CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, risulta privo di specificità, avendo il secondo giudice logicamente dedotto la colpevolezza dell'imputato dal rinvenimento nel suo possesso dei tre arnesi idonei allo scasso, peraltro celati - nella macchina di cui egli aveva disponibilità esclusiva - in modo da eludere eventuali controlli, senza che il medesimo imputato avesse offerto alcuna plausibile giustificazione del possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente