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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 00283/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25835-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/09/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. per la cassazione della ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con cui è stata disposta la convocazione del CTU.

Il ricorrente sostiene che tale ordinanza sia nulla per violazione dell’art. 48 c.p.c., dovendosi intendere il giudizio sospeso in seguito alla richiesta di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

Il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 c.p.c., nella specie limitandosi a disporre la convocazione del CTU, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione, posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale (Cass. Sez. 1, 17/12/1988, n. 6905; Cass. Sez.

L, 13/05/2005, n. 10043).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Viste la palese inammissibilità del ricorso, ed essendo perciò la condotta processuale della ricorrente connotata da colpa grave, va comminata la sanzione prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c., con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nell’importo indicato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; condanna [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della ulteriore somma di € 1.000,00.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25835-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/09/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. per la cassazione della ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con cui è stata disposta la convocazione del CTU. Il ricorrente sostiene che tale ordinanza sia nulla per violazione dell’art. 48 c.p.c., dovendosi intendere il giudizio sospeso in seguito alla richiesta di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 c.p.c., nella specie limitandosi a disporre la convocazione del CTU, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione, posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale (Cass. Sez. 1, 17/12/1988, n. 6905; Cass. Sez. L, 13/05/2005, n. 10043). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Viste la palese inammissibilità del ricorso, ed essendo perciò la condotta processuale della ricorrente connotata da colpa grave, va comminata la sanzione prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c., con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nell’importo indicato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; condanna [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della ulteriore somma di € 1.000,00. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25835/2020 Numero sezionale 11571/2021 Numero di raccolta generale 283/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
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