CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07743/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 20/7/2017 del Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione 87,64 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza e l'illogicità della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, non essendo stata adeguatamente considerata !a destinazione all'uso personale dell'hashish rinvenuto, sia a proposito del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti, in quanto la pena inflittagli non supera, anche se cumulata con quella di cui alla precedente condanna riportata, i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La destinazione alla cessione del non esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente è stata adeguatamente e logicamente giustificata, sulla base di plurimi elementi univocamente indicativi di tale destinazione (tra cui il quantitativo, paria circa 200 dosi giornaliere, la suddivisione in 12 stecche, la disponibilità di strumenti e oggetti per il confezionamento in dosi di tale sostanza, gli appunti di contabilità con nomi e cifre, spiegati dal ricorrente con una imprecisata attività di commercio ambulante), e tali rilievi sono stati censurati in modo generico, proponendo una diversa lettura della condotta, senza nessuna analisi della stessa e delle circostanze dell'azione, né, tantomeno, alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità dì tale censura a causa della sua genericità, oltre che per il suo contenuto non consentito. Analogamente la censura in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena non tiene conto di quanto esposto nella motivazione della sentenza a proposito della prognosi negativa formulata sul conto del ricorrente, in considerazione della precedente condanna dallo stesso riportata e delle modalità della condotta, cosicché anche tale censura risulta inammissibile, sia perché generica, sia perché volta a sindacare valutazioni di merito di cui è stata data giustificazione con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, come tale non sindacabile sul piano valutativo in questa sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensor