Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0012
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 LUGLIO 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Se la Corte ha ritenuto opportuno 'far svolgere contemporaneamente la fase orale delle tre cause (12-71, 13-71 e 14-71) summenzionate nell'udienza del 30 giugno 1971, non vedo perché le tre conclusioni non possano venir accomunate. Attrice e convenuto sono sempre gli stessi ed alcuni problemi si ripetono, le questioni fondamentali sono poi uguali. Dinanzi a voi, oltre l'attrice nel procedimento di merito, ha presentato osservazioni solo la Commissione.
L'attrice è una ditta importatrice di Amburgo-Altona. All'inizio del 1964 ha importato merci indicate come:
—
«farina inglese, ottenuta dai residui dell'estrazione di amido dal granoturco» (causa 12-71, che indicherò in prosieguo con il n. 1).
—
«Maize grits, alimento umano, senza zucchero», proveniente dal Sudafrica e «Maize grits, commestibile, non nominato né compreso altrove, destinato all'alimentazione umana, non zuccherato» (causa 13-71, detta in prosieguo n. 2).
—
«Polpa essiccata di miglio inglese, residuo dell'estrazione di amido» (causa 14-71, detta in prosieguo n. 3).
Nei tre casi, l'ufficio doganale in un primo tempo ha accettato la classificazione proposta dall'importatore, cioè voci 23.03«Residui della produzione di amido» e voce 21.07«Preparati alimentari, non meglio specificati, né classificati».
Poiché la voce 23.03 non è soggetta a dazio doganale e non è contemplata dalle norme comunitarie, nei casi 1 e 3, si doveva applicare solo la tassa di conguaglio sull'imposta sulla cifra d'affari, nel caso 2 si doveva applicare invece la tassa di conguaglio e un dazio doganale.
In seguito ad un'analisi merceologica eseguita a Colonia, le merci venivano classificate in un secondo tempo come
—
granoturco spezzato — voce 11.02-A-III-b (n. 1),
—
semola di granoturco — voce 11.02-A-III-b (n. 2),
—
miglio spezzato — voce 11.02-A-III-b (n. 3),
—
prodotti soggetti a prelievo ai sensi del regolamento 19/62 (GU n. 30, pag. 933, art. 1 in rapporto all'allegato) in relazione all'art. 5 del regolamento 55/62 (GU n. 54, pag. 1581). [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a questa decisione con tutti i mezzi amministrativi e giurisdizionali a sua disposizione, ma il Finanzgericht di Dusseldorf confermava l'applicabilità del prelievo in quanto
—
nel caso n. 1 non si trattava di farina ottenuta dai residui dell'estrazione di amido dal granoturco, poiché il prodotto conteneva il 60 % circa di amido (come il granoturco comune). Pur se la percentuale di grassi era leggermente inferiore alla media, il prodotto doveva classificarsi come «granoturco spezzato»,
—
nel caso n. 2 le note alla tariffa doganale tedesca relative alla voce 21.07 (preparazioni alimentari) definivano il «Maize grits» come «prodotto intermedio per la produzione di cornflakes o di preparati analoghi… composti di chicchi di granoturco frantumati, bolliti sotto pressione, essiccati, addizionati di estratto di orzo, zucchero e sale». Se il prodotto non presenta queste caratteristiche, non può venir classificato come preparazione alimentare. La denominazione corretta è «semola di granoturco».
—
nel caso n. 3, il prodotto non era un residuato dell'estrazione di amido se presentava le stesse caratteristiche del miglio intero. Nonostante una percentuale di grasso inferiore alla media, il prodotto andava classificato miglio spezzato. Una leggera formazione di grumi non poteva giustificare una classificazione diversa.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato le sentenze di fronte al Bundesfinanzhof. Questo tribunale, conformandosi alla giurisprudenza della Corte, ha ritenuto che nel primo e nel terzo caso le note di Bruxelles relative alla tariffa doganale comune fossero insufficienti, mentre le note alla tariffa doganale tedesca non fanno testo. L'unica classificazione valida sarebbe quella eseguita interpretando le norme comunitarie.
Nel caso n. 2 per il Bundesfinanzhof è impossibile classificare il prodotto sotto la voce 21.07. Per classificare il prodotto alla voce 11.02 vi è la difficoltà di stabilire se si tratta di semola di granoturco, chicchi di granoturco mondati oppure di granoturco frantumato. Poiché le note disponibili non forniscono alcun lume, la soluzione può venire solo dall'interpretazione del diritto comunitario. Inoltre sarebbe utile accertare se si possa far ricorso alle norme generali d'interpretazione della tariffa doganale comune.
Sospeso il procedimento, il giudice a quo ha deferito alla Corte di giustizia delle CC.EE. le seguenti questioni pregiudiziali:
N. 1
Se il «granoturco spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A., ex III b) — debba contenere — qualora ne sia stato estratto dell'amido — ancora il 60,5 %, il 61,4 % o il 62,3 % (a seconda che l'umidità corrisposta al 10,7 %, 11,3 % o al 10,8 %) di amido e il 3,28 %, il 3,48 % o il 3,88 % di grassi (secondo il procedimento Stoldt-Weibull), ovvero si debba aver riguardo anche al tenore massimo o minimo di altri ingredienti (ad esempio proteine o fibre grezze), e se abbia rilevanza il fatto che i germi ne sono stati tolti.
N. 2
1.
Se la «semola di granoturco», ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A, ex III b), sia granoturco mondato, privato dei germi e macinato più grosso del semolino corrente di granoturco. Se abbia inoltre rilevanza il tenore di grassi; in particolare, se sia necessario e sufficiente un contenuto fra lo 0,9 % e l'1,5 %.
2.
In caso negativo:
Se, ai sensi delle stesse disposizioni, la merce sopra descritta sia «granoturco mondato».
3.
In caso negativo:
Se, sempre ai sensi delle stesse disposizioni, la merce sopra descritta sia «granoturco spezzato», in particolare qualora i chicchi siano mondati e ne sia stato tolto il germe.
4.
In caso negativo:
Se il fatto che il regolamento CEE 19/62 e il relativo allegato riportano la voce 11.02 della tariffa doganale significhi che si debbono applicare i nn. 5 e 6 delle disposizioni generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune, ai sensi dei quali le merci non classificabili sotto alcuna delle voci tariffarie vanno assimilate a quelle con cui esse hanno maggiore analogia.
N. 3
Se il «miglio spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A., ex III b) —comprenda una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi, e inoltre contenente ancora (dopo eventuale estrazione) il 64,3 % o 66,4 % di amido (in base all'analisi CEE), il 10 % o il 9,7 % di proteine grezze e il 3 % o il 3,6 % di grassi, ovvero siano prescritti anche contenuti massimi e/o minimi di altri ingredienti.
I —
Nei tre casi l'attrice eccepisce l'irricevibilità del deferimento.
1)
L'attrice sottolinea che i problemi di classificazione sono stati impostati in stretto rapporto a determinati prodotti, il che potrebbe indurre la Corte ad applicare il diritto comunitario alla fattispecie, mentre l'art. 177 prevede solo un'interpretazione astratta. Il giudice a quo dovrà risolvere il caso concreto.
L'obiezione è sostanzialmente fondata, ma ritengo che il giudice proponente non sia incorso in questo errore. La meticolosità con cui è descritto il prodotto in questione rientra nell'accurata esposizione dei fatti. Si vuole cioè avere un'interpretazione funzionale, dalla quale trarre i massimi vantaggi nella fattispecie, onde evitare che la Corte interpreti genericamente la norma, fornendo chiarimenti che per il giudice proponente sarebbero superflui.
Pur se si cerca d'indurre la Corte a dare un'interpretazione «su misura», questa può esser data compatibilmente con le esigenze dell'art. 177, purché la Corte non si lasci invischiare dai particolari della fattispecie. Dalla domanda circostanziata basterà enucleare l'impostazione generale del problema, ma per questo motivo soltanto non si può eccepire l'irricevibilità del deferimento.
2)
Una seconda eccezione si fonda sulla fictio juris del deferimento, operato come se fosse ancora in vigore il regolamento 19/62 — di cui si chiede l'interpretazione — che invece dal 1
o
luglio 1967 è stato sostituito dal regolamento 120/67 (
GU n. 117, pag. 2269
). L'interpretazione delle norme dovrebbe effettuarsi solo alla luce della situazione esistente al momento dell'importazione, cioè in base alle norme ed ai criteri allora in vigore. Ogni riferimento a norme e situazioni successive falserebbe la prospettiva della controversia; alla giurisprudenza verrebbe conferita un'arbitraria retroattività.
L'osservazione è sensata, ma non prova irrefutabilmente l'irricevibilità del deferimento, al massimo costituisce un monito a pronunziarvi con un certo discernimento, comunque il giudice proponente non intendeva certo far interpretare le nozioni alla luce delle più recenti disposizioni tariffarie. Dal canto mio cercherò di tener presente l'obiezione onde dare un giudizio veramente obiettivo.
