CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore. rís Ritenuto in fatto 1. In riforma della decisione con cui il Giudice di pace aveva assolto D'[OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione "per non aver commesso il fatto", il Tribunale di Campobasso, accogliendo l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 595, primo e secondo comma, cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni in favore della p. c., determinati in euro 2.000. Secondo il capo d'imputazione, D'[OSCURATO:PERSONA], con lettera anonima indirizzata al Dott. [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario del centro "Artemisia", e ad altri soggetti tra i quali il Prefetto di Campobasso, avrebbe offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che quest'ultima svolgeva attività "illegale...in modo sommerso...", in mancanza, peraltro, di titoli abilitativi alla professione di fisioterapista. 2. Avverso la sentenza in epigrafe, ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso, col primo quale eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 595 cod. pen., per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti del reato di diffamazione. In particolare, la difesa contesta la sussistenza dell'elemento della comunicazione con due o più persone, ricavato dal Tribunale unicamente sulla base delle dichiarazioni della p.o. Nel corso del giudizio di primo grado, quest'ultima ha infatti riferito che il Dott. Venezia aveva mostrato la lettera ad altre due persone (mogli e figlia dello stesso Venezia). Tuttavia, tale dichiarazione della p.o. non avrebbe mai trovato riscontro alcuno, neppure attraverso i testimoni citati dalla pubblica accusa, mai presentatisi a deporre nel corso del dibattimento. 2.1 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 533 e 187 ss. del codice di rito, per avere il Tribunale violato il principio che impone l'obbligo, in capo al giudice, di assolvere l'imputato in caso d'insuperabile contraddittorietà o insufficienza della prova. Ignorando la portata dell'unica prova acquisita in dibattimento (la testimonianza del Dirigente della Squadra mobile di Campobasso, che notava non esservi certezza che il foglio dattiloscritto allegato alla querela fosse contenuto nella busta recapitata), il Tribunale avrebbe posto a base della pronuncia di condanna il proprio personale convincimento, privo di qualsivoglia conforto oggettivo, secondo cui la "compilazione materiale della busta e la dattiloscrittura della lettera contenuta al suo interno" fossero da attribuire all'imputata. 2.2 Col terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria dibattimentale di prove testimoniali decisive. A parere della difesa, il Tribunale avrebbe violato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione anche ai soli fini civili è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sul giudizio. Avendo posto a base della pronuncia di condanna le sole dichiarazioni di p.o., e omettendo, in particolare, di escutere nuovamente il Dott. Venezia, il Tribunale di Campobasso sarebbe incorso nella violazione dell'art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen. A nulla rileverebbe, secondo la difesa, il fatto che l'appello sia stato celebrato su impulso della parte civile, e non della pubblica accusa; pur dopo la riforma introduttiva della disposizione da ultimo citata, infatti, la giurisprudenza ha seguito l'orientamento indicato. 3. Si dà atto che la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, che, in quanto logicamente pregiudiziale alle altre censure, assorbe il primo e il secondo motivo. 2. Va ricordato che, in primo grado, il Giudice aveva ritenuto che la cognizione della lettera diffamatoria da parte di altri due soggetti (moglie e figlia del direttore sanitario) fosse "effettiva ma casuale". Da parte sua, il Tribunale ha invece ritenuto che ciò, vale a dire «il dato oggettivo emerso, ovvero la conoscenza della missiva da parte di tre diversi destinatari, appare più che sufficiente per la materiale oggettività del reato». Il Tribunale ha dunque ritenuto decisiva l'attendibilità della dichiarazione della p. o. (secondo la quale «il Dott. Venezia aveva mostrato la lettera alla moglie e alla figlia), a fronte, tuttavia, della dichiarazione del teste Venezia, il quale aveva precisato di aver consegnato la missiva alla p.o., nello stesso momento in cui aveva iniziato a leggerla, senza alcun riferimento ad altre persone. Al cospetto di tale irrisolto contrasto tra le due dichiarazioni, coglie nel segno la difesa nel riferirsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103". (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02; tale orientamento ha trovato, del resto, conferma finanche in relazione al caso in cui sia divenuta impossibile la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. In tal ipotesi, la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa, dovendo però il giudice fornire «una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.»: Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D. Rv. 282808 - 01). Va infine ricordato il consolidato principio, disatteso dalla motivazione della pronuncia impugnata, secondo cui, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, la credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi rt testimone (in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi: Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01). 3. Si annulla, pertanto, la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore i