CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata accolta l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 28 maggio 2018 (condanna per il reato di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 10 agosto 2011), ed è stata respinta l'ulteriore richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra il reato oggetto di tale sentenza e quelli giudicati con pronuncia in data 27 novembre 2019, sempre dalla Corte di appello di Lecce (condanna per il reato di cui agli artt. 476, comma 2, 61 n. 2), cod. pen., commesso in data prossima al 10 aprile 2009; per i reati di cui agli artt. 476, 48, 56 e 640, comma 1 n. 1) e 3), cod. pen., commessi in data prossima al 4 febbraio 2013; per il reato commesso 476, comma 2, 61 n. 2), cod. pen., commesso il 2 maggio 2012). 2. Denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione che le condotte illecite dello Zaccaria sono tra di loro omogenee, commesse a breve distanza di tempo l'una dall'altra; in tale contesto è plausibile che lo stesso si sia prefigurato, quanto meno nelle linee generali, fin dalla prima condotta quelle compiute in epoca successiva in vista di un fine unitario. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'accertata ideazione da parte dello Zaccaria del reato di falso oggetto della sentenza, in data in 28 maggio 2018 solo a seguito dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Tale reato, quindi, è il frutto di una determinazione estemporanea incompatibile con il disegno criminoso sotteso agli altri reati. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., i, anche quelli successivi. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che lo Zaccaria ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]