CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06696/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che ha disatteso il gravame richiamando la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), la quale aveva attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto, distinguendo il periodo precedente e quello successivo alla morte [OSCURATO:PERSONA] (indicando le prove testimoniali dalle quali ha tratto tale dato) - non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della sua responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (senza addurre con la necessaria specificità il travisamento del dato probatorio, che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è del tutto generico ordine all'elemento soggettivo, segnatamente del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poiché ha mosso censure relative alla sussistenza del dolo specifico quantunque nella specie sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per bancarotta documentale c.d. generica, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de