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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1987

ECLI:EU:C:1987:170
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61985CC0420_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, I . - 1 .

Con il presente ricorso la Commissione addebita, in via principale, alla Repubblica italiana di non avere adottato, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/603, del 28 luglio 1982 ( 1 ), che modifica la direttiva n . 75/130 ( 2 ) relativa all' adozione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri .

II . - 2 .

La direttiva 82/603 estende il regime preferenziale di cui fruiscono i trasporti combinati strada/ferrovia ai trasporti combinati per via navigabile ( art . 1, n . 2 ) e contempla l' adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti di riduzione o di rimborso delle tasse di circolazione che gravano sui veicoli stradali utilizzati nei trasporti combinati ( art . 8 ).

III . - 3 .

Per quanto attiene ai trasporti per via navigabile, il governo italiano ha fatto valere, senza essere contraddetto dalla Commissione, che non esiste un sistema di vie navigabili fra l' Italia e gli Stati membri della CEE .

Dato che, di conseguenza, l' art . 1, n . 2, della direttiva 82/603 non richiederebbe alcuna attuazione in Italia, su questo punto non potrebbe essere addebitato allo Stato convenuto alcun inadempimento .

IV . - 4 .

Per quanto attiene agli incentivi fiscali contemplati dall' art . 8 di detta direttiva, la Repubblica italiana sostiene che essi sono già in vigore per i rimorchi e i semirimorchi, per i quali, la legge nazionale 28 febbraio 1983, n . 53, contempla una riduzione della tassa di circolazione proporzionale al numero di rimorchi appartenenti alla stessa impresa . 5 .

Tuttavia, il n . 1 del summenzionato art . 8 si riferisce anche, in quanto "veicoli stradali" interessati dalla riduzione o dal rimborso delle tasse di circolazione, ai "trattori ".

Orbene, come ha detto all' udienza il rappresentante del governo italiano, non vige attualmente nessuno sgravio fiscale a favore di questi ultimi . 6 .

E' stato anche precisato all' udienza che la struttura della rete ferroviaria italiana consente solo parzialmente l' uso della "rollende Landstrasse", consistente nel caricare sul treno la motrice assieme ai rimorchi, e che quindi questo tipo di trasporto è utilizzato solo in misura molto marginale dai vettori italiani . 7 .

L' uso limitato di detto sistema di trasporto non può escludere l' attuazione della direttiva comunitaria, tanto più che le riduzioni fiscali contemplate da quest' ultima mirano a sviluppare e a privilegiare l' uso della ferrovia nei trasporti combinati .

V . - 8 .

In conclusione vi suggerisco : - di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il 1° aprile 1983, le disposizioni necessarie per l' attuazione dell' art . 8 della direttiva 82/603, è venuta meno agli obblighi comunitari impostile dagli artt . 5 e 189 del trattato CEE . - di porre le spese a carico dello Stato convenuto . (*) Traduzione dal francese . ( 1 ) GU 1982, L 247, pag . 6 . ( 2 ) GU 1975, L 48, pag . 31 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CC0420_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, I . - 1 . Con il presente ricorso la Commissione addebita, in via principale, alla Repubblica italiana di non avere adottato, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/603, del 28 luglio 1982 ( 1 ), che modifica la direttiva n . 75/130 ( 2 ) relativa all' adozione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri . II . - 2 . La direttiva 82/603 estende il regime preferenziale di cui fruiscono i trasporti combinati strada/ferrovia ai trasporti combinati per via navigabile ( art . 1, n . 2 ) e contempla l' adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti di riduzione o di rimborso delle tasse di circolazione che gravano sui veicoli stradali utilizzati nei trasporti combinati ( art . 8 ). III . - 3 . Per quanto attiene ai trasporti per via navigabile, il governo italiano ha fatto valere, senza essere contraddetto dalla Commissione, che non esiste un sistema di vie navigabili fra l' Italia e gli Stati membri della CEE . Dato che, di conseguenza, l' art . 1, n . 2, della direttiva 82/603 non richiederebbe alcuna attuazione in Italia, su questo punto non potrebbe essere addebitato allo Stato convenuto alcun inadempimento . IV . - 4 . Per quanto attiene agli incentivi fiscali contemplati dall' art . 8 di detta direttiva, la Repubblica italiana sostiene che essi sono già in vigore per i rimorchi e i semirimorchi, per i quali, la legge nazionale 28 febbraio 1983, n . 53, contempla una riduzione della tassa di circolazione proporzionale al numero di rimorchi appartenenti alla stessa impresa . 5 . Tuttavia, il n . 1 del summenzionato art . 8 si riferisce anche, in quanto "veicoli stradali" interessati dalla riduzione o dal rimborso delle tasse di circolazione, ai "trattori ". Orbene, come ha detto all' udienza il rappresentante del governo italiano, non vige attualmente nessuno sgravio fiscale a favore di questi ultimi . 6 . E' stato anche precisato all' udienza che la struttura della rete ferroviaria italiana consente solo parzialmente l' uso della "rollende Landstrasse", consistente nel caricare sul treno la motrice assieme ai rimorchi, e che quindi questo tipo di trasporto è utilizzato solo in misura molto marginale dai vettori italiani . 7 . L' uso limitato di detto sistema di trasporto non può escludere l' attuazione della direttiva comunitaria, tanto più che le riduzioni fiscali contemplate da quest' ultima mirano a sviluppare e a privilegiare l' uso della ferrovia nei trasporti combinati . V . - 8 . In conclusione vi suggerisco : - di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il 1° aprile 1983, le disposizioni necessarie per l' attuazione dell' art . 8 della direttiva 82/603, è venuta meno agli obblighi comunitari impostile dagli artt . 5 e 189 del trattato CEE . - di porre le spese a carico dello Stato convenuto . (*) Traduzione dal francese . ( 1 ) GU 1982, L 247, pag . 6 . ( 2 ) GU 1975, L 48, pag . 31 .
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