CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 05203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10768-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 04/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRES, IVA ed IRAP per il 2011 in quanto l'Ufficio aveva ritenuto non inerenti ai costi sostenuti dalla Società gruppo elettronico [OSCURATO:SOCIETA]. per sponsorizzazione fatta nei confronti dell'associazione calcistica dilettantistica ASD Aterrana. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva parzialmente l'appello affermando che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta circa l'inerenza e la deducibilità dei costi di sponsorizzazione al ricorrere di determinati presupposti e nel caso di specie il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, è stato rispettato il limite quantitativo di spesa e la sponsorizzazione mira a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor con l'inserimento della denominazione sociale e del marchio aziendale nelle locandine e negli appositi spazi nello stadio in occasione delle gare. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 2697 cod. civ. sostenendo che è onere del contribuente provare il requisito dell'inerenza delle spese di sponsorizzazione, dal momento che la Ric. 2020 n. 10768 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- presunzione di cui al suddetto art. 90 si riferisce alla deducibilità dei costi, non anche alla prova dell'inerenza degli stessi all'attività d'impresa, che non è stata assolta dalla società contribuente. Il motivo è infondato atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 31080 del 2021; Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 31080 del 2021; Cass. n. Ric. 2020 n. 10768 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018). Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, nel caso di specie tutte sussistenti, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella operata da questa Corte. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]