CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano 12-6072/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato (sull'accordo delle parti) la pena calcolata per il delitto di ricettazione (così riqualificato, su accordo delle parti, il fatto di riciclaggio contestato), propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione il vizio di motivazione per omissione in riferimento alla qualificazione giuridica (oggetto espresso di accordo) dei fatti contestati, difettandob consapevolezza certa della provenienza daii__ , delitto della res ricevuta, potendo dunque meglio qualificarsi il fatto come incauto acquisto (art 712 cod. pen.). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione degli argomenti che portano a ritenere dimostrati gli elementi qualificanti del delitto di ricettazione (così come riqualificato a seguito di accordo esplicito tra le parti), argomenti tuttavia oggetto di concordato e rinuncia ai motivi di appello. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 599 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). 12-6072/2023 Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio. Mentre i motivi oggi dedotti, in tema di corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, sono stati oggetto di esplicito accordo. L'accordo sulla sanzione proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la responsabilità dell'imputato per il reato -come pattiziamente correttamente qualificato- e la misura della sanzione concordata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione recante tali doglianze (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d