CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 25232/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza del 20 settembre 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato il n.l.p. sulle altre istanze per intervenuta rinuncia da parte del condannato; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta unicamente l'omesso rinvio del procedimento per il suo legittimo impedimento, per ragioni di salute, a comparire alla udienza del 20 settembre 2022; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di dovere disporre il richiesto rinvio osservando che - sulla base della documentazione sanitaria prodotta - non sussisteva il dedotto legittimo impedimento non risultando alcun impedimento del Diana a comparire a detta udienza; Ritenuto che con il ricorso - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal giudice a quo per non disporre il rinvio e che tale operazione non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile