CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 26495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà avanzate da ARSIC Lazar in relazione al titolo di cui al n. 3233/19 SIEP. In motivazione, il Tribunale ritiene non si possa formulare una fondata e ragionevole prognosi di non recidiva nei riguardi del condannato. A tali conclusioni il Tribunale perviene sulla base della valutazione delle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, che non hanno fornito elementi di valutazione a conferma di una evoluzione della personalità del detenuto verso modelli di vita socialmente accettabili, né il completamento di un approfondito processo di revisione critica del passato deviante e la volontà di una reale risocializzazione, a fronte della pericolosità sociale evidenziata dalla avvenuta commissione di reati sino all'arresto e dalla pendenza di tre procedimenti penali per fatti del 2017. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARSIC Lazar deducendo come unico motivo la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art 606 comma I, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 47, co. 2 e 3, 48, 50 L. n. 354/75. Il ricorrente deduce la mancanza di una motivazione adeguata e attuale rispetto alla vicenda personale dell'istante. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti. La valutazione del Tribunale si mantiene nell'ambito della discrezionalità valutativa e non sono ravvisabili violazioni di legge. La critica, pertanto, si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm