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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05282/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7916-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.670, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: Trasporto internazionale –Danni da furto - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETà [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1060/2021 della Corte d'Appello di Ancona, pronunciata in data 23 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] e la SVM [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nel 2014, evocavano, dinanzi al Tribunale di Fermo, la Soc. [OSCURATO:PERSONA], affinché ne accertasse e dichiarasse la responsabilità per il furto dei 382 colli che, su incarico della ditta Argo, le erano stati affidati dallo spedizioniere [OSCURATO:SOCIETA]. per essere trasportate in Ucraina, e la condannasse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rispettivamente per il valore della merce trafugata, di € 237.791,12 , nonché € 20.000,00, per danni morali ed all’immagine e perché la società [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al rimborso, in favore della [OSCURATO:PERSONA], di € 2 .768 ,00 per servizi doganali; il vettore, costituitosi in giudizio, contestava ogni responsabilità e, in ogni caso, evidenziava che il quantum debeatur, in ragione della Convenzione concernente il contratto di trasporto merci su strada, applicabile al caso di specie, non consentisse di richiedere una indennità superiore a € 34.138.06, inoltre chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] SA (con la quale era assicurato sino alla mezzanotte del 17 .10 .2011), e la Soc .[OSCURATO:PERSONA], gli effetti della cui polizza assicurativa decorrevano dal 18.10.2011 al 17.11.2012; la [OSCURATO:PERSONA] SA eccepiva la nullità dell’atto di citazione, per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 comma 3 n .2 cod.proc.civ., e la limitazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 23 del CMR e sollevava una serie di eccezioni relative alla polizza assicurativa. la Soc.

PZU eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano,in favore di quello polacco, nonché il difetto di legittimazione attiva delle società attrici, per non aver provato il passaggio del rischio della merce “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre all’evento furto e al valore della merce e, a sua volta, sollevava, nei confronti dell’assicurato, una serie di eccezioni attinenti all’operatività della polizza; con sentenza n. 519/2016, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. verso [OSCURATO:PERSONA], accertava e dichiarava la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava a risarcire le attrici, in solido fra loro, per il danno subito, liquidato in € 240.559,12, accoglieva la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] verso PZU e condannava quest’ultima a tenere indenne la prima per le condanne di cui sopra nei limiti di € 100.000,00, regolava le spese di lite; la compagnia assicurativa PZU interponeva gravame che è stato accolto dalla Corte d'Appello di Ancona, la quale, con la sentenza n. 1060/2021, pronunciata in data 23 settembre 2021, sulla scorta del principio della ragione più liquida ha ritenuto non provato il danno oggetto della richiesta risarcitoria e inconducenti le prove richieste per dimostrarlo; la [OSCURATO:PERSONA] e la SVM [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta “violazione degli artt. 1218, 1322 comma 1, 1325 e 2043 cod.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.”, per aver escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, sul falso presupposto che la perdita della merce trasportata non sia stata provata, a causa del difetto di un apposito atto negoziale scritto, teso a disciplinare le ripercussioni della loro sottrazione; la Corte territoriale ha ritenuto non provato che il furto della merce abbia provocato un danno patrimoniale nella sfera giuridica delle ricorrenti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale che aveva ritenuto che esse, mandante e mandataria, avessero agito insieme come mittenti e che l’affermazione di avere subito il danno per la perdita delle merci direttamente nella loro sfera giuridica non essendo stata specificamente contestata non aveva bisogno di essere supportata dalle prove orali richieste dalle odierne ricorrenti; la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui veniva lamentato che la sentenza di prime cure non avesse chiarito a chi appartenevano le merci rubate al momento del furto: non era stato prodotto alcun contratto relativo alla vendita delle merci, il CMR era scritto in ucraino o in russo, con molti spazi vuoti, da esso non emergeva se il contratto di trasporto fosse finalizzato alla vendita delle merci trasportate, non era stato provato a chi e con quale causa le merci fossero state trasportate in Ucraina, non vi era prova che le odierne ricorrenti avessero risarcito il danno ad eventuali acquirenti delle merci rubate, inoltre faceva difetto la ricorrenza di un contratto di cessione o di surroga nei diritti di credito verso gli eventuali responsabili, non vi era prova che le ricorrenti avessero effettuato alcun pagamento in relazione alle merci; le ricorrenti avevano controdedotto di avere chiesto l’ammissione della prova testimoniale dei destinatari delle merci e che essi, avendo dato mandato alla ditta Argo di occuparsi del trasporto, non potevano che agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno; esaminato il capitolato di prova orale, nonostante il difetto di appello incidentale condizionato, atteso che la richiesta di prova orale era stata ribadita in appello, la Corte territoriale ha ritenuto che, in disparte il fatto che detta prova avrebbe riguardato solo la ditta Argo, non emergeva con chiarezza perché i destinatari della merce non avessero messo in mora o effettuato una protestatio ed avessero fatto ricorso ad un contratto verbale, o ad una dichiarazione unilaterale, per regolare le conseguenze della perdita della