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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 47315/2021

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli emessa 1'11 dicembre del 2013, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che minacciava con un coltello per costringerlo a non pretendere il pagamento di vivande consumate nella pizzeria da questi gestita.try,

2. Ricorre p.er cassazione Pa risi Salvatore, deducendo: . 1) violazione di legge e conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per non avere la Corte accolto l'eccezione dedotta con l'atto di appello relativa alla mancata notifica all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del decreto che dispose il giudizio (notificate al difensore di ufficio), dovute alla erronea dichiarazione di irreperibilità del 19 settembre 2012 effettuata senza le necessarie ricerche anagrafiche.

Infatti, non sarebbero state compiute ricerche presso il luogo di residenza del ricorrente, sito in Torre del Greco, come si evincerebbe dal verbale di sequestro del suo passaporto.

Successivamente, prima di procedere alla notifica del decreto che dispose il giudizio, le ricerche sarebbero state effettuate nei confronti di soggetto diverso, tale [OSCURATO:PERSONA] classe 1934 (l'imputato è nato nel 1972).

Ulteriori ricerche dell'imputato, effettuate presso un domicilio di Anzio (via Ardeatina 134), avevano dato esito negativo.

La eccepita nullità sarebbe di carattere assoluto, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del giudizio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del reato, avvenuta da parte della persona offesa e non della polizia giudiziaria (in spregio dell'art. 349 cod. proc. pen.) attraverso la foto apposta sul passaporto smarrito dal rapinatore sul luogo del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta individuazione del ricorrente come autore del fatto, ancorata alla casualità della perdita del passaporto da parte del rapinatore quale circostanza idonea a suffragare l'autenticità del documento che la difesa aveva contestato con l'atto di appello e che non aveva avuto alcun approfondimento istruttorio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la modesta entità del danno subito dalla vittima, pari a poco più di dieci euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art.159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 2, n.15674 del 02/03/2016, Drago,.Rv. 266442; Sez. 1, n..5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098).

Ne consegue che la Corte di appello ha errato in diritto nel ritenere che la eccezione difensiva, già proposta con i motivi di appello, non fosse da esaminare perché, afferendo ad una nullità a regime intermedio, sarebbe stata sanata.

Ciò ha comportato la mancata valutazione della fondatezza della eccezione attraverso il controllo degli atti, alcuni dei quali non presenti agli atti e quindi non verificabili in questa sede nonostante la natura processuale della questione.

2. La fondatezza del primo motivo assorbe i restanti motivi, che dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio una volta risolta la questione processuale inerente alla corretta instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli emessa 1'11 dicembre del 2013, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che minacciava con un coltello per costringerlo a non pretendere il pagamento di vivande consumate nella pizzeria da questi gestita.try, 2. Ricorre p.er cassazione Pa risi Salvatore, deducendo: . 1) violazione di legge e conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per non avere la Corte accolto l'eccezione dedotta con l'atto di appello relativa alla mancata notifica all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del decreto che dispose il giudizio (notificate al difensore di ufficio), dovute alla erronea dichiarazione di irreperibilità del 19 settembre 2012 effettuata senza le necessarie ricerche anagrafiche. Infatti, non sarebbero state compiute ricerche presso il luogo di residenza del ricorrente, sito in Torre del Greco, come si evincerebbe dal verbale di sequestro del suo passaporto. Successivamente, prima di procedere alla notifica del decreto che dispose il giudizio, le ricerche sarebbero state effettuate nei confronti di soggetto diverso, tale [OSCURATO:PERSONA] classe 1934 (l'imputato è nato nel 1972). Ulteriori ricerche dell'imputato, effettuate presso un domicilio di Anzio (via Ardeatina 134), avevano dato esito negativo. La eccepita nullità sarebbe di carattere assoluto, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del giudizio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del reato, avvenuta da parte della persona offesa e non della polizia giudiziaria (in spregio dell'art. 349 cod. proc. pen.) attraverso la foto apposta sul passaporto smarrito dal rapinatore sul luogo del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta individuazione del ricorrente come autore del fatto, ancorata alla casualità della perdita del passaporto da parte del rapinatore quale circostanza idonea a suffragare l'autenticità del documento che la difesa aveva contestato con l'atto di appello e che non aveva avuto alcun approfondimento istruttorio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la modesta entità del danno subito dalla vittima, pari a poco più di dieci euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art.159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 2, n.15674 del 02/03/2016, Drago,.Rv. 266442; Sez. 1, n..5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098). Ne consegue che la Corte di appello ha errato in diritto nel ritenere che la eccezione difensiva, già proposta con i motivi di appello, non fosse da esaminare perché, afferendo ad una nullità a regime intermedio, sarebbe stata sanata. Ciò ha comportato la mancata valutazione della fondatezza della eccezione attraverso il controllo degli atti, alcuni dei quali non presenti agli atti e quindi non verificabili in questa sede nonostante la natura processuale della questione. 2. La fondatezza del primo motivo assorbe i restanti motivi, che dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio una volta risolta la questione processuale inerente alla corretta instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021. Il Consigliere estensore Il P
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