CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 24247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36548/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 4784/2018 depositata il 21/05/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.r.su. 2010/2011/2012. 2.Il ricorso è stato parzialmente accolto dal giudice di primo grado, che ha ritenuto l’illegittimità delle procedure di affidamento dei servizi ad Assoservizi. 3.L’appello della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione è stato accolto. Nella sentenza di appello, dopo una lunga motivazione sulla legittimità del conferimento del servizio di accertamento e riscossione, da parte del Comune, alla società concessionaria, si legge «le contestazioni di merito della parte contribuente appaiono generiche e del tutto indimostrate, sì da doversi confermare la correttezza del calcolo dell’imposta pretesa, dacché l’avviso di accertamento in oggetto appare ben conforme ad ogni riscontro del caso, anche per quanto concerne la superficie tassabile». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, che ha depositato successiva memoria, insistendo per la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. 5 Si sono costituiti con controricorso la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, ed il Comune di Avellino, che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2024. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la società contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod.proc.civ., la carenza di motivazione della sentenza impugnata e l’omessa decisione sulle censure formulate con il ricorso introduttivo e riproposte con la comparsa di risposta in sede di appello (atto dell’8 gennaio 2017, parzialmente trascritto nel ricorso per cassazione), in violazione degli artt. 111 e 24 Cost., oltre che degli artt. 132 e 112 cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente ha evidenziato che nella sentenza non è esplicitata la ragione logica o giuridica a fondamento del rigetto delle censure formulate, che, da un lato, non sono state neppure menzionate nella parte dedicata allo svolgimento del processo e, dall’altro lato, non sono state esaminate neppure dal giudice di primo grado, per cui la motivazione si riduce ad una apodittica affermazione della correttezza del calcolo dell’imposta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod.proc.civ., la carenza di motivazione in ordine alla eccepita nullità dell’avviso di accertamento per omessa indicazione dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale impugnare l’atto. 3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alle censure formulate con il ricorso introduttivo, relative alla violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 22 del 1997, nonché degli artt. 195 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, stante la produzione nei locali in esame solo di imballaggi e, cioè, rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, per i quali vige il divieto di conferimento al servizio pubblico e per i quali è stato documento e provato nei gradi di merito il conferimento a società specializzate. 4.Con il quarto motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione, l’omessa decisione sull’eccezione di giudicato (o omesso esame del fatto giudicato) relativo alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 330/3/2013, passata in giudicato in data 22 maggio 2014, la quale ha accertato che nei locali in esame sono prodotti rifiuti «allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti», annullando l’atto impositivo per le annualità 2008/2011. 5. Con il quinto motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., la carenza di motivazione e l’omessa decisione sulle censure relative alla illegittimità del regolamento del Comune di Avellino del 1994 e della tariffa applicata, adottata con la delibera n. 35 del 2000, e non coordinata con il regolamento. 6. Con il sesto motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione, l’omessa decisione sulle censure, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto corretto il calcolo della superficie tassabile in mq 845, nonostante la comunicazione effettuata dalla contribuente in data 11 giugno 1994, in cui è stata chiesta la «detassazione» della [OSCURATO:PERSONA] (mq 376) e nonostante in tutti i precedenti avvisi di accertamento, adottati dallo stesso Comune, l’estensione della [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata indicata in mq 376 e non 845. 7. Con il settimo motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione, l’omessa decisione sulla censura, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in ordine alla sanzione applicata per l’omessa denuncia (al contrario effettuata) senza alcun chiarimento sui criteri di calcolo. 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente ha lamentato la compensazione delle spese di lite. 9. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mera apparenza della motivazione, è fondato, atteso che la motivazione, graficamente contenuta nella sentenza impugnata, è del tutto apodittica, limitandosi ad affermare la genericità e la mancata prova delle contestazioni della contribuente e la correttezza del calcolo dell’imposta, anche in relazione alla superficie tassabile, senza tuttavia esaminare le questioni di fatto e diritto poste nel ricorso introduttivo, riproposte nell’atto di appello e trascritte nell’odierno ricorso. Più precisamente la sentenza non solo non illustra alcuna specifica argomentazione giuridica, ma soprattutto non effettua alcun accertamento o ricostruzione dei fatti (in particolare in ordine al tipo di rifiuti prodotti, all’estensione dei locali, alla esistenza di una denuncia da parte della società ricorrente), non consentendo, quindi, di comprendere in alcuna maniera la correttezza del calcolo dell’imposta. Deve, dunque, ribadirsi l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6- 1, 1° marzo 2022, n. 6758). 10. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di tutte le altre censure. 11. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento di tutti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania – Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon