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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22662/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22501/2020 del ruolo generale, proposto DA D EL F ANTE C HIARA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69L48 D612 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 luglio 1969, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67L03 D612 Z) e dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65C60 D612 I) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore; - INTIMATA – REGISTRO – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza 6458/13/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 novembre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 22 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale delLazio, decidendo in sede di rinvio all’esito della pronuncia di questa Corte del 29 marzo 2017, n. 8065, accoglieva l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 48/33/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che: -in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre far riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al d.m. 2 agosto 1969, basato sul criterio dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, e quindi all'idoneità di fatto degli stessi allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; - gli unici locali esclusi dal computo sono quelli espressamente indicati dalla predetta normativa e dunque solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto macchina e non anche l'intera superficie non calpestabile, come quella afferente a mura perimetrali e divisori; - sulla base di tali criteri « a maggior ragione, come evidenziato dall'Agenzia del Territorio, devono computarsi nel calcolo i pianerottoli di arrivo e di partenza, con conseguente superamento del livello dei 240 mq della superficie utile» (così a pagina n. 7 della sentenza impugnata);

3. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di sei motivi di impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con istanza depositata il 23 maggio 2023, la ricorrente, nel richiamare l’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 2022 e nel dare atto di aver effettuato i pagamenti dovuti in data 31 marzo 2023, ha riferito di aver presentato domanda di definizione agevolata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, chiedendo la sospensione del processo;

2. ai sensi del comma 1 a mente del comma 194 del comma 195

5. a mente del comma197 P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde verificare l’esito della procedura di definizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22501/2020 del ruolo generale, proposto DA D EL F ANTE C HIARA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69L48 D612 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 luglio 1969, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67L03 D612 Z) e dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65C60 D612 I) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore; - INTIMATA – REGISTRO – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza 6458/13/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 novembre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 22 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale delLazio, decidendo in sede di rinvio all’esito della pronuncia di questa Corte del 29 marzo 2017, n. 8065, accoglieva l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 48/33/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che: -in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre far riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al d.m. 2 agosto 1969, basato sul criterio dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, e quindi all'idoneità di fatto degli stessi allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; - gli unici locali esclusi dal computo sono quelli espressamente indicati dalla predetta normativa e dunque solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto macchina e non anche l'intera superficie non calpestabile, come quella afferente a mura perimetrali e divisori; - sulla base di tali criteri « a maggior ragione, come evidenziato dall'Agenzia del Territorio, devono computarsi nel calcolo i pianerottoli di arrivo e di partenza, con conseguente superamento del livello dei 240 mq della superficie utile» (così a pagina n. 7 della sentenza impugnata); 3. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di sei motivi di impugnazione; 3. l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con istanza depositata il 23 maggio 2023, la ricorrente, nel richiamare l’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 2022 e nel dare atto di aver effettuato i pagamenti dovuti in data 31 marzo 2023, ha riferito di aver presentato domanda di definizione agevolata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, chiedendo la sospensione del processo; 2. ai sensi del comma 1 a mente del comma 194 del comma 195 5. a mente del comma197 P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde verificare l’esito della procedura di definizion
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