CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude riportandosi alla requisitoria già depositata, con richiesta di inammissibilità. l udito il difensore j [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuta per entrambi la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., riconosciuta la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, computata la diminuente per la scelta del rito - alla pena di quattro anni e venti giorni di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo "1", in relazione a due distrazioni e alla irregolare tenuta di scritture contabili, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo "2", in relazione al ruolo di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano separati gravami [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Con sentenza del 19 luglio 2017, la Corte di appello di Trento, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rideterminava la pena per i due appellanti in tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza del 19 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano separati ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, tra l'altro, che fossero errati: la qualificazione del fatto di bancarotta documentale come fraudolenta; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'applicazione della recidiva; la mancata applicazione della continuazione con riferimento a una precedente condanna divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, tra l'altro, che fossero errati: l'applicazione della recidiva; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'entità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di appello. 5. Con sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza del 19 luglio 2017 limitatamente al reato di bancarotta documentale e alla determinazione delle pene accessorie, con rigetto nel resto dei ricorsi. In particolare, la sentenza rescindente individuava vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta documentale, sulla base sia della considerazione che la formulazione del capo di imputazione conteneva un richiamo all'art. 217 del r.d. n. 267 del 1942; sia del rilievo che la Corte di appello di Trento non aveva indicato gli elementi di fatto da cui aveva desunto il dolo della bancarotta documentale fraudolenta. 6. Con sentenza del 17 luglio 2020, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in esito al giudizio di rinvio, individuato l'oggetto del proprio esame con riferimento ai vizi di motivazione rilevati dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in relazione alla bancarotta documentale e alle pene accessorie, qualificava l'irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 217 r.d. n. 267 del 1942 e fissava la pena finale, computata la diminuente per la scelta del rito, in tre anni, quattro mesi e diciotto giorni di reclusione, rideterminando in cinque anni la durata della pena accessoria. 7. Avverso la sentenza del 17 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, la ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., affermando che il giudice del rinvio abbia limitato il proprio giudizio ai soli profili relativi alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della durata delle pene accessorie. Secondo le doglianze difensive, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudicato parziale progressivo, non si sarebbe formato alcun giudicato in relazione al fatto di bancarotta documentale e, conseguentemente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi anche sui punti relativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e al riconoscimento della continuazione con riferimento a precedente condanna divenuta definitiva. La ricorrente afferma, inoltre, che la propria difesa aveva formulato conclusioni in sede di giudizio di rinvio in relazione a tutti i profili citati. Ne conseguirebbe, secondo quanto affermato nel ricorso, che il giudice del rinvio sia incorso anche in vizio motivazionale nella parte in cui non ha affrontato tali questioni nonostante la specifica richiesta di parte. 8. Avverso la sentenza del 17 luglio 2020, anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Il ricorrente premette una ricostruzione in tema di interpretazione e di pronunce giurisprudenziali circa i concetti di irrevocabilità e di giudicato con formazione progressiva. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente individuato i capi e i punti divenuti irrevocabili.8.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 69 cod. pen. e 624 cod. proc. pen. In base alle doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore nell'aver ritenuto definitivi i punti relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere anche sul giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., poiché tale giudizio dipende dalla valutazione globale del fatto e, conseguentemente, lo stesso è legato da una connessione essenziale con la qualificazione giuridica del fatto di bancarotta documentale. Il ricorrente precisa che a nulla può rilevare il rigetto delle doglianze su tali profili contenuto nella sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. Tale rigetto, secondo le doglianze difensive, andrebbe limitato ai motivi all'epoca proposti con il ricorso per cassazione, e non potrebbe ritenersi che tale pronuncia abbia prodotto effetti preclusivi sul punto. