CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 36883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lana Fortunato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dell'8 novembre 2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2022 il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione presentata da Fortunato lana, avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dallo stesso Tribunale il 16 marzo 2022, finalizzato a ottenere la revoca della confisca delle quote dei beni immobili, intestati alla madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ubicati a Cuorgnè in [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Tali beni, nell'originario procedimento di prevenzione, rispetto al quale rivestiva la posizione di terzo interessato, erano stati confiscati con decreto emesso dalla Corte di appello di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lana il 20 marzo 2017, sulla scorta di una scrittura privata redatta il 26 settembre 1999 - reperita 1'8 giugno 2011 nel corso di una perquisizione domiciliare -, che dimostrava l'intestazione fittizia dei cespiti confiscati in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la loro effettiva riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA]. Il respingimento dell'opposizione veniva giustificato dal Tribunale di Torino per l'assenza di elementi di novità, idonei a determinare una modifica del compendio probatorio che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], ribadendosi la rilevanza probatoria, corroborativa dell'originaria ipotesi accusatoria, della scrittura privata redatta il 26 settembre 1999, dalla quale si evince che le unità immobiliari controverse erano di esclusiva proprietà del defunto [OSCURATO:PERSONA] lana, c:he era il cognato dell'intestataria. 2. Avverso questa ordinanza Fortunato lana, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che il Tribunale di Torino, nel respingere l'opposizione presentata da Fortunato lana, non aveva tenuto conto del fatto che il nucleo familiare del ricorrente, al momento dell'acquisto dei beni immobili, oggetto dell'originaria confisca, disponeva ega delle risorse economiche consistenti, tali da consentire l'acquisizione dei cespiti controversi. Si deduceva, al contempo, che l'intestazione fiduciaria dei beni a [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Torino, non era stata determinata da ragioni di elusione ablatoria,, ma dal fatto che l'intestataria era l'unico soggetto della famiglia Tana - composto da [OSCURATO:PERSONA] lana, Fortunato lana e Carmelo lana - in grado di garantire le esigenze di rappresentanza dell'intero nucleo familiare, in attesa che i cespiti controversi fossero ripartiti tra gli interessati. Il ricorrente, del resto, era stata parte attiva della scrittura privata redatta il 26 settembre 1999, che aveva sottoscritto quale titolare dei beni immobili presi in considerazione da tale atto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lana è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, solo la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con atto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento ablatorio, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito nell'adozione del provvedimento; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (tra le altre, Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305 - 01). Questo >orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero clei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 2.1. Quanto, invece, alla revoca della confisca, richiesta da Fortunato lana quale terzo interessato, della cui applicazione al caso di specie si controverte, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, consente la revoca dei provvedimenti di confisca, chiarendo come l'istituto in esame «è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270238 - 01). Questo orientamento interpretativo, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei / confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 - 01). In questo, stratificato, contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali del decreto emesso 11'8 novembre 2022 dal Tribunale di Torino, così come censurati dalla difesa del ricorrente, allo scopo di verificarne la coerenza e la congruità argomentativa alla luce dei principi di diritto che si sono richiamati.. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la difesa del ricorrente, attraverso una, pur pregevole parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura fattuale, finalizzate a sollecitare improprie valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sulla rilevanza del compendio probatorio richiamato dal Tribunale di Torino per respingere l'opposizione presentata da Fortunato lana. Secondo il Tribunale di Torino, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento economico nelle acquisizioni immobiliari in esame di Fortunato lana — che è il figlio dell'intestataria formale dei beni confiscati, [OSCURATO:PERSONA] —, non si riteneva dimostrato che il ricorrente disponesse delle somme necessarie a effettuare l'acquisto dei beni controversi, tenuto conto dei suoi redditi, che apparivano oggettivamente insufficienti a consentire l'acquisto dei cespiti sottoposti ad ablazione, che dovevano ritenersi nell'esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] lana. Non poteva, in ogni caso, assumere rilievo, nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, la scrittura privata redatta il 26 settembre 1999, atteso che, come evidenziato dal Tribunale di Torino, a pagina 7 del provvedimento impugnato, da tale atto non si comprendono le ragioni che inducono ad affermare «il convincimento dell'assenza di diritti reali in capo al defunto lana [OSCURATO:PERSONA] e certamente non spiega sulla base di quali logici passaggi, tali diritti sarebbero invece [...]» spettanti a Fortunato lana, legittimando le sue pretese. Tutto questo non vale a escludere che il ricorrente «abbia contribuito con il proprio lavoro a anche con provvista economica alla realizzazione del compendio in discussione, ma ciò poteva implicare l'eventuale riconoscimento di diritti di credito, da far valere nell'apposita fase del giudizio di prevenzione».Il contenuto della scrittura privata redatta il 26 settembre 1999, a ben vedere, non consente di avvalorare la tesi difensiva, non permettendo di ritenere che, sulla base di essa, le parti contraenti intendevano riconoscere a Fortunato lana la titolarità di diritti reali nei confronti dei beni immobili sottoposti a confisca; titolarità che, del resto, veniva esclusa dal Tribunale di Torino anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza delle finalità di elusione ablatoria sottese all'operazione immobiliare considerate, il cui unico beneficiario era [OSCURATO:PERSONA] lana. In questa cornice, la parte ricorrente, anziché formulare delle censure tendenzialmente fattuali (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, cit.; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.), avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni del Tribunale di Torino, incentrate sulle disponibilità finanziarie della famiglia lana e sulle ragioni sottese alle intestazioni fittizie controverse, finalizzate a garantire la titolarità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA] lana, che consentivano di recepire l'originaria prospettazione accusatoria. 3.1. Alle, pur dirimenti, considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che la difesa di lana non introduceva élernenti di novità utili all'accoglimento della richiesta di revoca della confisca oggetto di vaglio, tali non potendo ritenersi le conclusioni alle quali perveniva il ricorrente, che, come detto nel paragrafo precedente, si limitava a una mera rivalutazione dell'originaria verifica ablatoria da parte della Corte di appello di Torino, conclusasi con il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lana il 20 marzo 2017, che aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia lana inidonee a consentire l'acquisto dei beni confiscati e dimostrate le finalità di elusione ablatoria controverse. L'infondatezza delle conclusioni difensive si rivelava decisiva ai fini del respingimento della richiesta di revoca in esame, in conseguenza del fatto che il ricorrente aveva introdotto nel giudizio in esame tali elementi di giudizio, deducendone assertivamente le connotazioni di novità, sulle quali si incentrava l'ineccepibile vaglio del Tribunale di Torino, finalizzato a verificare se gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul piano fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma dii impugnazione tardiva; mentre, sul ( piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto. Il provvedimento di confisca, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Tuttavia, a fronte di tale esigenze di garanzia del soggetto passivo dell'ablazione, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento irrevocabile di confisca, in assenza di elementi di novità, elementi di giudizio già considerati nel procedimento di prevenzione presupposto, censurati, come nel caso di specie, in termini meramente rivalutativi (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lana deve essere rigettato, con la conseguen