merce, né perché attraverso il riconoscimento unilaterale del quantum debeatur si sarebbe dato vita ad un’operazione di sconto e quale fosse l’aliquota di detto sconto; ne ha tratto la conseguenza che detto capitolato era estremamente generico, che sarebbe stato normale trasfondere le pattuizioni dell’accordo verbale asseritamente stipulato in un contratto scritto e che se la prova testimoniale fosse stata ammessa sarebbe stata oggetto verosimilmente di eccezione di cui all’art. 246 cod.proc.civ., ha concordato circa il fatto che vi fosse contraddizione tra il capitolo 4 – relativo ad un accordo verbale in base al quale la società Argo avrebbe risarcito il danno mediante sconti sulle successive spedizioni fino all’ammontare complessivo del danno- e il capitolo 6 - da cui emergeva ch e la destinataria della merce non aveva più conferito alcun incarico alle odierne ricorrenti, dopo il furto del 17 ottobre 2011 -; tanto premesso, è evidente che la censura delle ricorrenti non centra la ratio decidendi, posto che la Corte territoriale non ha inteso esigere un requisito di forma (scritta) per la validità dell’accordo, ma si è limitata ad esprimere un apprezzamento sulla carenza di prova, anche per la mancanza dell’accordo scritto regolativo delle conseguenze della perdita della merce, della ricorrenza di un pregiudizio patrimoniale a carico del mittente, derivante dal furto; la censura è pertanto inammissibile; 2) con il secondo motivo, rubricato “violazione degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 cod.proc.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.”, si ascrive alla sentenza impugnata di avere omesso l’esame delle fatture di vendita, dei CMR nonché dei DDT e, dunque, di tutta la documentazione doganale in atti, non esclusa la relazione redatta dagli agenti accertatori, anche doganali, in occasione del sopralluogo di furto, comprovanti il quantumdel valore della merce rubata; il motivo non merita accoglimento, per la ragione assorbente che la Corte territoriale non ha ritenuto non provato il valore delle merci (quantum), ma il fatto che il danno si fosse prodotto nella sfera giuridica delle odierne ricorrenti (an), con conseguenze incidenti sulla loro legittimazione a domandare il risarcimento posto che, intema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24400); perciò i fatti asseritamente omessi – a prescindere dagli altri profili di inammissibilità del motivo - sono privi del carattere di decisività; 3) con il terzo motivo si censura “violazione dell’art. 91 comma 1 cod.proc.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c” per avere il giudice condannato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento di tutte le spese di lite del primo e secondo grado, sebbene non ve ne fossero i presupposti; quello qui dedotto è un non motivo, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91, ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento dei motivi di ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ. 4) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione come richiesto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7916-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.670, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: Trasporto internazionale –Danni da furto - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETà [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1060/2021 della Corte d'Appello di Ancona, pronunciata in data 23 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] e la SVM [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nel 2014, evocavano, dinanzi al Tribunale di Fermo, la Soc. [OSCURATO:PERSONA], affinché ne accertasse e dichiarasse la responsabilità per il furto dei 382 colli che, su incarico della ditta Argo, le erano stati affidati dallo spedizioniere [OSCURATO:SOCIETA]. per essere trasportate in Ucraina, e la condannasse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rispettivamente per il valore della merce trafugata, di € 237.791,12 , nonché € 20.000,00, per danni morali ed all’immagine e perché la società [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al rimborso, in favore della [OSCURATO:PERSONA], di € 2 .768 ,00 per servizi doganali; il vettore, costituitosi in giudizio, contestava ogni responsabilità e, in ogni caso, evidenziava che il quantum debeatur, in ragione della Convenzione concernente il contratto di trasporto merci su strada, applicabile al caso di specie, non consentisse di richiedere una indennità superiore a € 34.138.06, inoltre chiedeva di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] SA (con la quale era assicurato sino alla mezzanotte del 17 .10 .2011), e la Soc .[OSCURATO:PERSONA], gli effetti della cui polizza assicurativa decorrevano dal 18.10.2011 al 17.11.2012; la [OSCURATO:PERSONA] SA eccepiva la nullità dell’atto di citazione, per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 comma 3 n .2 cod.proc.civ., e la limitazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 23 del CMR e sollevava una serie di eccezioni relative alla polizza assicurativa. la Soc. PZU eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano,in favore di quello polacco, nonché il difetto di legittimazione attiva delle società attrici, per non aver provato il passaggio del rischio della merce “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre all’evento furto e al valore della merce e, a sua volta, sollevava, nei confronti dell’assicurato, una serie di eccezioni attinenti all’operatività della polizza; con sentenza n. 519/2016, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. verso [OSCURATO:PERSONA], accertava e dichiarava la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava a risarcire le attrici, in solido fra loro, per il danno subito, liquidato in € 240.559,12, accoglieva la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] verso PZU e condannava quest’ultima a tenere indenne la prima per le condanne di cui sopra nei limiti di € 100.000,00, regolava le spese di lite; la compagnia assicurativa PZU interponeva gravame che è stato accolto dalla Corte d'Appello di Ancona, la quale, con la sentenza n. 1060/2021, pronunciata in data 23 settembre 2021, sulla scorta del principio della ragione più liquida ha ritenuto non provato il danno oggetto della richiesta risarcitoria e inconducenti le prove richieste per dimostrarlo; la [OSCURATO:PERSONA] e la SVM [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta “violazione degli artt. 1218, 1322 comma 1, 1325 e 2043 cod.