II —
Vediamo ora le tre cause separatamente.
1.
Il giudice proponente vorrebbe sapere se — ridotta artificialmente la percentuale naturale di amido — un prodotto può venir classificato «granoturco spezzato», contemplato dalla voce 11.02 (vedasi allegato al regolamento 19) pur se nel prodotto rimane ancora una certa percentuale di amido e di grassi, oppure se per la classificazione si deve tener conto anche della presenza di altre componenti, ad esempio proteine e fibre grezze. Inoltre si chiede quale rilevanza abbia l'eventuale degermatura.
Nella tariffa comune, la voce 11.02 fa parte del capitolo comprendente anche altri prodotti dell'industria molitoria. Rientrano in questa voce i prodotti sottoposti a determinate lavorazioni, tra le quali è contemplata la spezzatura, cioè la frantumazione dei chicchi, operazione che lascia immutate le caratteristiche del prodotto. L'espressione ha normalmente questa accezione (l'attrice si richiama al termine «Schrot» del [OSCURATO:PERSONA], ed. 1968). Vi è inoltre il regolamento n. 55 che disciplina i prelievi sui cereali lavorati. L'art. 5, n. 1, lett. g), contempla i cereali
solo
frantumati, il che induce a concludere che devono essere sottoposti solo ad una lavorazione sommaria. La parte mobile del prelievo inoltre è poi proporzionale al prelievo applicato ai quantitativi di prodotto grezzo impiegati per la lavorazione. Poiché si calcola che da 102 kg di granoturco si ottengono 100 kg di chicchi spezzati, è evidente che la perdita è trascurabile, in pratica pari a zero.
A questo proposito ricordo ancora le note della tariffa di Bruxelles e la sentenza
14-70 (Raccolta XVI-1970, pag. 1001)
. I chicchi di cereali spezzati si differenziano dalla semola perché i frammenti sono più irregolari e più consistenti. Il criterio però — come risulta dalle note di Bruxelles — deve fondarsi anche (considerazioni relative all'11
o
capitolo) sull'eventuale estrazione di alcune componenti, oltre che — per la spezzatura — sulla definizione e sulle distinzioni testé citate.
Ricordo inoltre che il granoturco frantumato può anche esser ottenuto dal granoturco degermato, dal quale cioè sono stati estratti i germi oleosi ed utili, che però ne rendono più difficile la conservazione in magazzino. L'attrice non ha controbattuto efficacemente quest'osservazione, limitandosi ad osservare che in commercio si trova normalmente granoturco spezzato, ma non degermato. Il granoturco frantumato può essere privo di varie componenti, infatti la nozione non implica che debba rimanere immutato il prodotto di base. A sostegno dell'affermazione si ricorda che nella produzione di amido dal granoturco si ottiene granoturco spezzato come prodotto intermedio, che normalmente viene incluso nella voce 11.02. Quindi un' estrazione di amido non è sufficiente a far classificare diversamente il prodotto, solo altre radicali operazioni possono rendere necessario classificarlo in una voce diversa, avendolo trasformato in un prodotto diverso. Nel procedimento amministrativo, l'attrice ha affermato che l'unica classificazione possibile quindi sarebbe nella voce 23.03 (residuati della produzione di amido di granoturco). Tale classificazione è possibile se è estratta una notevole quantità di amido, tanto da far considerare scarto quello che resta dopo una lavorazione che, secondo i procedimenti moderni, dovrebbe consentire di estrarre il 100 % dell'amido utile.
Direi che nella fattispecie le considerazioni sono valide, anche se nel 1964 per la voce 23.03 non era ancora stata fissata la percentuale minima da norme comunitarie. Per comprendere le norme comunitarie che disciplinano il mercato si devono tener presenti anche le voci non contemplate, intenzionalmente escluse dal legislatore comunitario. Ciò è evidente per la nozione di residuati, poiché tale nozione è chiaramente univoca.
In conclusione il granoturco frantumato non è solo quello rimasto inalterato nel la sua composizione, ma anche quello lievemente modificato, quindi la classificazione, che si opera in base ad una disposizione della disciplina di mercato, va operata tenendo soprattutto presente la finalità e le esigenze della disciplina stessa (vedasi sentenza
74-69, Raccolta XVI-1970, pag. 451
, in materia di tapioca). La disciplina di mercato mira a tutelare i produttori locali, tra l'altro garantendo un certo livello dei prezzi con il sistema dei prelievi. Per realizzare efficacemente questa tutela — nel caso specifico — si deve estendere la disciplina dei prelievi ai prodotti spezzati e a tutti quei prodotti che possono venir frantumati, purché, per la loro composizione, per il loro valore e per le loro possibilità di impiego, essi siano paragonabili ai prodotti frantumati della voce 11.02, anche qualora contengano componenti di farina e non siano veri e propri prodotti frantumati. La classificazione deve dunque tener conto anche della composizione del prodotto; poiché il processo di merito verte sull'estrazione di amido e il prezzo del prodotto è proporzionale al contenuto di amido, si deve tener conto anzitutto della presenza di amido nei prodotti importati, oppure si deve stabilire quale sia, dopo l'estrazione, la minima percentuale di prodotto residuo che consente di classificare ancora il prodotto sotto la voce 11.02.
E inutile sollevare obiezioni tratte dalla disciplina tedesca sui mangimi, come cerca di fare l'attrice. Il § 19 del regolamento d'esecuzione della legge sui mangimi del 21 luglio 1927 definisce così la nozione:
«cereali frantumati o leguminose frantumate sono le cariossidi spezzate. Ogni modifica apportata mediante sottrazione di componenti della cariosside è illecita».
Non è pero possibile affermare che la definizione abbia valore legale anche in altri settori finché non siano esplicitamente stati adottati criteri diversi.
Anzitutto gli scopi della disciplina sui mangimi non coincidono con quelli del diritto fiscale, inoltre le definizioni valide per il diritto interno non sono sic et simpliciter anche vincolanti nella sfera del diritto comunitario.
I dati prodotti dalla Commissione e la documentazione tecnica hanno dissipato ogni dubbio circa la percentuale di amido del granoturco grezzo, del granoturco degermato e del granoturco frantumato. Mi riferisco alle tabelle prodotte dalla Commissione: per la componente estratti non azotati, vengono indicati valori oscillanti tra il 49 e il 77,9 % oppure tra il 59,7 e il 74,4 % per il granoturco grezzo, s'indica il 72,3 % per il granoturco degermato e il 60,1 — 67,1 % per il granoturco frantumato. La perizia contenuta nel fascicolo del giudizio di merito indica valori medi del 60-64 %, 59-64 %, 58-65 %. Sono quindi equiparabili al granoturco frantumato anche i prodotti la cui percentuale di amido rientra nei limiti indicati per il granoturco in chicchi, allo stato naturale, il che è esatto nel caso dei prodotti in questione.
Sarebbe invece errato considerare detti prodotti residui della produzione di amido, giacché la percentuale di amido della «polpa di mais» è del 34,5-36,4 %, quindi nettamente inferiore a quella dei chicchi di mais allo stato naturale.
Per contro non è possibile desumere dalla disciplina dei prelievi un argomento molto importante, che riguarda la voce 23.02. La disciplina distinguerebbe in base alla percentuale di amido (regolamento 55/62, GU n. 54, pag. 1581 e regolamento 5/63, GU n. 18, pag. 189), e la distinzione è logica, in quanto — in virtù del regolamento 141/64 (GU n. 169, pag. 2666), applicato dall'ottobre 1964 — sono residuati in questo senso anche i prodotti la cui percentuale di amido supera il 45 %.
Nel caso in esame, pero, le percentuali di amido non raggiungono queste cifre. D'altro canto non si possono invocare i succitati regolamenti, che classificano prodotti di altro genere, per dimostrare che sono residui ai sensi della voce 23.03 quelli in cui la percentuale di amido è contenuta tra i minimi e i massimi che normalmente si registrano nel granoturco allo stato naturale.
Per quanto riguarda la rilevanza di altre componenti, si deve ammettere — come fa la Commissione — che non vi sono criteri di classificazione adeguati. La percentuale
di grasso
non costituisce un parametro sicuro, poiché un prolungato immagazzinamento fa decomporre il grasso e la percentuale diminuisce con la degermazione. Tutt'al più può essere considerato granoturco frantumato quello con una percentuale di grasso contenuta nei limiti considerati normali per il granoturco degermato. Lo stesso dicasi per la percentuale di
proteine
, che di per sé non costituisce un criterio sicuro, in quanto i valori dipendono dall'eventuale degermazione.
