CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raCurti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3104/2021depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18852/2021Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 9723/2026Data pubblicazione 16/04/2026CONSIDERATO CHE:-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avevaconcluso un contratto di subappalto per opere di carpenteria con [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria dei lavori di progettazione e realizzazionedel Centro per le Arti contemporanee in Roma; la società subappaltatriceera fallita con sentenza dichiarativa del 5.3.2010 e il Fallimento avevaadito il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio MAXXI 2006 soc. coop.a r.l. e chiedendone la condanna a corrispondere il corrispettivo per leopere realizzate dalla società in bonis;-Per quanto qui ancora interessa, il Fallimento aveva rilevatol’intervenuto scioglimento del rapporto di subappalto, ai sensi dell’art.81RD n.267/1942, e il conseguente diritto della subappaltatrice ad ottenereil corrispettivo in relazione agli interventi effettuati, compreso l’importocorrispondente alle ritenute di garanzia di cui all’art.15 lett.b) delcontratto di subappalto (importo pari alla metà dell’intera sommarichiesta);-MAXXI 2006 soc. coop. a r.l. aveva contestato per vari profili ladomanda attorea, affermando di vantare nei confronti della società fallitaun maggior credito in relazione ai vizi e difetti presentati dalle opere dallastessa realizzate e svolgendo, tra l’altro, eccezione riconvenzionale dicompensazione tra il proprio credito risarcitorio e quanto ancoraeventualmente dovuto alla controparte; la convenuta aveva pure rilevato,quanto allo svincolo delle ritenute, che non era stata rilasciata dallacontroparte la garanzia decennale postuma, ex art.25 del contratto disubappalto;-Il Tribunale di Roma aveva accertato un credito del Fallimento pari a€ 493.861,45 e un controcredito risarcitorio di MAXXI 2006 soc. coop. ar.l. pari a € 414.098,00 e, operata la compensazione, aveva condannatoMAXXI soc. coop. a r.l. a pagare alla controparte € 79.763,45; quanto alleritenute di garanzia ex art.15 lett. b) del contratto di subappalto, le avevaNumero registro generale 18852/2021Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 9723/2026Data pubblicazione 16/04/2026considerate inesigibili per non essere stata prestata dalla subappaltatricela polizza decennale postuma senza la quale lo svincolo degli importiritenuti non era possibile;-La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primogrado; quanto allo svincolo delle ritenute aveva confermato che esso eracondizionato al rilascio della polizza decennale postuma: si trattava di unacondizione di esigibilità del credito, eccepibile anche contro il Fallimento, enon di un asserito inadempimento contrattuale ascritto al fallito ;-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a due motivi; MAXXI 2006 soc. coop. a r.l. hadepositato controricorso.-Con un primo motivo di critica il Fallimento lamenta l’omesso esamedi fatto decisivo, dato dal decorso del termine decennale per la garanziaex art.1669 c.c. (alla quale la polizza decennale non stipulata sarebberiferibile), che sarebbe stato evidenziato nella comparsa conclusionale inappello perché maturato durante detta fase di giudizio;-Con il secondo motivo di ricorso il Fallimento contesta -nonl’interpretazione delle clausole contrattuali 15 e 25 del contratto disubappalto operata dai Giudici di merito, ma- il fatto che sia stato datorilievo all’eccezione di inesigibilità del credito per le ritenute effettuate nelcorso del rapporto, eccezione prospettata come rientrante nell’ambito dioperatività dell’art.1460 c.c. e quindi preclusa dall’intervenutoscioglimento del rapporto ai sensi dell’art.81 RD n.267/1942;[OSCURATO:PERSONA]:-Le questioni giuridiche che si pongono in relazione, in particolare, alsecondo motivo di ricorso proposto dal Fallimento meritano di essereapprofondite in pubblica udienza;Numero registro generale 18852/2021Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 9723/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la sua trattazione inpubblica udienza.Così deciso nella camera di consiglio dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteGiuseppe Grasso