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.”, per aver escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, sul falso presupposto che la perdita della merce trasportata non sia stata provata, a causa del difetto di un apposito atto negoziale scritto, teso a disciplinare le ripercussioni della loro sottrazione; la Corte territoriale ha ritenuto non provato che il furto della merce abbia provocato un danno patrimoniale nella sfera giuridica delle ricorrenti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale che aveva ritenuto che esse, mandante e mandataria, avessero agito insieme come mittenti e che l’affermazione di avere subito il danno per la perdita delle merci direttamente nella loro sfera giuridica non essendo stata specificamente contestata non aveva bisogno di essere supportata dalle prove orali richieste dalle odierne ricorrenti; la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui veniva lamentato che la sentenza di prime cure non avesse chiarito a chi appartenevano le merci rubate al momento del furto: non era stato prodotto alcun contratto relativo alla vendita delle merci, il CMR era scritto in ucraino o in russo, con molti spazi vuoti, da esso non emergeva se il contratto di trasporto fosse finalizzato alla vendita delle merci trasportate, non era stato provato a chi e con quale causa le merci fossero state trasportate in Ucraina, non vi era prova che le odierne ricorrenti avessero risarcito il danno ad eventuali acquirenti delle merci rubate, inoltre faceva difetto la ricorrenza di un contratto di cessione o di surroga nei diritti di credito verso gli eventuali responsabili, non vi era prova che le ricorrenti avessero effettuato alcun pagamento in relazione alle merci; le ricorrenti avevano controdedotto di avere chiesto l’ammissione della prova testimoniale dei destinatari delle merci e che essi, avendo dato mandato alla ditta Argo di occuparsi del trasporto, non potevano che agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno; esaminato il capitolato di prova orale, nonostante il difetto di appello incidentale condizionato, atteso che la richiesta di prova orale era stata ribadita in appello, la Corte territoriale ha ritenuto che, in disparte il fatto che detta prova avrebbe riguardato solo la ditta Argo, non emergeva con chiarezza perché i destinatari della merce non avessero messo in mora o effettuato una protestatio ed avessero fatto ricorso ad un contratto verbale, o ad una dichiarazione unilaterale, per regolare le conseguenze della perdita della merce, né perché attraverso il riconoscimento unilaterale del quantum debeatur si sarebbe dato vita ad un’operazione di sconto e quale fosse l’aliquota di detto sconto; ne ha tratto la conseguenza che detto capitolato era estremamente generico, che sarebbe stato normale trasfondere le pattuizioni dell’accordo verbale asseritamente stipulato in un contratto scritto e che se la prova testimoniale fosse stata ammessa sarebbe stata oggetto verosimilmente di eccezione di cui all’art. 246 cod.proc.civ., ha concordato circa il fatto che vi fosse contraddizione tra il capitolo 4 – relativo ad un accordo verbale in base al quale la società Argo avrebbe risarcito il danno mediante sconti sulle successive spedizioni fino all’ammontare complessivo del danno- e il capitolo 6 - da cui emergeva ch e la destinataria della merce non aveva più conferito alcun incarico alle odierne ricorrenti, dopo il furto del 17 ottobre 2011 -; tanto premesso, è evidente che la censura delle ricorrenti non centra la ratio decidendi, posto che la Corte territoriale non ha inteso esigere un requisito di forma (scritta) per la validità dell’accordo, ma si è limitata ad esprimere un apprezzamento sulla carenza di prova, anche per la mancanza dell’accordo scritto regolativo delle conseguenze della perdita della merce, della ricorrenza di un pregiudizio patrimoniale a carico del mittente, derivante dal furto; la censura è pertanto inammissibile; 2) con il secondo motivo, rubricato “violazione degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 cod.proc.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.”, si ascrive alla sentenza impugnata di avere omesso l’esame delle fatture di vendita, dei CMR nonché dei DDT e, dunque, di tutta la documentazione doganale in atti, non esclusa la relazione redatta dagli agenti accertatori, anche doganali, in occasione del sopralluogo di furto, comprovanti il quantumdel valore della merce rubata; il motivo non merita accoglimento, per la ragione assorbente che la Corte territoriale non ha ritenuto non provato il valore delle merci (quantum), ma il fatto che il danno si fosse prodotto nella sfera giuridica delle odierne ricorrenti (an), con conseguenze incidenti sulla loro legittimazione a domandare il risarcimento posto che, intema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24400); perciò i fatti asseritamente omessi – a prescindere dagli altri profili di inammissibilità del motivo - sono privi del carattere di decisività; 3) con il terzo motivo si censura “violazione dell’art. 91 comma 1 cod.proc.civ., in punto all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c” per avere il giudice condannato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento di tutte le spese di lite del primo e secondo grado, sebbene non ve ne fossero i presupposti; quello qui dedotto è un non motivo, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91, ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento dei motivi di ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ. 4) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
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