CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14156-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ A vvocat o EMANUELE TOMASSIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentate e difes e d a ll ’ Avvocat o BENEDETTO GARGANIper procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2286/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l ’ estinzione del processo che [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto, con atto di citazione notificato il 17.22/12/2004,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. Ric. 2019n. 1 415 6 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 1.2. La corte, in particolare, dopo aver affermato che l’appello principale del Raponi in ordine all’“inadempimento della Banca agli obblighi di informazione imposti dalla normativa CONSOB qualora, come nel caso di specie, il cliente operi su titoli derivati”, sarebbe “in tesi” fondato e che la corte dovrebbe disporre una consulenza tecnica d’ufficio “al fine di stabilire, in ragione della mancanza dei suddetti obblighi, quali siano le perdite subite dal Raponi”, harilevato che, come eccepito dalla banca con l’appello incidentale condizionato, “che va scrutinato per primo … in quanto potenzialmente assorbente”, il giudizio si è estinto. 1.3. Ed infatti, ha osservato la corte, in forza della norma prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003 ed applicabile ratione temporis, l ’ attore avrebbe dovuto notificare all a banca convenuta l’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine di venti giorni dalla data di notifica, eseguita il 19 ed il 21/2/2005, della comparsa di risposta, vale a dire, al più tardi, (essendo il 13/3/2005 caduto di domenica), entro il 14/3/2005, laddove, al contrario, “ciò è avv(e)nuto solo il giorno successivo, e cioè il 15 marzo”, ed ha, quindi, ritenuto, accogliendo così l ’ appello incidentale proposto dalla bancaappellata, che, in ragione della tardiva notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, il processo si era, appunto, estinto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2/5/2019, ha chiesto, per un motiv o , l a cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificatail 23/4/2019 . 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorsonotificato il 7/6/2019, proponendo, per due motivi, ricorso incidentale condizionato. 1.6. Il ricorrenteprincipale ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2019n. 1 415 6 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 2.1. Con l’unico motivoarticolato, il ricorrente principale , lamentando la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del processo sul rilievo che l’attore, in forza della predetta norma, avrebbe dovuto notificare l’istanza di fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data di notifica, avvenuta il 19 e il 21/2/2005, della comparsa di risposta e che, a fronte della tardiva notifica di tale istanza, avvenuta solo il 15/3/2005, il processo si era, appunto, estinto, senza, tuttavia, considerare che: -la banca convenuta, nella comparsa di risposta notificata il 19/2/2005, aveva fissato all’attore il termine di quaranta giorni per le eventuali repliche; - il termine di venti giorni previsto dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 5 cit., doveva, quindi, essere computato non dalla data di notifica della comparsa di risposta, e cioè dal 19/2/2005 ma dal decorso del termine di quaranta giorni concesso con la comparsa di risposta, e cioè dal 30/3/2005; - il termine finale , pertanto, non scadeva il 14/3/2005, come ritenuto dalla sentenza, ma il 21/4/2005. 2.2. Il motivo è infondato. Nelprocedimento regolato dal cd. rito societario, infatti, come si evince dall’art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, il processo si estingue se , in generale, la parte, nel termine di venti giorni dalla data di notifica dello scritto difensivo dell’altra parte cui non intende replicare, non provveda alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza. 2.3. Ciò comporta, in particolare, che l’attore, una volta ricevuta la notifica della comparsa di risposta, ove non intenda replicare alla stessa (nel termine ivi assegnato), ha l’onere, previsto dall’art. 8, comma 1, di dare impulso al giudizio notificando al convenuto, nel termine di venti giornidalla notifica della comparsa di risposta (e non dalla sca denza dell’ulteriore Ric. 2019n. 1 415 6 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 termine di venti giorni previsto dall’art. 8, comma 4), l’istanza di fissazione dell’udienza(Cass. n. 10654 del 2010, in motiv., lì dove ha ritenuto preferibile la soluzione “coerente con la logica complessiva del sistema processuale in discorso, tale per cui, esaurita per l’attore la fase cosiddetta assertiva, che precede il momento propriamente giurisdizionale, e non essendo più possibile nemmeno per il convenuto riaprirla, l’attore medesimo è subito onerato del rispetto del termine di venti giorni per notificare l’atto dal quale l’anzidetto momento giurisdizionale deve potersi sviluppare”). 2.4. Dev’essere, pertanto, dichiarata l ’ estinzione del giudizio laddove, dopo la notifica della comparsa di risposta, l’attore, come accaduto nella specie , non abbia utilizz ato il termine assegnatogli per replicare , propon endo, piuttosto, l’istanza di fissazione d’udienza oltre il termine previsto dall ’ art. 8, comma 4, del d.lgs.n. 5 cit., e cioè venti giorni dalla notifica della comparsa di risposta (cfr. Cass. n. 2979 del 2022, in motiv.). 3. Il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato. 4. Il ricorso incidentale condizionato rimane, per l’effetto, assorbito. 5. Le incertezze interpretative che caratterizzano le norme in precedenza esaminate inducono alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2019n. 1 415 6 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente tra le parti le spese di lite; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del