CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene in punto di condizioni ostative alla concessione di misura alternativa alla detenzione che, quando la norma attributiva del potere di concessione di una misura alternativa, prevede come ostativa l'espiazione per un reato dell'art. 4-bis ord. pen., essa rinvia unicamente al catalogo dei reati previsti da tale norma e non al contenuto della stessa, che è relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4-bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. — rTrp i5 sITAT I Così deciso il 13 luglio 202