CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamenti infondati (quanto al calcolo della pena: in ordine all'aumento per la continuazione, la Corte di appello ha tenuto conto della pena già ridotta per il rito e per le circostanze generiche, con motivazione che si sottrae ai rilevi sollevati) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al primo motivo, si tratta di censure riproduttive - con argomenti di fatto - di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore 1.-