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 81 e 99 cod. pen. e dell'art.624 cod. proc. pen. In base alle doglianze difensive, tenuto conto dei criteri di valutazione per l'applicazione della recidiva, l'annullamento con rinvio in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta documentale avrebbe comportato anche la necessità di pronunciarsi nuovamente sulla recidiva. Il ricorrente afferma che la qualificazione in termini di bancarotta documentale semplice determini un mutamento della materialità delle condotte contestate e che le medesime argomentazioni siano applicabili anche con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione. Né potrebbe assumere rilevanza, secondo quanto affermato dal ricorrente, la circostanza che nella sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione si sia pronunciata su tali profili, poiché il rigetto andrebbe limitato alle argomentazioni fatte valere in quella sede, come rilevato nel primo motivo del ricorso qui in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi vertono su asserite violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza ora impugnata circa l'individuazione da parte del giudice del rinvio dell'estensione dell'oggetto del proprio giudizio. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, dunque devono essere dichiarati inammissibili. 1' -LÌ 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106- 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01). Le pronunce più recenti confermano quanto già stabilito in epoca più risalente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nell'impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva, e ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165-01; principio affermato in relazione all'art. 545 cod. proc. pen. del 1930, norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1989e3, U r 9,7,> ,t,‹..t 2,4/ 7?,-,Ictepi_GAfges2 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza qui impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dai ricorrenti. Con la sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata sulla base del riscontro di un vizio di motivazione circa il profilo relativo alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta documentale. Ha conseguentemente fissato i criteri che il giudice del rinvio doveva seguire in sede di nuovo giudizio. Al tempo stesso, la sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019 ha espressamente rigettato le altre doglianze formulate all'epoca dai ricorrenti circa i profili dell'applicazione della recidiva contestata, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata applicazione della continuazione con precedente condanna definitiva. Perciò, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio l'analisi del solo profilo relativo alla motivazione sulla qualificazione del fatto, non anche delle altre questioni, qui nuovamente proposte, ma in realtà già risolte in senso negativo dalla sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019. Non può ritenersi che nel caso qui in esame sussista una connessione essenziale, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., tra la qualificazione giuridica del fatto di bancarotta documentale e le parti non annullate della sentenza relative all'applicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla continuazione con altre precedenti condanne. La diversa qualificazione giuridica nel caso di specie, infatti, era legata da un nesso di interdipendenza solamente al tema della determinazione della pena da infliggere in concreto. Al contrario, tale connessione non è individuabile con riferimento agli ulteriori profili la cui omessa valutazione è qui lamentata dai ricorrenti. Infatti, non è sufficiente, al fine di individuare la portata della connessione essenziale tra punti della sentenza, che le statuizioni su un profilo da rivalutare si pongano solo come antecedenti rispetto ad ulteriori profili che siano successivi nello schema logico di ragionamento che il giudice deve seguire. È infatti necessaria una ulteriore caratteristica, ossia quella della connessione essenziale, la quale deve essere intesa come sussistenza di un legame di interdipendenza, e non solo di mera e astratta influenza. Tale presupposto non sussiste per i profili ora dedotti dai ricorrenti nel caso in esame, poiché la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2475 del 30 ottobre 2019, aveva già deciso sui citati profili tenendo conto del vizio motivazionale rilevato. L'attività con la quale il giudice del rinvio doveva colmare tale difetto motivazionale, perciò, non avrebbe potuto condizionare anche i punti relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e alla sussistenza di un'ipotesi di continuazione con precedenti condanne definitive. Il giudice del rinvio si è conformato ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, limitando il proprio giudizio alla sola qualificazione del fatto, alla diversa determinazione della pena principale e all'individuazione della durata delle pene accessorie. Né possono far concludere diversamente le sentenze citate all'interno dei ricorsi per cassazione, le quali non risultano pertinenti al caso di specie poiché hanno avuto ad oggetto la questione concernente la sussistenza di una connessione essenziale relativamente ad altri punti, quali la rilevabilità della prescrizione o la concessione della sospensione condizionale della pena in sede di giudizio di rinvio. Né coglie nel segno il richiamo, nei ricorsi ora in esame, alle affermazioni contenute in tali pronunce, poiché esse si riferiscono alla definizione di "punto" della sentenza, non anche alla portata del concetto di connessione essenziale. Deve infine rilevarsi che, per quanto concerne il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risultano manifestamente infondate le doglianze relative al giudizio di comparazione fra circostanze, tenuto conto di quanto finora osservato circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, doglianze avanzate dal citato ricorrente circa l'applicabilità della continuazione sono anche affette da genericità, poiché nel ricorso ora in esame non sono indicati gli estremi della precedente condanna con riguardo alla quale si chiede il riconoscimento di tale preteso legame, né risulta che tale doglianza sia stata avanzata in precedenza. 2. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - l'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricors