Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 34/1969
ECLI:IT:COST:1969:34
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del giudizio civile di opposizione allo stato passivo del
fallimento di [OSCURATO:PERSONA] promosso dalla Cassa edile di
mutualità e assistenza di Milano per ottenere il riconoscimento di un
credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai dipendenti per
ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha sollevato, con
ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace
erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22 settembre
1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Milano, il quale
stabilisce che l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute
per gratifica natalizia, ferie e festività deve essere effettuato
presso la suddetta Cassa edile.
Nell'ordinanza si fa presente che l'opponente non ha fornito prove
dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una delle associazioni che
stipularono il contratto collettivo e che la norma invocata risulta
pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes
della sua efficacia disposta con il decreto suindicato.
Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico
del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032,
nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto
collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse
edili ed anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di
cui alla fine del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non
si estende automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo
provinciale, è necessario che la consequenziale illegittimità di
queste sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte.
In considerazione di ciò, il tribunale ha disposto la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna delle parti si è
costituita nel giudizio così promosso.
:
La questione proposta con l'ordinanza del tribunale di Milano si
presenta corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del
1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964,
n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando
una norma che ha una portata distinta da quella espressamente
dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se per il suo
contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che le disposizioni degli accordi e contratti collettivi
relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie
edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti
valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle
associazioni che li hanno stipulati.
Donde l'illegittimità della norma qui impugnata che - senza
neppure consentire alternative, come faceva invece l'art. 34 del
contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa edile
delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7
dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della
provincia di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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