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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28688/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna penale per il delitto di tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non muovendo compiute critiche all'iter con il quale è stato disatteso il gravame indicando gli elementi, emersi nel caso di specie, da cui si è tratto che la condotta posta in essere dall'imputato abbia dimostrato una pericolosità sociale accresciuta (cfr. spec. p. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso - con ci si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (secondo cui nella specie non sarebbero stati esplicitati compiutamente i criteri di valutazione impiegati né le ragioni per cui non è stata irrogata la pena minima) non riferibili puntualmente al caso in esame, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna penale per il delitto di tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non muovendo compiute critiche all'iter con il quale è stato disatteso il gravame indicando gli elementi, emersi nel caso di specie, da cui si è tratto che la condotta posta in essere dall'imputato abbia dimostrato una pericolosità sociale accresciuta (cfr. spec. p. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso - con ci si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (secondo cui nella specie non sarebbero stati esplicitati compiutamente i criteri di valutazione impiegati né le ragioni per cui non è stata irrogata la pena minima) non riferibili puntualmente al caso in esame, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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