CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 22740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32916/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 20437/2018depositata il 02/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 202/2015 il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata il 19.03.2015 e, conseguentemente, dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nominando [OSCURATO:PERSONA] la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e Curatore la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza n. 202/15 dichiarativa di fallimento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva reclamo ex art. 18 L.F. davanti alla Corte d’Appello di Bologna deducendo, in primo luogo, l’erronea applicazione degli artt. 160, 161 e 162 del R.D. n. 267/1942 ed evidenziando i risultati della comparazione e la conseguente legittimità della falcidia dei creditori ipotecari con riguardo ai canoni di locazione degli immobili oggetto di privilegio. Con sentenza n. 3/2016 pubblicata il 05.01.2016, la Corte di Appello di Bologna rigettava il reclamo e compensava le spese tra le parti. Avverso la summenzionata sentenza n. 3/2016 la fallita [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte adita, con ordinanza cron. 20437/2018 pronunciata nella camera di consiglio del 15.05.2018 e pubblicata il 2.08.2018, mai notificata, dichiarava improcedibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’ordinanza impugnata infatti ha ritenuto il ricorso “ improcedibile per omesso deposito della copia autentica della decisione impugnata, dal momento che la sentenza menzionata nel ricorso non corrisponde a quella allegata.” La società r icorrente fallita [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. signor BASSI Gianpaolo ha presentato ricorso per la revocazione dell’Ordinanza Cron. 20437/2018 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta – Prima Civile, nel giudizio n. 6965/2016 R.G., pronunciata nella camera di consiglio del 15.05.2018 e pubblicata in data 02.08.2018, non notificata, affidato ad unico motivo. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] srl con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 395, comma 4, c.p.c.in combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. in quanto l’ordinanza impugnata era inficiata da un decisivo errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391- bis, comma 1, dello stesso codice. Infatti, la Suprema Corte adita, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto, ha così motivato: “Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 369, comma primo, n. 2 cod. proc. civ., in quanto ritenuto improcedibile per omesso deposito della copia autentica della decisione impugnata, dal momento che la sentenza menzionata nel ricorso non corrisponde a quella allegata. In memoria, la parte ricorrente afferma di aver depositato la sentenza della Corte d’Appello n. 3 del 2016 avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione. Ma dall’esame degli atti ed in particolare del fascicolo di parte ricorrente, cui questa Corte è tenuta in ragione del rilievo d’improcedibilità prospettato, deve essere ribadito che nei termini dell’art. 369 cod. proc. civ. è stata depositata esclusivamente sentenza del Tribunale di Bologna n. 20168 del 2016 riguardante il fallimento [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. L’oggetto di tale controversia è un’azione di responsabilità avanzata dal fallimento nei confronti del professionista (commercialista) dell’impresa fallita. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio”. Questa Suprema Corte di Cassazione adita affermava dunque che il ricorrente aveva omesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il deposito della copia autentica della sentenza n. 3/2016 della Corte di Appello di Bologna, oggetto di impugnazione. Invero, la sentenza n. 3/2016 della Corte di Appello di Bologna oltre ad essere stata indicata nel corpo del ricorso e menzionata nell’elenco della produzione documentale, era stata anche allegata al fascicolo di parte. Il ricorso per revocazione è quindi fonda to e deve essere accolto. Passando alla fase rescissoria occorre considerare che il ricorso per cassazione originariamente proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna 3/2016 che conferma la sentenza di primo grado dichiarativa del fallimento è tardivo. Infatti la cancelleria della Corte di Appello di Bologna ha notificato al reclamante la sentenza impugnata il 5 gennaio 2016 alle ore 10,24 come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata e dall’attestato telematico rilasciato il 16/3/2016 dalla Cancelleria della terza sezione della Corte di Appello di Bologna. Il ricorso per cassazione originario avverso la sentenza 3/2016 emessa dalla Corte di Appello di Bologna è stato invece notificato a mezzo posta elettronica in data 1 marzo 2016 (vedi documento 3 controricorso), quindi oltre i 30 gg previsti dall’art.18 comma 13 e 14 l. fall. Quest’ultima norma prevede quindi che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo notificata al reclamante a cura della cancelleria è di trenta giorni dalla notificazionedella sentenza. A tal riguardo è stato chiarito:”L'art. 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria. (art. 18 commi 13 e 14). La notificazione deve avvenire secondo le modalità stabilite nell'art. 137 cod. proc. civ. ex art. 17 legge fall. cui rinvia l'art. 18. comma 4). L'art. 137 cod. proc. civ., al terzo comma, consente espressamente la notifica mediante p.e.c., disponendo che qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea.”( Cass. 1 sez. 17574/2015). Per quanto sopra il ricorso originariamente proposto deve essere dichiarato inammissibile mentre possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza impugnata, dichiara inammissibile l’originario ricorso