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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30114/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17922/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 96/2021depositata il 04/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal PresidenteFRANCESCO [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17922/2021 Cron.

Rep.

C.C. 17/10/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto notificato il 17 settembre 2019 il Tribunale di Perugia ingiunse al Ministero della giustizia il pagamento, in favore dell’INPS, di euro 35.776,18 a titolo di indennità di occupazione di alcuni immobili di proprietà INPS, relativamente agli anni 2017- 2018, oltre interessi e con il carico delle spese del procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dall’INPS, in qualità di successore dell’INPDAP, a titolo di residui pagamenti che il Ministero della giustizia, subentrato al Comune di Perugia, ancora doveva per i contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso della polizia giudiziaria e degli uffici giudiziari.

Il Ministero propose opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2020, avente valore di sentenza, dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.

2. Tale pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente, lamentando che l’opposizione fosse stata dichiarata inammissibile senza procedere alla fissazione della prima udienza, in tal modo omettendo di esaminare l’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte opponente, e censurando la decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al caso di specie il rito locatizio.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20 aprile 2021, ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il Tribunale aveva correttamente affermato che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere disciplinata dal rito locatizio, dal momento che l’INPS aveva avanzato la sua pretesa sulla base di un contratto di locazione stipulato tra l’INPDAP, suo dante causa, e il Comune di Perugia.

Tanto premesso ai fini dell’inquadramento contrattuale della vicenda e della conseguente applicabilità del rito locatizio, la Corte d’appello ha dichiarato di condividere il giudizio del Tribunale là dove esso aveva affermato che l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo doveva avvenire nei quaranta giorni dalla notifica del decreto.

Nel caso specifico, il Ministero non aveva controllato tempestivamente che il procedimento notificatorio fosse andato a buon fine; ed infatti, notificato il decreto ingiuntivo il 17 settembre 2019 e tentata la prima iscrizione a ruolo il successivo 28 ottobre, soltanto in data 27 gennaio 2020 il Ministero si era attivato alla nuova iscrizione a ruolo e al deposito dell’istanza di rimessione in termini, senza dimostrare che l’esito negativo della prima notifica fosse realmente dipeso da causa ad esso non imputabile e adducendo, come unico argomento, la mancata consegna della PEC al Ministero da parte del gestore della posta elettronica.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso il Ministero della giustizia con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste l’INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata applicazione dell’istituto della rimessione in termini.

Osserva il ricorrente –dopo aver premesso che l’applicabilità o meno del rito locatizio non influisce sulla questione della tempestività della notifica dell’opposizione – che la norma invocata non imporrebbe alla parte di riattivarsi tempestivamente, ma le imporrebbe esclusivamente l’onere della dimostrazione della non imputabilità della causa che ha dato luogo alla decadenza.

Nel ricostruire la vicenda processuale, il ricorrente ricorda che, notificato il decreto in data 17 settembre 2019, l’opposizione fu notificata all’INPS tempestivamente, cioè in data 28 ottobre 2019.

In quell’occasione, però, per causa non imputabile ad esso Ministero, l’iscrizione a ruolo non andò a buon fine, perché la PEC di spedizione della relativa richiesta non fu consegnata al gestore di posta del Ministero.

Il Ministero, quindi, depositò il 27 gennaio 2020 la richiesta di iscrizione a ruolo della causa unitamente ad istanza di remissione in termini, che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, perché il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione a ruolo non poteva considerarsi imputabile al Ministero medesimo.

1.1. Il ricorso non è fondato.

1.2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che il procedimento di notificazione si perfeziona, se avvenuto con modalità telematiche, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, in conformità alla previsione dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ordinanze 24 settembre 2020, n. 20039, e 2 marzo 2022, n. 6912).

È stato parimenti affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, ribadita, tra le altre, dall’ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700).

Ne consegue che il soggetto notificante è tenuto a verificare che il procedimento sia andato a buon fine e a riattivarsi, in caso contrario, affinché esso venga ripreso e condotto a termine al più presto.

La tempestività doveva essere calcolata, nel caso specifico, secondo il rito del lavoro, per cui alla data del 28 ottobre 2019 (lunedì) l’opposizione sarebbe stata tempestiva, se correttamente perfezionata; ma l’iscrizione a ruolo non ebbe luogo in quella circostanza e si perfezionò solo tre mesi dopo, quando l’opponente si attivò per chiedere la rimessione in termini, invocando a propria scusante una circostanza del tutto generica (si veda, al riguardo, l’ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29889 del 2022, che ha escluso la possibilità di una rimessione in termini in una situazione anche più grave di quella odierna).

Nessun rilievo può assumere, poi, la circostanza che l’Avvocatura dello Stato si sia attivata prima della prima udienza, posto che la parte avrebbe dovuto agire ben prima e con le modalità di cui si è detto in precedenza.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17922/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 96/2021depositata il 04/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal PresidenteFRANCESCO [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17922/2021 Cron. Rep. C.C. 17/10/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto notificato il 17 settembre 2019 il Tribunale di Perugia ingiunse al Ministero della giustizia il pagamento, in favore dell’INPS, di euro 35.776,18 a titolo di indennità di occupazione di alcuni immobili di proprietà INPS, relativamente agli anni 2017- 2018, oltre interessi e con il carico delle spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dall’INPS, in qualità di successore dell’INPDAP, a titolo di residui pagamenti che il Ministero della giustizia, subentrato al Comune di Perugia, ancora doveva per i contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso della polizia giudiziaria e degli uffici giudiziari. Il Ministero propose opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2020, avente valore di sentenza, dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività dell’iscrizione a ruolo della causa. 2. Tale pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente, lamentando che l’opposizione fosse stata dichiarata inammissibile senza procedere alla fissazione della prima udienza, in tal modo omettendo di esaminare l’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte opponente, e censurando la decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al caso di specie il rito locatizio. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20 aprile 2021, ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che il Tribunale aveva correttamente affermato che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere disciplinata dal rito locatizio, dal momento che l’INPS aveva avanzato la sua pretesa sulla base di un contratto di locazione stipulato tra l’INPDAP, suo dante causa, e il Comune di Perugia. Tanto premesso ai fini dell’inquadramento contrattuale della vicenda e della conseguente applicabilità del rito locatizio, la Corte d’appello ha dichiarato di condividere il giudizio del Tribunale là dove esso aveva affermato che l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo doveva avvenire nei quaranta giorni dalla notifica del decreto. Nel caso specifico, il Ministero non aveva controllato tempestivamente che il procedimento notificatorio fosse andato a buon fine; ed infatti, notificato il decreto ingiuntivo il 17 settembre 2019 e tentata la prima iscrizione a ruolo il successivo 28 ottobre, soltanto in data 27 gennaio 2020 il Ministero si era attivato alla nuova iscrizione a ruolo e al deposito dell’istanza di rimessione in termini, senza dimostrare che l’esito negativo della prima notifica fosse realmente dipeso da causa ad esso non imputabile e adducendo, come unico argomento, la mancata consegna della PEC al Ministero da parte del gestore della posta elettronica. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso il Ministero della giustizia con atto affidato ad un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata applicazione dell’istituto della rimessione in termini. Osserva il ricorrente –dopo aver premesso che l’applicabilità o meno del rito locatizio non influisce sulla questione della tempestività della notifica dell’opposizione – che la norma invocata non imporrebbe alla parte di riattivarsi tempestivamente, ma le imporrebbe esclusivamente l’onere della dimostrazione della non imputabilità della causa che ha dato luogo alla decadenza. Nel ricostruire la vicenda processuale, il ricorrente ricorda che, notificato il decreto in data 17 settembre 2019, l’opposizione fu notificata all’INPS tempestivamente, cioè in data 28 ottobre 2019. In quell’occasione, però, per causa non imputabile ad esso Ministero, l’iscrizione a ruolo non andò a buon fine, perché la PEC di spedizione della relativa richiesta non fu consegnata al gestore di posta del Ministero. Il Ministero, quindi, depositò il 27 gennaio 2020 la richiesta di iscrizione a ruolo della causa unitamente ad istanza di remissione in termini, che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, perché il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione a ruolo non poteva considerarsi imputabile al Ministero medesimo. 1.1. Il ricorso non è fondato. 1.2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che il procedimento di notificazione si perfeziona, se avvenuto con modalità telematiche, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, in conformità alla previsione dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ordinanze 24 settembre 2020, n. 20039, e 2 marzo 2022, n. 6912). È stato parimenti affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, ribadita, tra le altre, dall’ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700). Ne consegue che il soggetto notificante è tenuto a verificare che il procedimento sia andato a buon fine e a riattivarsi, in caso contrario, affinché esso venga ripreso e condotto a termine al più presto. La tempestività doveva essere calcolata, nel caso specifico, secondo il rito del lavoro, per cui alla data del 28 ottobre 2019 (lunedì) l’opposizione sarebbe stata tempestiva, se correttamente perfezionata; ma l’iscrizione a ruolo non ebbe luogo in quella circostanza e si perfezionò solo tre mesi dopo, quando l’opponente si attivò per chiedere la rimessione in termini, invocando a propria scusante una circostanza del tutto generica (si veda, al riguardo, l’ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29889 del 2022, che ha escluso la possibilità di una rimessione in termini in una situazione anche più grave di quella odierna). Nessun rilievo può assumere, poi, la circostanza che l’Avvocatura dello Stato si sia attivata prima della prima udienza, posto che la parte avrebbe dovuto agire ben prima e con le modalità di cui si è detto in precedenza. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui eu
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