CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 14711-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4008/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto per l'IRPEF formatosi sulla domanda di rimborso per il 90% delle imposte pagate in relazione agli anni 1990, 1991, 1992, risiedendo in uno dei Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate dai contribuenti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990, perché altrimenti si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra chi ha pagato e chi non ha pagato. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 e 5, l'Agenzia delle entrate lamenta omesso esame del motivo d'appello con il quale l'Ufficio contestava il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), Ric. 2021 n. 14711 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- per non avere la parte ricorrente allegato e dimostrato quanto affermato nel ricorso dal punto di vista fattuale. Deve infatti rilevarsi che, per contestare i fatti affermati dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa riferimento a circostanze che non sono trascritte nel corpo del ricorso, né ad esso allegate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Nella specie invece il ricorrente avrebbe dovuto allegare la sentenza di primo grado e l'atto d'appello trascrivendo o per lo meno indicando i punti rilevanti degli stessi; inoltre il ricorso fa riferimento a elementi dii cui per stessa ammissione non vi è traccia nella sentenza impugnata (ossia l'esame del motivo di appello in cui si contestava il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado). In effetti, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del Ric. 2021 n. 14711 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 342 del 2021). Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; nè la "qualitas" della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021). Dunque, ritenuto inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente Mauro [OSCURATO:PERSONA]