CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrente--contro--intimata--nonché-[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-terza interventrice-avverso la sentenza n. 605/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze,pubblicata il 29.03.2022;Numero registro generale 14503/2022Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 22421/2026Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026 dalCons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl, attraverso la mandataria doNEXT spa, ha impugnatocon ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Firenze,depositata il 29.3.2022, con la quale, nel confermare la sentenza di primogrado, era stata accertata la carenza di titolarità del diritto fatto valere ingiudizio in capo all’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena),osservando che: era fondata ed ammissibile l’eccezione sollevata dallaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella comparsa conclusionale, relativa allacarenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, trattandosi di eccezionerilevabile d’ufficio, non essendo prova adeguata della cessione del creditol’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (anche considerando lacondotta di mancata contestazione espressa di tale cessione).Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Non si è costituita la parteintimata. È intervenuta nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] srl quale cessionaria delcredito per cui è causa, formulando anche memoria illustrativa.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perviolazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. per non avere la Corte territoriale concessoalla [OSCURATO:SOCIETA] congruo termine per controdedurre adeguatamentesulla questione nuova della titolarità del credito e della sua legittimazione adagire.Il secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697c.c., 50 e 58 T.U.B., legge 130/1999, 111 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non provata laNumero registro generale 14503/2022Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 22421/2026Data pubblicazione 30/06/2026legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. quale titolare del creditocedutole dalla Banca MPS.Nelle more del presente giudizio di legittimità la [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositatooggetto di due ulteriori cessioni, che hanno determinato la successione a titoloparticolare in capo alla stessa interveniente, in particolare: i) in data 29.12.2023, [OSCURATO:SOCIETA] cedeva pro soluto il medesimo credito alla [OSCURATO:SOCIETA];ii) in data 3.1. 2024, la stessa Ifim cedeva pro soluto il credito alla [OSCURATO:PERSONA], che ne è divenuta, pertanto, l’unica ed esclusiva titolare; la piena titolaritàdel credito oggetto del giudizio in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa, inprecedenza, riguardo alla dante causa [OSCURATO:SOCIETA], e prima ancora della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. era stata accertata con provvedimento giudiziale reso aisensi dell’art. 204 d.lgs 14/2019, nell’ambito del procedimento di liquidazionegiudiziale apertosi con la sentenza n. 144/2024 resa il 6.3.2024 dal [OSCURATO:PERSONA], in capo alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] srl; tale provvedimento èdivenuto definitivo per mancata interposta impugnazione ex art. 206 d.lgs14/2019.Pertanto, il terzo chiede dichiararsi la cessazione della materia del contenderein quanto il provvedimento emanando non sarebbe di nessuna utilità per leparti, alla luce del predetto provvedimento d’ammissione al passivo.Anzitutto, va osservato che l’intervento del terzo non è ammissibile.Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamenteimpugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nelgiudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa,riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta alterzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese,assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle chehanno partecipato al giudizio di merito (Cass., n. 5987/2021).Numero registro generale 14503/2022Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 22421/2026Data pubblicazione 30/06/2026E’ stato altresì affermato che il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità,mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo diparteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositarecontroricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa,nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosiun'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass., n. 16526/2024).Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa checonsenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, èinammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato allepregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolarenel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove nonvi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass., n. 25423/2019; n.6774/2022).Tuttavia, nella specie, il ricorso è stato proposto dallo stesso dante causa e noncontro, mentre lo stesso dante causa ha partecipato ai gradi di merito.Pertanto, non ricorrono i presupposti dell’intervento della capital Fin srlPremesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono fondati.In primo luogo, va osservato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e sericomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete algiudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzaregli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessaposizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazionealla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dallasedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale(Cass., n. 33966/2025).Numero registro generale 14503/2022Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 22421/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ciò va correlato al fatto che la parte che agisca affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione inblocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in dettaoperazione, in tal modo fornendo la prova documentale della proprialegittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente oimplicitamente riconosciuta (Cass., n. 26855/2025).Al riguardo, è stato altresì rilevato che, in caso di cessione "in blocco"dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzionedell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione percategorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolaritàdel credito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senzaincertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazionedell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, allastregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità inmancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n.4277/2023).Ora, nel caso concreto, la ricorrente ha allegato e dedotto di aver agito qualecessionaria del credito litigioso in ragione della cessione in blocco ex art. 58,sulla base della tipologia dei crediti stessi, in quanto crediti in sofferenza edestinti prima del dicembre 2018.Sotto questo profilo, è erronea la decisione della Corte territoriale di ritenerenon dimostrata la cessione, in quanto ha richiamato l’orientamento generale(che appunto pone l’onere di tale dimostrazione a carico del dante causa, nonessendo sufficiente il solo avviso di pubblicazione), senza però tener conto delfatto che la ricorrente aveva allegato e dimostrato di aver indicato le tipologiedei crediti ceduti e della loro inclusione nell’ambito della cessione.Numero registro generale 14503/2022Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 22421/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ciò detto, la questione della rilevanza dell’invocato giudicato endofallimentareconseguito dalla società interveniente potrà essere oggetto dell’esame di fattodel giudice del rinvio.Per quanto sora esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello per un nuovo esame dellafattispecie, anche in ordine alle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte, dichiarato inammissibile l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] srl, accoglie idue motivi del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]