Una normale percentuale di proteine, se anche gli altri dati sono concordi in questo senso, può al massimo costituire uno degli elementi che fanno classificare il prodotto granoturco frantumato (nel caso di residui della produzione di amido la percentuale di proteine è superiore, mentre diminuisce l'amido). La percentuale di fibre grezze si può facilmente manipolare e non costituisce un criterio attendibile. Anche se la percentuale di fibre grezze è piuttosto elevata (ad esempio se lo stelo è macinato con il prodotto oppure se al prodotto frantumato si sono mescolate fibre grezze, oppure se a veri residui è stata aggiunta una certa quantità di prodotto frantumato), l'impiego del prodotto come mangime non impedisce di classificarlo granoturco frantumato. Circa la percentuale di
ceneri
, la Commissione ha rilevato che questa è stata finora irrilevante ai fini della classificazione.
Il criterio può essere utile per distinguere la voce «farina» (11.01) da quella «crusche, ed altri residui» (23.02) in alcuni regolamenti comunitari, comunque non si può adottare per distinguere il prodotto frantumato dai residui dell'estrazione dell'amido. Del resto sono valide anche in questo caso le considerazioni già esposte relativamente alla percentuale di fibre grezze.
La risposta n. 1 può essere la seguente: è granoturco frantumato, di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune, il granoturco in chicchi spezzato meccanicamente, degermato o meno, che però conserva tutte le caratteristiche naturali del granoturco. È inevitabile una minima perdita di amido, ma la percentuale assoluta deve rimanere entro i valori limite normalmente ammessi per il granoturco allo stato naturale.
2.
Nel secondo caso il Bundesfinanzhof non ritiene che i prodotti costituiscano preparazioni alimentari; ma vanno classificati nella voce 11.02, sia come «semola di granoturco» o come «granoturco mondato» o come «granoturco spezzato»; come tali i prodotti sono soggetti ai prelievi contemplati dal regolamento n. 55. Il giudice a quo chiede l'interpretazione dell'espressione «semola di granoturco» riferendosi ad un determinato prodotto e vuole sapere se la percentuale di grassi sia determinante per la classificazione. In subordine, chiede l'interpretazione di altre nozioni («granoturco mondato» e «granoturco spezzato») sempre in rapporto ad un determinato prodotto. Il giudice proponente s'informa poi sull'applicabilità di determinate norme generali sulla classificazione dei prodotti.
La risposta è più facile che la precendente: l'attrice e la Commissione interpretano la nozione «semola di granoturco» in modo da includervi anche il prodotto litigioso, fondandosi sulla comune nozione commerciale (definita anche nella perizia dell'ufficio federale delle ricerche per la lavorazione dei cereali del maggio 1964 inclusa nel fascicolo), in quanto il prodotto venduto in commercio come «maize grits» è un prodotto con speciali caratteristiche. La «semola di granoturco» è ottenuta dalla macinazione grossolana del granoturco degermato e mondato, quindi è un prodotto non raffinato.
Anche le note alla tariffa di Bruxelles corroborano questa interpretazione, note cui la giurisprudenza ha già attribuito valore fondamentale: le note illustrano genericamente tutti i prodotti della voce e specificano che la «semola» è costituita da particelle frantumate o da parti interne della cariosside grossolanamente macinata. Il «semolino» si distingue dalla semola perché sottoposto a ulteriori lavorazioni di raffinazione (setacciatura o seconda macinazione); comunque il prodotto non è ancora ridotto a farina. Sono cereali mondati quelli ai quali è stata parzialmente asportata la pula, il cereale frantumato è quello i cui chicchi sono stati frantumati, si distingue dalla semola in quanto le particelle sono più grosse e più irregolari (il che fa presumere che tutte le componenti del prodotto allo stato naturale siano ancora presenti). Non si devono dimenticare a questo proposito le considerazioni di politica di mercato su cui si fonda il regolamento 55.
I prelievi sono proporzionali alla quantità del prodotto di base impiegato nella lavorazione. La parte mobile di prelievo per 100 kg di semola di granoturco è determinata in base al prelievo applicato a 182 kg di granoturco. Per i cereali mondati si parte dal rapporto 167/100 kg e per i cereali frantumati si calcola un rapporto di 102/100 kg.
Questi dati danno un'idea del valore commerciale del prodotto e della necessità di tutelare la produzione locale. Se viene importato un prodotto caro che può rientrare in queste categorie — anche se si tratta di un prodotto più grossolano della semola — la classificazione doganale va effettuata in base al procedimento di lavorazione con maggior calo. Il prelievo previsto per il prodotto frantumato non garantirebbe un'adeguata tutela ai produttori locali.
Nella fattispecie non hanno importanza altri criteri distintivi. Particolarmente irrilevante nel periodo in questione è la percentuale di grassi in base alla quale un prodotto è definito semola di granoturco. Si potrebbe al massimo rilevare che una percentuale molto bassa, che però rientra nei limiti considerati normali per i prodotti da macinare (come del resto una piccola percentuale di fibre grezze), fa concludere che il prodotto è semola.
E inutile esaminare norme posteriori, che comunque pare confermino le tesi della Commissione e dell'attrice.
Si deve quindi concludere che è semola di granoturco un prodotto ottenuto dalla grossolana frantumazione del granoturco mondato e degermato. È quindi superfluo esaminare le questioni poste in subordine sulle norme generali di classificazione.
3.
Nel terzo caso si deve interpretare — sempre in relazione ad un determinato prodotto — la nozione di «miglio spezzato». Il prodotto consiste di frammenti di chicchi, ma contiene anche particelle raggrumate ed ha una certa percentuale di amido. Questo prodotto può essere classificato miglio spezzato oppure è miglio spezzato solo quello che contiene anche percentuali minime o massime di altre componenti?
Il problema è simile a quello del n. 1, poiché questa varietà di miglio, molto più ricca di amido — a detta della Commissione — in varie occasioni può sostituire il granoturco. Secondo l'accezione comune nel gergo commerciale, un prodotto è frantumato se i chicchi sono spezzati grossolanamente, ma conservano tutte le caratteristiche tipiche del prodotto. Basta ricordare la disciplina del regolamento n. 55, secondo cui la spezzatura del cereale non lascia molti residui. Ricordo ancora le considerazioni di ordine politico-economico dei regolamenti 19 e 55, che mirano a tutelare i produttori comunitari di mangime. Ne consegue che vanno classificati come cereali spezzati anche quei prodotti analoghi per valore, composizione e finalità dai quali si estraggono minime percentuali di elementi fondamentali, ivi compreso l'amido. Il criterio vale a condizione che le quantità di amido estratte siano minime, come affermato nel primo caso, cioè il prodotto non possa essere classificato come residuo ai sensi della voce 23.03.
Quanto alla composizione delle due varietà si può determinare secondo i dati forniti dalla letteratura tecnica, cioè la percentuale di amido è uguale a quella del granoturco. Vedansi le memorie della Commissione: il miglio spezzato conserva sostanzialmente inalterate tutte le caratteristiche del miglio, cioè la percen tuale di amido, in base alla quale si determina il valore del mangime (per il miglio mondato circa il 68 %) non deve scostarsi molto da questo valore, rimanendo però nei limiti considerati normali. Sarebbe errato classificare il prodotto sotto la voce 23.03, poiché i residui della produzione di amido dal miglio hanno una percentuale di amido variabile tra il 20,3 % e il 36,9 %. La percentuale di grassi è irrilevante se rientra nei limiti considerati normali (e nella fattispecie il valore dovrebbe corrispondere). Pure irrilevanti sono le percentuali di fibre grezze e di ceneri, come nel n. 1.
Aggiungerò che la presenza di grumi non dovrebbe influire sulla classificazione, pur se vi sono differenze rispetto alla struttura normale.
Si deve però tener conto che si tratta di miglio tenero, che perde molta farina nella lavorazione. I grumi possono anche esser dovuti all'umidità dei magazzini e alla decomposizione dell'olio dei germi. I grumi quindi non hanno rilevanza quanto alla classificazione del prodotto come «spezzato».
Anche nel n. 3 si può applicare la definizione del n. 1.
III —
Propongo di rispondere come segue:
N. 1
È granoturco spezzato ai sensi della voce 11.02 della tariffa doganale comune il granoturco frantumato meccanicamente, degermato o meno, che presenta ancora le caratteristiche sostanziali del granoturco. È irrilevante una minima perdita di amido, se la percentuale assoluta rimane nei limiti considerati normali.
N. 2
È semola di granoturco ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamentol9/62 quel prodotto della macinazione ottenuto dal granoturco mondato e degermato. La nozione comprende anche il prodotto ottenuto dalla frantumazione delle cariossidi in particelle più grossolane della semola normale.
N. 3
È miglio spezzato ai sensi della voce 11.02 della tariffa doganale comune il miglio frantumato meccanicamente che però presenta ancora le caratteristiche fondamentali del miglio. È irrilevante una minima perdita di amido se la percentuale assoluta rimane nei limiti considerati normali. La presenza di grumi è irrilevante ai fini della classificazione.
(
1
) Traduzione dal tedesco.