CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CAMPOSAMPIERO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo esame; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rimessione nei termini per proporre appello avverso la sentenza n. 1716 del 19 giugno 2014 del Tribunale di Padova. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.. L'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla violazione dell'art. 175 c.p.p.". Il ricorrente premette di avere conosciuto della sentenza emessa nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 13044/2007 r.g.n.r. solo il 22/01/2022, quando riceveva la notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dove si faceva menzione della sentenza in questione. Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità -per tardività- dell'istanza di rimessione in termini, ritenendo che Francescato avesse avuto conoscenza della sentenza in data 01/10/2019, quando si perfezionava la notifica del provvedimento con cui il Tribunale di Novara revocava la sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 19/06/2014 del Tribunale di Padova. 1.2. Con riguardo a tale notificazione precisa che essa avveniva presso la residenza di Novara, via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, a mani di persona che si era dichiarata capace e convivente e che si era incaricata della consegna, ma che Francescato dichiara di non conoscere. «Appare quindi del tutto inverosimile -scrive la difesa- che nel mese di ottobre del 2019 il Francescato dimorasse nel campo nomadi e che colui il quale si è dichiarato convivente, ma che il ricorrente dichiara di non conoscere, possa avere portato a conoscenza dello stesso l'atto che gli era stato notificato», ove si consideri altresì che gli occupanti del campo nomadi avevano dichiarato di non conoscerlo. Deduce, quindi, la mancanza del requisito della effettiva conoscenza dell'atto, richiesto per fare decorrere il termine previsto per avanzare l'istanza di remissione in termini. 1.3. Aggiunge, inoltre, che -comunque- il provvedimento notificato non consente la piena conoscenza della sentenza per cui veniva richiesta la rimessione in termini, visto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti si menziona una sentenza del Tribunale di Novara e un'ordinanza (e non una sentenza) del Tribunale di Padova, con la generica indicazione della data di emissione e dell'Ufficio emittente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza della sentenza in occasione della notifica del provvedimento del Tribunale di Padova, in quanto notificato presso la sua residenza in Novara, via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, che è un campo ROM, dove i residenti hanno dichiarato di non conoscerlo; aggiunge che da marzo 2020 era stato dichiarato irreperibile e che lui non conosceva la persona che ha ricevuto il provvedimento e che si è dichiarato capace e convivente, incaricandosi di consegnarglielo. 1.2. Va rilevato come il ricorrente neghi l'avvenuta conoscenza del provvedimento sulla base di una deduzione che contrasta l'attestazione di un pubblico ufficiale, che ha dichiarato nella relata di notificazione che l'atto è stato 2 .../ ...,D k...).‘ n--, consegnato nella residenza anagrafica di Francescato, dove ha rinvenuto la persona che ha ricevuto l'atto e si è dichiarata capace e convivente. Va aggiunto che Francescato non ha mai negato di essere residente al n. 28 di via [OSCURATO:PERSONA] in Novara. Tanto esclude ogni rilevanza anche al fatto che tale residenza sia ubicata in un campo ROM, giacchè anche tale circostanza non neutralizza l'attestazione del Pubblico ufficiale, di essersi recato presso l'abitazione di Francescato e di avere quivi rinvenuto la persona capace e convivente, cui ha consegnato il provvedimento di che trattasi. Nell'ordinanza del Tribunale di Padova, peraltro, era stato puntualmente specificato che veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ossia un beneficio che sottende necessariamente l'inflizione di una pena e, dunque, di una condanna, a prescindere dal nome che viene attribuito al provvedimento che la contiene. 1.3. Le precedenti deduzioni fanno ritenere che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza. Da qui il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci