondo cui, nel caso di transazione, l'avvocato avrebbe diritto a ve- dersi riconosciuto un compenso per una porzione di quanto glisarebbe -8 - spettato per la fase decisionale– per un verso non coglie l ’intima ratio incentivante della previsione del decreto ministeriale né il significato dell’aumento, e per altro verso non considera che spesso l'opera pre- stata per giungere ad un accordo transattivo (contatti, trattative, in- contri, stesura degli accordi) impegna il professionista forense ben di più che la predisposizione delle difese conclusive nelle quali essenzial- mente si sostanzia l'attività per la fase decisionale. L’interpretazione che il Collegio ritiene preferibile non trova osta- colo nella circostanzache con il testo attualmente vigente (con decor- renza dal 23 ottobre 2022)dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014, conseguente alle modifiche apportate dall’art. 2 del d.m. n. 147 del 2022, si prevede, espressamente,che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisio- nale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività pre- cedentemente svolta”. Invero, la circostanza che il novellato comma 6 abbia reso più espli- cita, superando le iniziali ambiguità di una disposizione polisensa , la previsione dell’aumento del compenso spettante al professionista nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, non significa che, al medesimo esito, non possa giungere l’interprete, chia- mato a confrontarsi con l’esegesi del testo precedente. La modifica normativa apportata dal d.m. n. 147 del 2022 è, infatti, realmente innovativa nella parte in cui prevede l’aumento, secco, “di un quarto”, l ad dove il testo originario contemplava un aumento , gra- duabile,“fino a un quarto”. Per il resto– nella parte in cui determina il compenso, nell’ipotesi di conciliazionegiudiziale o transazione della controversia, nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, con un aumento percen- tuale – il testo novellato chiaramente rifugge da un’opzione secondo cui il compenso del professionista che ha ridotto il ricorso al giudice -9 - possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell’autorità giudiziaria, in tal senso dando continuità ad un significato desumibile dal testo originario dell’art. 4, comma 6, del decreto ministeriale. Ma già la lettera e la ratiodel testo originario, sia pure affidate ad una formulazione incerta e ambigua, consentivano di pervenire al medesimo esito, ora reso sol- tanto più esplicito attraverso una tecnica redazionale più incisiva e pre- gnante. 4. –Il ricorso è accolto. L’ordinanza impugnata è cassata, in relazione alla censura accolta. La causa è rinviata al Tribunale di Bologna, che la deciderà in di- versa composizione, attenendosi al principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va ricono- sciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudiz
Sentenza Cassazione n. 17325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris