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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37056/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di minacce.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, anche per omessa motivazione, in ordine alla sussistenza del reato e alla affermazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto, sono del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Sulle doglianze difensive, già proposte in appello, il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica.

Va inoltre rilevato che in effetti il ricorrente denunzia vizi motivazionali, non proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de o in Roma, il 8 aprile 2021 Il cons estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, anche per omessa motivazione, in ordine alla sussistenza del reato e alla affermazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto, sono del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive, già proposte in appello, il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica. Va inoltre rilevato che in effetti il ricorrente denunzia vizi motivazionali, non proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de o in Roma, il 8 aprile 2021 Il cons estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37056/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris